L'art. 16 del D.L. Sud stabilisce la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Tale misura agevolativa presenta carattere temporaneo, essendo volta a incentivare – nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – le imprese che realizzano, tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, investimenti facenti parte di un “progetto di investimento iniziale", destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.
Per l'anno 2024, il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro. Anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa, le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e i relativi controlli, sono stati definiti con il decreto interministeriale del 17 maggio 2024. Il meccanismo prescelto per l'erogazione del credito d'imposta prevede che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese che intendono beneficiare di questa agevolazione fiscale devono comunicare i dati e le informazioni a tal fine rilevanti. La comunicazione è effettuata avvalendosi del modello approvato (“modello di comunicazione per il credito ZES Unica"), con le relative istruzioni, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 262747 dell'11 giugno 2024, che ne ha definito, tra l'altro, anche il contenuto e le modalità di trasmissione.
Con la presente circolare, illustriamo la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica, inquadrandone preliminarmente l'ambito di applicazione (soggettivo, territoriale e oggettivo), soffermandoci poi sulle principali caratteristiche (misura del credito d'imposta, procedura di accesso all'agevolazione e modello di comunicazione, modalità di fruizione).