La circolare commenta le recenti modifiche legislative alla disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento prevista dall'articolo 13, comma 2, lettera d) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tale disciplina è stata dapprima modificata dall'art. 1, commi 138 e 139, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che ha introdotto per le operazioni permutative effettuate dal 1° gennaio 2026, un nuovo criterio di determinazione della base imponibile basato non più sul valore normale dei beni ceduti e dei servizi resi da ciascuna parte a favore dell'altra bensì sull'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni e/o prestazioni. La nuova impostazione ha tuttavia evidenziato sin da subito rilevanti criticità applicative tanto per il suo contenuto quanto con riferimento alla sua decorrenza, poiché non attribuiva rilievo alla data di stipula dei contratti, determinando effetti immediati anche su rapporti già in essere.
Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge n. 38 del 2026 è intervenuto sulla disciplina transitoria, circoscrivendo l'applicazione del nuovo criterio alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Tuttavia, tenuto conto delle numerose criticità che la disciplina poneva (anche) a regime, in sede di conversione del medesimo decreto-legge, con la legge 22 maggio 2026, n. 88, il legislatore, accogliendo le nostre proposte formulate in sede di consultazione, ha di nuovo modificato il regime IVA delle operazioni permutative, introducendo un nuovo criterio di determinazione della relativa base imponibile che fa riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi, costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi oggetto di ciascuna operazione, come determinato contrattualmente, assegnando all'ammontare dei costi una mera funzione di criterio di riferimento suppletivo in determinate circostanze.