NEWS LEGISLATIVE

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  • 06/03/2024

    Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" contiene alcune misure in materia di giustizia (v. artt. 22-27).

    Le nuove norme, in particolare, mirano a:

    i) favorire la permanenza in servizio e la stabilità agli addetti all'UPP. A tal fine, a titolo esemplificativo, si prevede che lo svolgimento del servizio con merito per almeno due anni consecutivi presso tale ufficio costituisca titolo preferenziale nei concorsi indetti dalle altre amministrazioni; nonché la possibilità per l'addetto all'UPP che risultasse vincitore di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia di sospendere la data di immissione in ruolo fino al termine dell'incarico presso l'UPP e non oltre il 30 giugno 2026.  Al fine di favorire la permanenza presso l'UPP, inoltre, è attribuita il Ministero della Giustizia e al Segretario generale della Giustizia Amministrativa la facoltà di stabilizzare nei propri ruoli, dal 1° luglio 2026, coloro che hanno lavorato, per almeno 24 mesi continuativi, nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026. Per consentire, infine, una maggiore affluenza ai concorsi per l'UPP, sono ampliati i requisiti di partecipazione, ammettendo anche coloro che conseguano la laurea entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando purché, entro tale data, sia stato superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea;


    ii) incentivare la produttività degli uffici giudiziari per garantire la riduzione dell'arretrato. Al riguardo, si attribuisce al Ministero della giustizia il compito di rilevare, per ogni ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e di individuare i corrispondenti obiettivi annuali. In relazione al grado di conseguimento degli stessi, il Ministero avrà la possibilità di destinare incentivi economici agli uffici giudiziari sulla base della contrattazione integrativa e nel limite del 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo;

    iii)  rafforzare l'organico della magistratura tributaria. Per il conseguimento di tale obiettivo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel corso del 2024, le unità di magistrati tributari non assunti nel 2023 aumentate di altre 68 unità tramite una procedura concorsuale articolata in una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale.

    Il decreto-legge, in aggiunta, modifica il Codice di procedura civile al fine di rendere più rapido ed efficiente il processo esecutivo, con preciso riferimento al recupero delle somme dovute ai creditori. In particolare, le nuove disposizioni, tra le altre cose, prevedono che: i) quando il creditore notifica al terzo pignorato l'ordinanza del giudice delle somme dovute, deve anche allegare una dichiarazione contenente tutti i dati relativi al pagamento così da velocizzarlo; ii) se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo, che riprenderanno a decorrere dalla data della notifica e della dichiarazione. Se l'ordinanza non viene notificata entro 6 mesi, sarà inefficace; iii) salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme, il pignoramento perde efficacia se notificato oltre 10 anni con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo.

    In conclusione, vengono chiariti i compiti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e si apportano delle modifiche alle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.

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