05/05/2011
AssonimeText
La circolare commenta la nuova disciplina sul funzionamento dell’assemblea per le
società quotate, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo del 27 gennaio
2010, n. 27, che ha attuato la direttiva comunitaria 2007/36/CE in materia di diritti degli
azionisti, e dal complesso delle disposizioni regolamentari adottate da Consob e Banca
d’Italia. La nuova disciplina si applica, in parte, anche agli emittenti azioni diffuse tra il
pubblico in misura rilevante; restano invece escluse le società cooperative.
Il decreto legislativo n. 27/2010 ha delineato in modo ancora più netto uno “statuto”
speciale per le società quotate, o comunque “aperte”, rispetto a quanto previsto per le
società “chiuse”, secondo una linea di tendenza già segnata dalla riforma del diritto
societario del 2003.
Le principali novità introdotte dal decreto riguardano: i termini di pubblicazione; il
contenuto e le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione e delle relazioni
degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno; la facoltà di prevedere una
convocazione unica dell’assemblea; la previsione di nuovi diritti per gli azionisti, come
ad esempio il diritto di porre domande prima dell’assemblea, e la modifica di altri diritti
già disciplinati, come ad esempio il diritto di integrazione dell’ordine del giorno; la
previsione della record date ai fini della legittimazione per partecipare e votare in
assemblea; la facoltà di consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi elettronici
e di esprimere il voto in via elettronica; l’applicazione del meccanismo della record date
alla presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo;
la modifica della disciplina delle deleghe di voto e la previsione dell’istituto del
rappresentante designato dalla società; la modifica della disciplina sulla sollecitazione
delle deleghe di voto; la facoltà di prevedere l’identificazione degli azionisti; la facoltà di
attribuire un dividendo maggiorato a favore di taluni soci che detengono le azioni per
un periodo di tempo determinato.