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ASSOCIAZIONE
Associazione Statuto Costituzione, sede e scopo dell'Associazione


Art. 1
L'Associazione fra le società italiane per azioni, in forma abbreviata Assonime, è un'associazione volontaria senza finalità di lucro e svolge la sua attività secondo le norme del presente statuto.

Art. 2
L'Associazione ha per oggetto lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana.

A tal fine l'Associazione:
a) dà opera per il miglioramento della legislazione industriale, commerciale, amministrativa e tributaria, con particolare riguardo alla disciplina delle società, anche in relazione all'andamento dell'attività produttiva;
b) dà opera per l'elevazione culturale dell'ambiente economico e per la migliore conoscenza in Italia e all'estero dell'ordinamento giuridico e della situazione economica italiana, anche mediante pubblicazioni periodiche o monografiche;
c) promuove la tutela degli interessi collettivi delle associate;
d) comunica alle associate i provvedimenti legislativi e amministrativi, nonché informazioni su provvedimenti esteri di particolare rilievo, in materia industriale, commerciale, amministrativa e tributaria;
e) effettua e promuove, anche in collegamento con altre istituzioni, studi e pubblicazioni in materia di diritto ed economia e cura la raccolta di dati e notizie che possano interessare le associate;
f) fornisce alle associate chiarimenti ed istruzioni in materia di legislazione industriale, commerciale, amministrativa, tributaria e valutaria;
g) può costituire società commerciali o parteciparvi, nonché contribuire a fondazioni o a istituzioni specializzate e svolgere ogni altra attività, anche economica, che sia ritenuta utile al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3
Possono far parte dell'Associazione le società italiane per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e, in considerazione dell'attività svolta, società ed enti italiani di altro tipo e società di capitali estere con sede secondaria in Italia.

Art. 4
L'Associazione ha sede in Roma.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uffici in altre città.

TITOLI
I. Costituzione, sede e scopo dell'Associazione
II. Organi dell'Associazione
III. Ammissione, obblighi e contributi delle associate
IV. Amministrazione del fondo comune
V. Durata e liquidazione dell'Associazione
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