NEWS EUROPA

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  • 05/01/2023

    È stato pubblicato (nella G.U.U.E. n. L317 del 9 dicembre 2022) il Regolamento (UE) n. 2022/2399, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

    Come si ricorderà, al fine di semplificare e rendere efficienti le procedure di sdoganamento delle merci, il Codice doganale dell'Unione (CDU, istituito dal Reg. UE n. 952/2013) aveva introdotto l'istituto dello "sportello unico" (sull'argomento, v. la Guida Assonime "Le regole doganali e il commercio internazionale", par. 6.1.2): fondato sulla cooperazione tra diverse Autorità competenti, tale istituto consente di concentrare, in un solo luogo e nello stesso momento, tutti i controlli relativi a merci in entrata o in transito nell'Unione europea, oppure in uscita dalla stessa, compresi i controlli diversi da quelli doganali (ad es., in materia di salute, sicurezza, ambiente, agricoltura, pesca, tutela del patrimonio culturale, vigilanza del mercato interno, etc.). Al riguardo, l'art. 47, par. 1, del CDU prevede, infatti, che, "qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali"; a tal fine, conclude la norma, "le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento".

    Con il citato Reg. n. 2022/2399, è ora istituito un ambiente pienamente digitale per fornire un insieme integrato e armonizzato di servizi elettronici interoperabili, a livello nazionale e dell'Unione, volto a superare i problemi di frammentarietà, insufficiente coordinamento e scarsa interoperabilità tra le Autorità, doganali e non, coinvolte nelle procedure di sdoganamento. Ed invero, come riportato nel considerando n. 2 del Regolamento, "il mancato allineamento tra le formalità non doganali dell'Unione e le formalità doganali comporta obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori, procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi, nonché costi aggiuntivi per gli operatori economici. L'assenza di interoperabilità dei sistemi utilizzati dalle citate autorità doganali e da altre autorità costituisce un grave ostacolo ai progressi per il completamento del mercato unico digitale in termini di controlli doganali".

     

    Contesto giuridico e tecnologico

    L'adozione del Reg. n. 2022/2399 realizza uno dei principali obiettivi della strategia di lungo termine della Commissione europea, delineata nell'ambito della Comunicazione "Far avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione" (COM(2020) 581, del 28 settembre 2020, in News Legislative Assonime del 23 dicembre 2020), attuando anche quanto previsto, a livello multilaterale, dall'art. 10, punto 4, dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

    Per effetto dell'inserimento della nuova lett. e) nell'ambito dell'art. 5, punto 2, del CDU, disposto dall'art. 23 del Reg. n. 2022/2399, le disposizioni del Regolamento in parola integrano ora il corpus legislativo che costituisce la normativa doganale dell'Unione europea, unitamente a:

    a) il Codice doganale dell'Unione e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo, adottate a livello unionale o nazionale;

    b) la tariffa doganale comune;

    c) la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;

    d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione.

    L'istituzione dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane risulta, peraltro, coerente anche con le normative dell'Unione in tema di digitalizzazione: il riferimento è, in particolare, al piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, che punta ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali, nonché alla dichiarazione di Tallinn del 6 ottobre 2017, che stabilisce obiettivi in materia digitale  per le interazioni tra il pubblico e le imprese e i principi "once only" e di "interoperabilità".

     

    Elementi costitutivi dello sportello unico

    Ai sensi dell'art. 3 del Reg. n. 2022/2399, l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane si compone di:

    a) un sistema elettronico di scambio di certificati (EU CSW-CERTEX);

    b) gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;

    c) i sistemi non doganali dell'Unione, il cui uso è obbligatorio a norma del diritto dell'Unione (v. allegato Reg. 2022/2399, parte A);

    d) i sistemi non doganali dell'Unione, il cui uso è volontario a norma del diritto dell'Unione (v. allegato Reg. 2022/2399, parte B).

    È utile osservare che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e le sue componenti sono progettati, interconnessi e gestiti conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, libera circolazione dei dati non personali e cybersicurezza, utilizzando le tecnologie più appropriate (come, ad es., la crittografia), per garantire un ambiente sicuro e protetto dalle minacce informatiche, tenuto conto delle particolari caratteristiche dei dati e dei sistemi elettronici specifici interessati e delle finalità dei sistemi medesimi.

    Il soprarichiamato sistema elettronico EU CSW-CERTEX, avviato come progetto pilota dal 2017, è il componente centrale dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tale sistema è destinato, in particolare, a consentire alle Autorità doganali nazionali l'accesso alle formalità e ai documenti (certificati, licenze, permessi, etc.) previsti dalle norme non doganali dell'Unione, gestiti in sistemi settoriali diversi sotto la responsabilità di vari servizi della Commissione europea. Il sistema EU CSW-CERTEX costituisce, in sostanza, un'interfaccia unica volta a consentire l'interoperabilità tra i sistemi doganali e non doganali per semplificare lo scambio elettronico di dati, informazioni e documenti necessari per il processo di sdoganamento delle merci.

