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Art. 23
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
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| a) |
dalle tasse di ammissione e dai contributi delle associate; |
| b) |
dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; |
| c) |
dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; |
| d) |
dagli altri beni a qualsiasi titolo acquisiti. |
I prelevamenti dai depositi bancari sono effettuati con la firma del Presidente o del direttore generale o dei dirigenti dell'Associazione da essi delegati.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione.
Art. 24
Il bilancio annuale, che deve recare in allegato una apposita relazione sui risultati di gestione degli enti eventualmente costituiti o partecipati dall'Associazione ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera g), considerati ai fini del bilancio stesso, è consegnato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della riunione della Giunta.
Il bilancio e la relazione del Collegio dei revisori dei conti sono depositati presso la sede dell'Associazione per tutta la settimana che precede la riunione della Giunta affinché i membri possano prenderne visione.
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