CIRCOLARI

A cura di:

  • 22/05/2023

    ​La scissione mediante scorporo, disciplinata dal nuovo art. 2506.1 c.c. (introdotto dal d.l.vo n. 19/2023 che ha attuato la direttiva UE 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere) consente di realizzare il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione con la particolarità che le azioni/quote di quest'ultima vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai suoi soci. In questo senso si configura come una modalità alternativa al conferimento per trasferire attività e passività in favore di società neocostituite.

    Il documento compie una prima analisi delle principali questioni applicative che il nuovo istituto presenta sul piano fiscale, aspetti che il d.l.vo n. 19/2023 non ha disciplinato.

    Un primo tema è stabilire quale debba essere il valore fiscale (e quali siano le altre caratteristiche fiscalmente rilevanti) delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare. Al riguardo, l'analisi condotta evidenzia che la soluzione più coerente con il principio di neutralità, che permea le operazioni di scissione, appare quella di assegnare alle partecipazioni il medesimo valore e le medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria. Sul piano sistematico – infatti – sembrerebbe poco coerente ammettere che per la scissione mediante scorporo, sotto questo profilo, possa valere un regime diverso rispetto a quello che l'ordinamento già riconosce in relazione al conferimento di azienda fiscalmente neutrale (art. 176 del TUIR).

    Altro tema affrontato dalla circolare è quello della ripartizione degli attributi fiscali di carattere generale (perdite pregresse, eccedenze ACE, ecc., inclusa la stratificazione del patrimonio netto) tra scissa e beneficiaria di nuova costituzione. Mentre nella scissione ordinaria, per quanto riguarda le posizioni fiscali soggettive, si adotta un criterio di ripartizione proporzionale che tiene conto del patrimonio netto contabile trasferito e di quello rimasto alla scissa (art. 173, comma 4, del TUIR), nel caso della scissione mediante scorporo occorre coordinare in modo idoneo questa regola con il fatto che il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce, in quanto i beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria sono sostituiti, presso la scissa, da quelli di secondo grado (le partecipazioni).

    Sotto altro profilo, vengono evidenziate alcune importanti implicazioni che derivano dal fatto che la scissione mediante scorporo, pur configurandosi come un'alternativa rispetto al conferimento di azienda rientra nel genus delle operazioni di scissione. In considerazione di ciò, il documento esamina il grado di compatibilità con il nuovo istituto delle posizioni interpretative elaborate dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla non trasferibilità dell'avviamento preesistente in sede di conferimento di azienda (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/e del 2010) nonché in merito alle conseguenze impositive che possono derivare dal conferimento da parte di una casa madre estera di una propria stabile organizzazione in favore di una società residente in Italia (cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 63/e del 2018).

    La circolare fa infine cenno al tema dell'abuso del diritto. Poiché la scissione mediante scorporo può avere ad oggetto non solo compendi aziendali, ma anche beni singoli, occorre domandarsi se e fino a che punto sia legittimo il ricorso a tale operazione per far confluire singoli beni in veicoli societari destinati ad essere ceduti, trasformando così le plus/minusvalenze relative ai beni di primo grado in plus/minusvalenze relative alle partecipazioni nella beneficiaria.

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