Con presente circolare, commentiamo la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con la legge n. 215 del 2021, che ha circoscritto l’ambito della non imponibilità ad IVA prevista per alcuni servizi internazionali, in particolare per i trasporti di beni in esportazione, in transito o in importazione (art. 9, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 633). La norma esclude dal beneficio i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione dei beni stessi.