Le indicazioni
rese dalla recente risposta n. 488 del 15 novembre 2019 assumono la valenza di una
regola di carattere generale, esprimono cioè il principio secondo cui l’opzione
per il consolidato fiscale può essere esercitata mediante la presentazione di
una c.d. dichiarazione tardiva oppure attraverso una dichiarazione rettificativa
presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva.