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  • 16/01/2023

     È possibile partecipare, entro la mezzanotte del 18 gennaio p.v., alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea per ricevere commenti in merito a due proposte legislative di modifica e integrazione del Regolamento delegato (Reg. UE n. 2015/2446) e del Regolamento di esecuzione (Reg. UE n. 2015/2447) del Codice doganale dell'Unione (CDU, Reg. UE n. 952/2013), volte a introdurre la disciplina del nuovo istituto delle decisioni relative alle informazioni vincolanti sul valore in dogana ("decisioni IVV": v. la circolare Assonime n. 1 del 2019, par. 2.3, disponibile sul sito di Assonime anche nella versione inglese). L'adozione degli atti in consultazione è prevista per il secondo quadrimestre 2023 e le relative disposizioni dovrebbero indicativamente trovare applicazione dal 1° dicembre 2025.

     

    Com'è noto, il diritto di ottenere il rilascio di decisioni aventi valore vincolante presso le Amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri dell'Unione europea – finora riconosciuto unicamente in relazione agli istituti della classificazione (informazione tariffaria vincolante, ITV) e dell'origine (informazione vincolante in materia di origine, IVO) – costituisce una garanzia sia di certezza e affidabilità del diritto, sia di uniformità di applicazione della normativa doganale in tutto il territorio dell'Unione (sull'argomento, v. la Guida Assonime "Le regole doganali e il commercio internazionale", rispettivamente, par. 3.1.3 e par. 5.3.4).

    Proprio in considerazione della fondamentale importanza che l'istituto del valore in dogana delle merci riveste ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria in materia doganale, al pari della classificazione e dell'origine doganale, l'introduzione dell'istituto delle decisioni IVV potrà consentire alle imprese di programmare e pianificare con certezza le proprie strategie commerciali internazionali, basandosi su decisioni giuridicamente vincolanti; anche le Amministrazioni doganali potranno trarre vantaggio da una conoscenza anticipata delle future importazioni, ai fini di una gestione maggiormente efficiente del rischio.

    Inoltre, l'istituzione delle decisioni IVV nell'ambito del sistema normativo unionale consentirà di dare attuazione alle regole in tema di decisioni anticipate (advance rulings) sul valore doganale, stabilite in sede multilaterale – il riferimento è, in particolare, all'art. 3.9.b).i) dell'Accordo sulla facilitazione degli scambi (Trade Facilitation Agreement, TFA) dell'Organizzazione mondiale del Commercio – e già adottate in diversi Paesi (ad es., Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Cina, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, etc.).

     

    Dalle proposte di Regolamento sottoposte a consultazione emerge che il quadro giuridico e applicativo delineato per le decisioni IVV risulta, in via generale, modellato sugli aspetti principali della disciplina che regola le decisioni ITV e IVO.

    Nell'ambito della proposta volta a modificare il Reg. delegato (UE) n. 2015/2446, si prevede, in primo luogo, che, con le IVV, le Autorità doganali potranno fornire decisioni relative al metodo o ai criteri appropriati, e alla relativa applicazione, da utilizzare per la determinazione del valore in dogana in determinate circostanze.

    Sotto il profilo procedurale, come già per le ITV e le IVO, è da evidenziare che anche nell'ambito della procedura per il rilascio delle IVV non sarà previsto il diritto di essere ascoltati, di cui all'art. 22, par. 6, CDU.

    Per quanto riguarda l'efficacia di un'IVV, se ne prevede l'obbligatorietà solo per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, da un lato, per le Autorità doganali di tutti gli Stati membri dell'UE e, dall'altro, per il destinatario della decisione.

    Come già previsto per le ITV e le IVO, anche le decisioni IVV avranno un periodo di validità triennale a decorrere dalla data dalla quale hanno efficacia.

    È anche previsto che un'IVV possa cessare di essere valida prima della sua scadenza qualora risulti non più conforme alla legge, a seguito dell'adozione di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione o della sua incompatibilità con l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sul valore in dogana, o con le decisioni adottate per l'interpretazione del Codice stesso; la cessazione della validità delle decisioni IVV non avrà effetto retroattivo.

    Inoltre, le decisioni IVV potranno essere annullate, se saranno state rilasciate sulla base di informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente, o anche revocate, qualora non più compatibili con l'interpretazione fornita in una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

    È da notare che, qualora cessi di essere valida o sia revocata in presenza delle sopramenzionate circostanze, una decisione IVV potrebbe ancora essere utilizzata – su richiesta del destinatario della decisione medesima e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi – in relazione a contratti vincolanti basati su tale decisione e conclusi prima che cessasse di essere valida o fosse revocata.

    La proposta di modifica del Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 prevede, tra l'altro, l'implementazione di un sistema elettronico per la gestione di tutte le tipologie di domande e di decisioni vincolanti nell'Unione, che amplierà l'ambito di applicazione del sistema informatico attualmente dedicato alle sole informazioni tariffarie vincolanti europee (c.d. sistema EBTI) al fine di ricomprendervi anche le IVO e le IVV.

    Per quanto riguarda la disciplina delle azioni volte a garantire la corretta e uniforme classificazione tariffaria, determinazione dell'origine o determinazione del valore in dogana, si prevede che potranno considerarsi "non uniformi" le decisioni IVV che, in presenza di circostanze identiche o simili, forniranno metodi o criteri diversi per la determinazione del valore in dogana.

    Ricordiamo che è possibile rispondere alla consultazione in una qualsiasi delle lingue dell'Unione. Per inviare osservazioni e commenti, o per chiedere una traduzione di cortesia degli schemi dei provvedimenti in consultazione, è possibile scrivere a: dogane@assonime.it. La risposta di Assonime sarà pubblicata nella sezione Interventi e consultazioni e nella sezione tematica "Dogane e Commercio Internazionale" del sito dell'Associazione

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