CIRCOLARI

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  • 12/10/2023

    ​Alcune Associate hanno chiesto il nostro parere sul consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui è necessario qualificare come royalties (e non come utili d’impresa) i pagamenti corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a fronte della concessione del diritto di “usare, riprodurre e distribuire” il software.

    Sulla base di questa posizione interpretativa, espressa da ultimo nel principio di diritto n. 5 del 2023, viene in sostanza confermata la possibilità per l’Italia – qualora non sia diversamente previsto dalla specifica disciplina convenzionale che, di volta in volta, viene in rilievo nel singolo caso concreto – di esercitare la propria potestà impositiva (quale Paese della fonte) su tali pagamenti, con conseguente loro assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta alla fonte “in uscita” nella misura del 30 per cento ex artt. 23, comma 2, lett. c, del TUIR e 25, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (fatta salva, ovviamente, l’applicazione di una ritenuta in misura ridotta, laddove prevista dalla relativa disciplina convenzionale applicabile).
    Secondo le anzidette Associate il principio di diritto n. 5 del 2023 desterebbe qualche preoccupazione, in quanto in esso l’Agenzia delle Entrate ometterebbe qualsiasi riferimento al par. 14.4 del Commentario all’articolo 12 del Modello OCSE e, cioè, al paragrafo introdotto nel luglio 2008 proprio con il dichiarato intento di escludere dalla qualificazione come royalties i pagamenti che vengono effettuati ad una software house estera (detentrice del copyright del software) da parte di un distributore che si qualifica in termini di mero “intermediario” nella commercializzazione del software stesso; distributore, quindi, privo di qualsiasi diritto attinente alla riproduzione o alla modifica del software. Questi pagamenti, in base al citato par. 14.4, dovrebbero essere qualificati in ogni caso come business profits e, pertanto, dovrebbero rientrare nella nozione di redditi di impresa contenuta all’art. 7 del Modello OCSE con la conseguenza che lo Stato italiano non potrebbe esercitare su di essi la propria potestà impositiva e, quindi, non potrebbe operare alcuna ritenuta “in uscita” quale Paese della fonte.
    Peraltro, occorre anche ricordare che l’Italia ha formulato una specifica osservazione circa l’applicazione del suddetto par. 14.4, dichiarando di volerlo applicare solo a seguito di apposita valutazione case by case (cfr. Observation on the Commentary, C(12), par. 31.2); va dunque verificata anche la portata di questa presa di posizione.
    La circolare si sofferma su queste tematiche.

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