Nell'ambito della disciplina recante obblighi in materia di dovere di diligenza (due diligence) nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, stabilita dal Regolamento (UE) n. 2017/821, del 17 maggio 2017 e successive integrazioni e modifiche, attuata nell'ordinamento nazionale con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Divisione IV – Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le startup innovative (DGPIIPMI) – del MISE ha emanato il decreto direttoriale 17 marzo 2022, recante "Modalità operative e disciplina per l'esecuzione dei controlli ex post di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/821 e agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 13/2021", unitamente ai relativi allegati.
Il testo del decreto direttoriale, adottato ai sensi dell'art. 5, par. 11, del citato D.lgs. n. 13 del 2021 è stato pubblicato il 22 marzo scorso sulla piattaforma web dell'Autorità nazionale competente e sul portale del Ministero dello sviluppo economico (v. il relativo comunicato pubblicato in G.U. n. 75 del 30 marzo 2022). Il provvedimento è entrato in vigore il 22 marzo 2022, contestualmente alla pubblicazione sul sito dell'Autorità.
La suddetta Direzione Generale del MISE è l'Autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 2 del citato D.lgs. n. 13 del 2021, a cui sono attribuiti la competenza, i compiti e le funzioni relativi alla citata disciplina. L'Autorità ha la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del Reg. (UE) n. 2017/821 ed è responsabile dell'esecuzione dei controlli ex post, secondo le modalità stabilite a livello unionale e agli artt. da 5 a 7 del citato D.lgs. n. 13 del 2021.
Con riferimento ai controlli ex post, il decreto direttoriale del 17 marzo scorso delinea l'ambito di applicazione di tali controlli, individua i soggetti incaricati della loro realizzazione e regola, tra l'altro: il procedimento istruttorio; l'oggetto delle verifiche e le relative modalità di esecuzione tramite la sezione di back-end, di futura attivazione, della piattaforma web dell'Autorità; i diversi esiti del procedimento di controllo; le eventuali azioni correttive e le sanzioni amministrative da notificare all'importatore, in caso di infrazioni ed inadempimenti.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'art. 1 del decreto direttoriale, recante l'elenco delle definizioni, precisa che per "importatore dell'Unione" debba intendersi "la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446".
Lo stesso decreto direttoriale prevede, all'art. 2, che gli importatori dell'Unione, come sopra definiti, sono soggetti ai controlli ex-post nel caso in cui i loro volumi annui di importazione risultino "pari o superiori alle soglie stabilite nell'allegato I dello stesso, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1588, ivi compresi gli importatori che partecipano a regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, gli importatori che figurano nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali di cui all'articolo 9 del regolamento, come pure quelli che si approvvigionano dalle medesime fonderie e raffinerie responsabili globali."
I controlli, eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come previsto dall'art. 11, par. 2, del Reg. (UE) n. 2017/821, sono effettuati con priorità nei confronti degli importatori dell'Unione con i più alti volumi di importazione annua, degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, o le attraversano, e degli importatori le cui attività sono legate agli indicatori di rischio di cui alla Raccomandazione (UE) n. 2018/1149 della Commissione europea. I controlli sono disposti anche nei casi in cui l'Autorità venga a conoscenza di informazioni pertinenti e comprovate, fornite da terzi e relative all'osservanza del citato Regolamento da parte di un importatore dell'Unione.
Il medesimo approccio risk-based è alla base del programma annuale dei controlli ex post, predisposto previo parere del Comitato per il coordinamento delle attività di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 13/2021, sulla base dei dati che l'Agenzia Dogane e Monopoli trasmette relativamente ai volumi importati nell'anno precedente a quello di riferimento nel quale si svolgono i controlli medesimi, e sulla base di ogni informazione, complementare e pertinente, relativa ai singoli importatori dell'Unione e ottenibile dagli altri Stati membri e dalla Commissione europea.
Il decreto direttoriale definisce, all'art. 4, i soggetti incaricati dell'esecuzione dell'attività istruttoria e, al successivo art. 5, i ruoli, le azioni e le responsabilità del procedimento di controllo e di ogni altro adempimento e atto endo-procedimentale relativo alle misure correttive e alle sanzioni, di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 13/2021. In particolare, l'art. 5 istituisce un Segretariato, presso la DGPIIPMI, preposto a supportare e coadiuvare la Direzione stessa nello svolgimento dei compiti e funzioni di cui agli artt. da 5 a 7 del decreto legislativo, assicurandone anche la gestione amministrativa e operativa.
Per quanto riguarda la modulistica, il decreto direttoriale è completato da due Allegati, da compilare interamente e correttamente in ogni parte e da far sottoscrivere al rappresentante legale dell'importatore con firma digitale. L'Allegato A reca il facsimile necessario alla rilevazione e alla raccolta di dati, informazioni ed ulteriori elementi probatori per la parte di attività istruttoria per l'accertamento della conformità agli artt. 4, 5 e 7 del Reg. (UE) n. 2021/821, relativamente all'obbligo di esecuzione di audit affidati a soggetti terzi indipendenti previsto all'art. 6, par. 1 del Regolamento. L'Allegato B fornisce la modulistica da compilare a cura dell'importatore di metalli che ricorre all'esonero da tale obbligo, ai sensi dello stesso art. 6, par. 2.
Con gli artt. da 6 a 11, il decreto direttoriale regola, in particolare:
- l'avvio del procedimento di controllo ex post e le relative modalità di comunicazione, effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il link per l'accesso alla piattaforma web dell'Autorità, alla quale l'importatore potrà accedere tramite identità digitale (SPID), carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 6);
- l'oggetto e le modalità di svolgimento della verifica della documentazione probatoria e dell'attività istruttoria, effettuata tramite il personale incaricato dall'Autorità (art. 7);
- le ispezioni in loco, la cui data di esecuzione viene notificata all'importatore, a seguito di valutazione della necessità di perfezionamento del procedimento di controllo da parte dell'Autorità, con congruo anticipo (art. 8);
- il verbale istruttorio, che tiene conto della documentazione probatoria trasmessa dall'importatore e delle risultanze dell'eventuale ispezione in loco (art. 9);
- i seguenti possibili esiti del procedimento di controllo ex post: a) riconoscimento della conformità, formale e sostanziale, dei sistemi e delle procedure adottati dall'importatore (esito positivo); b) prescrizione di misure correttive da applicare e di specifici adempimenti (verificate infrazioni al Regolamento); c) irrogazione delle sanzioni amministrative (accertamento di inadempienze alle disposizioni dell'Autorità) (art. 10);
- le modalità e i termini di notifica dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7, comma 2, D.lgs. n. 13/2021, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale è possibile effettuare il pagamento delle stesse, anche in forma ridotta, nonché della facoltà dell'importatore di presentare opposizione al provvedimento sanzionatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Ricordiamo che il sistema unionale di obblighi in materia di dovere di diligenza per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime (minerali e metalli, contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro) originarie di zone di conflitto o ad alto rischio, con le relative disposizioni attuative nazionali, ha formato oggetto della Circolare Assonime n. 27 del 2021, disponibile anche nella versione inglese.