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Art. 19
Le domande di ammissione all'Associazione sono devolute al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, salva la facoltà del direttore generale di darvi provvisoriamente corso.
Le società le cui azioni o quote appartengono per oltre il cinquanta per cento ad altra società devono indicarne, nella domanda di ammissione, la denominazione o ragione sociale e il capitale.
Le associate devono osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione e devono dare con spirito di solidarietà la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.
La Giunta può deliberare l'esclusione delle associate per inadempienze dell'obbligo contributivo e degli altri obblighi derivanti dal presente statuto o per altri gravi motivi. La deliberazione è notificata mediante lettera raccomandata.
Art. 20
Ogni associata versa annualmente all’Associazione il contributo determinato in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea delle associate. Il contributo è commisurato al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato.
Il Consiglio direttivo può accordare una riduzione del contributo alle società le cui azioni o quote appartengono ad altra associata e temporaneamente alle nuove associate.
Le associate devono trasmettere ogni anno all'Associazione il proprio bilancio, entro il 31 luglio o nel successivo termine di un mese dalla data in cui è stato approvato. In mancanza saranno tenute a corrispondere il contributo per l'anno successivo, salvo conguaglio, in misura pari a quella del contributo dell'anno in corso aumentata del venti per cento.
Art. 21
Il contributo deve essere versato in due rate semestrali di uguale importo, entro il 31 gennaio e il 31 luglio. In caso di ritardo superiore a sei mesi è dovuto l'interesse calcolato in base al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata.
L'associata che non abbia effettuato il versamento può essere convenuta in giudizio per la condanna al pagamento, salva la facoltà della Giunta di deliberarne l'esclusione.
Art. 22
Il rapporto associativo dura fino alla scadenza del biennio di attività dell'Associazione successivo a quello in corso all'atto dell'ammissione e si rinnova tacitamente di biennio in biennio se la disdetta non sia stata comunicata al Consiglio direttivo, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.
Il rapporto associativo si risolve anticipatamente, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per l'anno in corso:
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| a) |
in caso di scioglimento dell'associata, con effetto dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione; |
| b) |
in caso di recesso dell'associata ai sensi del quarto comma dell'art. 10, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; |
| c) |
in caso di esclusione dell'associata ai sensi del quarto comma dell'art. 19, con effetto dalla data di notifica della deliberazione. |
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