    Ai sensi dell'art. 8 del Reg. 2022/2399, ciascuno Stato membro istituisce un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane ed è responsabile del suo sviluppo, integrazione e funzionamento. Gli ambienti nazionali consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le Autorità doganali, le Autorità competenti non doganali e gli operatori economici attraverso EU CSW-CERTEX, ai fini del rispetto e dell'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono essere utilizzati come piattaforma per il coordinamento dei controlli da eseguire a norma del citato art. 47, par. 1, del CDU.

    Come illustrato nella News Legislativa Assonime del 9 novembre 2022, è stata recentemente avviata la sperimentazione operativa del sistema di coordinamento dei controlli relativi alle merci in entrata nel territorio nazionale (c.d. modulo "Gestione Controlli") previsto nell'ambito dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Nel contesto del Reg. UE n. 2022/2399, i menzionati sistemi non doganali dell'Unione, di cui sopra, alle lettere c) e d), saranno collegati a EU CSW-CERTEX per lo scambio di informazioni e documenti con gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Questi sistemi sono utilizzati, su base obbligatoria o volontaria, a seconda delle disposizioni delle normative settoriali dell'UE di riferimento.

    Tra i sistemi non doganali utilizzati su base obbligatoria, indicati nell'Allegato del Reg. 2022/2399 (parte A), rientra principalmente il sistema TRACES (TRAde Control and Export System) – relativo ai documenti necessari per l'entrata nell'UE dei prodotti sanitari e fitosanitari (in News Legislativa Assonime del 22 giugno 2021), ai certificati di ispezione previsti per l'importazione di prodotti biologici (in News Legislativa Assonime dell'8 settembre 2022), ai documenti necessari per l'importazione di beni culturali ex Reg. (UE) n. 2019/880, del 17 aprile 2019 – nonché i sistemi del settore ambientale relativi alla gestione delle licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono (sistema ODS 2, v. Reg. CE n. 1005/2009, del 16 settembre 2009) e per i gas fluorurati a effetto serra (portale F-GAS, v. Reg. UE n. 517/2014, del 16 aprile 2014).

    Come indicato nell'Allegato del Reg. 2022/2399 (parte B), il sistema TRACES rientra anche tra le procedure e i sistemi non doganali utilizzati su base volontaria, nei casi in cui l'uso del sistema EU CSW-CERTEX sia previsto dalla normativa dell'Unione, in relazione alle licenze di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (v. Reg. CE n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005) ed ai certificati per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (v. Reg. CE n. 338/97, del 9 dicembre 1996). In tale contesto rientrano anche il sistema di rilascio delle licenze elettroniche previste nel settore dei beni e delle tecnologie a duplice uso (v. il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, di cui al Reg. UE n. 2021/821 del 20 maggio 2021, in News Legislativa Assonime del 1° luglio 2022) e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti (sistema ICSMS, ex Reg. UE n. 2019/1020, del 20 giugno 2019).

     

    Operatività dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane: profili temporali

    Come illustrato anche nella sezione tematica del sito web della DG TAXUD della Commissione europea, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, l'operatività dello sportello unico dell'UE per le dogane sarà sviluppata gradualmente nel corso del prossimo decennio.

    La prima fase sarà resa operativa entro il 2025 e si concentrerà sul rafforzamento degli scambi intergovernativi alle frontiere dell'Unione. In particolare, le Autorità doganali saranno in grado di verificare automaticamente che le formalità non doganali siano conformi alle norme applicate dalle competenti Autorità; tale verifica garantirà, inoltre, che le quantità di merci importate o esportate a livello dell'UE siano adeguatamente monitorate e controllate, riducendo così i rischi di frode e le lacune nell'applicazione dei requisiti non doganali.

    La seconda fase, prevista per il 2031, è destinata a migliorare il dialogo tra imprese e governi allo scopo di semplificare le procedure di sdoganamento, a beneficio degli operatori economici che trasferiscono merci all'interno e all'esterno dell'Unione. Tale innovazione consentirà agli operatori economici di utilizzare un portale unico per trasmettere dati in un singolo Stato membro relativi a ciascun specifico settore normativo interessato, invece di trasmettere i dati separatamente ai sistemi doganali e ai sistemi non doganali, rendendo così ancore più semplice ed efficiente il processo di sdoganamento delle merci.

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