Art. 5
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea delle associate;
- la Giunta;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
La composizione della Giunta e del Consiglio direttivo deve possibilmente conformarsi a criteri di rappresentatività dei diversi settori economici nei quali operano le associate.
Art. 6
L'Assemblea delle associate si riunisce in via ordinaria nel primo semestre di ogni biennio di attività dell'Associazione e in via straordinaria su richiesta della Giunta o del Consiglio direttivo o di tante associate che rappresentino almeno la ventesima parte dei voti complessivamente spettanti a tutte le associate.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, non meno di venti giorni prima della data di riunione, mediante invio di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina fra i presenti un segretario e, occorrendo, due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
Art. 7
L'Assemblea delle associate:
- procede alla nomina del Presidente, della Giunta, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- delibera sulla relazione concernente l'attività e la gestione dell'Associazione nel biennio precedente;
- delibera sul preventivo delle spese per il biennio in corso e sulla misura dei contributi dovuti dalle associate;
- delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e sulle eventuali modifiche del presente statuto.
Art. 8
Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea, per mezzo di rappresentante legale o di persona munita di semplice delega, le associate in regola con il pagamento dei contributi.
Ogni associata ha diritto a un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per cento il contributo annuo a suo carico.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tante associate che rappresentino almeno la sesta parte dei voti complessivamente spettanti a tutte le associate in regola con il pagamento dei contributi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, quando ciò sia stabilito nell'avviso di convocazione.
Art. 9
L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti alle associate intervenute alla riunione.
Le deliberazioni sono portate a conoscenza delle associate. Esse vincolano tutte le associate, anche se assenti o dissenzienti, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 10.
Art. 10
Per la validità delle deliberazioni di modifica dello statuto è necessario l'intervento di tante associate che rappresentino in prima convocazione la metà ed in seconda convocazione la quinta parte dei voti complessivamente spettanti a tutte le associate ai sensi del terzo comma dell'art. 8.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione richiede l'intervento di almeno i due terzi delle associate in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
Le deliberazioni previste dai commi precedenti devono essere approvate con almeno tre quinti dei voti spettanti alle associate intervenute alla riunione.
In caso di modifica dello statuto le associate dissenzienti possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo, mediante lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data della riunione dell'Assemblea.
Art. 11
La Giunta è composta di non meno di ottanta e non più di cento membri eletti dall'Assemblea.
Sono membri di diritto il Presidente, i past president e i membri del Consiglio direttivo in carica. Essa può integrarsi in ogni momento per cooptazione La Giunta approva il bilancio, le linee strategiche e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio direttivo.
La Giunta può istituire dei Comitati strategici, individuandone il coordinatore su proposta del Presidente, per discutere e deliberare su problemi particolari.
Art. 12
La Giunta è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, non oltre il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.
Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti o rappresentati almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ogni consigliere può farsi rappresentare per delega da un altro consigliere o da un amministratore o funzionario della società o ente di appartenenza.
Art. 13
Il Consiglio direttivo è composto di non meno di venti e non più di trenta membri eletti dall'Assemblea. Sono membri di diritto il Presidente e i past president. Esso può integrarsi in qualsiasi momento per cooptazione.
Il Consiglio direttivo:
- assiste il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- redige il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- approva i regolamenti relativi al personale dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione di nuove associate;
- nomina, su proposta del Presidente, il direttore generale;
- adotta i provvedimenti ad esso demandati da altre norme del presente statuto;
- predispone tutti gli atti da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 2, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea delle associate;
- adotta le deliberazioni relative al fondo comune dell'Associazione che eccedono l'ordinaria amministrazione nonché quelle concernenti la costituzione, partecipazione o contribuzione a fondazioni o a istituzioni specializzate ed esercita le altre funzioni ad essa demandate dal presente statuto, con facoltà di delegare in tutto o in parte i relativi poteri ad uno o più dei suoi componenti.
Al Consiglio Direttivo partecipano, su indicazione del Presidente, in qualità di invitati permanenti, i presidenti delle principali associazioni di categoria, i coordinatori dei Comitati strategici, ove costituiti, e personalità imprenditoriali che si sono distinte per i contributi forniti all'Associazione.
Il Presidente può altresì chiamare a partecipare alle riunioni persone di particolare competenza nelle materie in discussione e rappresentanti di categorie interessate alla soluzione dei problemi in esame.
Il Consiglio direttivo può nominare fra i suoi membri il Comitato di presidenza e fino a quattro Vicepresidenti, di cui uno Vicario. Può inoltre istituire commissioni speciali per discutere e deliberare su problemi particolari.
Il Comitato di presidenza è composto di diritto dal Presidente, dal Past President uscente e da non più di sette membri. Collabora con il Presidente nello svolgimento di tutti i suoi compiti. Il Comitato può sostituire il Consiglio direttivo in caso di urgenza.
Partecipano su invito del Presidente alle riunioni del Comitato di Presidenza i coordinatori del Comitati strategici, ove costituiti.
Art. 14
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno. Il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti. Ciascun componente può farsi rappresentare per delega da un altro.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 15
Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio direttivo e del Comitato di presidenza e provvede all'attuazione delle relative deliberazioni.
Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio, salvo facoltà del Consiglio direttivo di conferire la rappresentanza anche ad altri suoi componenti.
Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può delegare alcune delle sue funzioni a un Vicepresidente o altro membro del Comitato di presidenza. Inoltre può conferire specifiche procure al Direttore Generale. In caso di impedimento la sostituzione del Presidente nella rappresentanza dell'Associazione e nell'esercizio delle altre attribuzioni spetta, in ordine successivo, al Vicepresidente Vicario, agli altri Vicepresidenti in ordine di anzianità e ove mancanti al membro anziano del Consiglio direttivo.
Il Presidente resta in carica per un biennio ed è rieleggibile una sola volta. Anche dopo la cessazione dalla carica, fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio direttivo, in aggiunta ai rispettivi componenti.
Il Consiglio direttivo nomina tre saggi scelti tra i suoi membri per l'individuazione dei candidati alla Presidenza dell'Associazione. La designazione del successore viene proposta all'Assemblea dal Consiglio direttivo uscente.
Art. 16
Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, vigila sull'andamento della gestione e sulla regolarità delle scritture contabili, nonché sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale e ne riferisce alla Giunta e all'Assemblea delle associate.
Art. 17
I membri della Giunta, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla data della prima Assemblea ordinaria successiva alla nomina e sono rieleggibili.
I membri della Giunta che non abbiano partecipato personalmente, o delegando un consigliere di amministrazione, amministratore o un direttore di primo livello della società o ente di appartenenza ad almeno una riunione in un biennio non sono rieleggibili.
I membri del Consiglio direttivo che non abbiano partecipato, anche in videoconferenza, ad almeno un terzo delle riunioni tenute in un biennio non sono rieleggibili.
Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 18
Il direttore generale provvede, sotto la sorveglianza e il controllo del Presidente, alla gestione ordinaria dell'Associazione, alla direzione degli uffici, all'assunzione, al licenziamento e alla disciplina del personale, nonché alla realizzazione degli indirizzi fissati dalla Giunta e dal Consiglio direttivo.
Presso la direzione generale sono conservati i registri dei verbali dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.