CIRCOLARI

A cura di:

  • 02/10/2025

    ​​​​​​​​​Il decreto legislativo n. 43 del 2025 introduce nel testo unico delle accise (TUA, d.lgs. n. 504 del 1995) l'istituto del soggetto obbligato accreditato (SOAC), con una nuova disciplina di qualificazione volontaria che, in virtù di un elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), riserva a determinati soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, operanti in specifici settori (prodotti energetici, bevande alcoliche e alcole, tabacchi, gas naturale e energia elettrica), la possibilità di avvalersi dell'esonero, anche parziale, dagli obblighi di prestare cauzione, nonché delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi da individuarsi con apposito decreto ministeriale di attuazione.

    Con il nuovo istituto del SOAC si intende mutuare l'esperienza maturata, in ambito doganale, con la figura doganale dell'AEO, l'Operatore Economico Autorizzato, con l'obiettivo di rafforzare la compliance nel regime fiscale delle accise mediante la previsione di regole standardizzate per il riconoscimento di apposite semplificazioni a beneficio di determinate tipologie di operatori economici che maggiormente improntano i propri comportamenti ai principi di correttezza, trasparenza e responsabilità.

    Sotto questo profilo, l'introduzione del SOAC risponde all'esigenza di colmare un vuoto normativo nel settore delle accise, da tempo manifestata dalle imprese, prevedendo un sistema di qualificazione volontaria che – per restare nell'ambito tributario – può trovare punti di contatto con il citato istituto doganale dell'AEO e con il regime fiscale di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance); fermo restando, comunque, che, a differenza dei menzionati regimi di compliance che hanno il loro background in ambito europeo o internazionale, il SOAC rappresenta una disciplina di stampo esclusivamente nazionale.

    Da un primo esame, la nuova disciplina sembrerebbe, peraltro, presentare caratteristiche piuttosto selettive: da un lato, infatti, a differenza dell'AEO, lo status di SOAC non è accessibile alla generalità dei soggetti obbligati al pagamento delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi disciplinate nell'ambito del TUA e, dall'altro, la disciplina prevede criteri di ammissione particolarmente rigorosi.

    Con la presente circolare, si commentano le nuove disposizioni normative che regolano l'istituto del SOAC, formulando anche alcune proposte di modifica o integrazione volte, in una prospettiva de iure condendo, a mitigarne gli aspetti che potrebbero presentare maggiori criticità e a migliorarne i profili applicativi, anche in considerazione della definizione della relativa disciplina attuativa con appositi decreti ministeriali di prossima emanazione che, in effetti, potrebbe rappresentare un'importante occasione per conferire maggiore appeal a questo nuovo istituto.​

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