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  • 02/07/2025

    Con decorrenza dal 1° luglio 2025, l'art. 9 del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, ha disposto l'applicazione  dell'aliquota del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione da chiunque effettuate.

    Prima di tale modifica, il numero 127 – septiesdecies) della parte III della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (“decreto IVA"), ora abrogato dall'art. 9, prevedeva l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento:

    • per le importazioni di questi beni da chiunque effettuate;
    • per le cessioni degli oggetti d'arte, solo se effettuate da specifici soggetti, e cioè gli autori, o i loro eredi o legatari; fuori da tale perimetro soggettivo trovava quindi applicazione l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

    Per effetto del nuovo intervento normativo, l'aliquota agevolata del 5 per cento trova applicazione oltre che per le operazioni che fruivano dell'aliquota del 10 per cento, in generale per tutte le cessioni degli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione  da chiunque effettuate.

    Inoltre, in linea con la normativa unionale, l'art. 9 recepisce nell'ambito dell'ordinamento nazionale il principio previsto, dall'art. 98-bis della direttiva n. 112 del 2006, di alternatività tra l'applicazione dell'aliquota ridotta e quello del regime speciale del margine per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione disciplinato, in Italia, dagli artt. 36-40 del D.L.  n. 41 del 1995. Pertanto, l'aliquota del 5 per cento si applica a condizione che non sia operante il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al D.L. n. 41 del 1995; e l'opzione per tale regime è consentita a condizione che “non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo".

    Le suddette disposizioni  si applicano dal 1° luglio 2025, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 95,  questo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che tale pubblicazione è avvenuta il 30 giugno.

     

    L'intervento normativo recepisce nell'ordinamento nazionale le modifiche apportate a livello unionale con la direttiva n. 542 del 2022, sulla rideterminazione delle regole in tema di aliquote, che ha incluso gli oggetti d'arte, con specifica voce della tabella allegata alla direttiva n. 112 del 2006 (“direttiva Iva"), fra i beni e i servizi che possono essere assoggettati ad IVA con aliquota ridotta. Peraltro, la riduzione dell'aliquota IVA per l'importazione di opere d'arte, e l'estensione dell'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione ha formato oggetto di delega al Governo per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto. Ad oggi il decreto legislativo non è stato ancora emanato. La scelta del legislatore di anticipare l'introduzione del regime agevolato per le suddette cessioni è particolarmente apprezzabile, tenuto conto, come da noi evidenziato nel Position Papers 5/2024 “Proposte per una fiscalità dell'arte più competitiva", che alcuni Paesi si sono già avvalsi della possibilità di ridurre l'aliquota sulle cessioni di opere d'arte. La previsione anche in Italia dell'applicazione dell'aliquota ridotta evita, quindi, lo svantaggio concorrenziale che si viene a creare rispetto a tali Paesi in un mercato, quale quello italiano, che, come abbiamo detto nel nostro documento, appare piuttosto vivace per la presenza di collezionisti, privati, società, istituzioni pubbliche, molto interessati ad acquistare opere d'arte, sia a scopo di investimento, sia per finalità culturali.

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