La legge 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, ha introdotto anche alcune modifiche alla disciplina in materia di golden power.
L'art. 2-bis, introdotto con un emendamento del Governo in sede di conversione, interviene sulla disciplina dei poteri speciali e tiene conto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancata conformità alla disciplina europea in materia bancaria (Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 sul meccanismo di vigilanza unico e Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali delle banche) e agli articoli 49 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
I correttivi proposti dal Governo introducono modifiche puntuali con lo scopo di rafforzare la competenza esclusiva delle autorità europee preposte alle valutazioni di natura prudenziale sulle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, creditizio e assicurativo (BCE), e a quelle in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese (Commissione europea) e di estendere il concetto di sicurezza nazionale per includervi la sicurezza economica e finanziaria.
Le modifiche intervengono sui seguenti profili:
(i) il rapporto tra esercizio dei poteri speciali e normative di settore (art. 2, comma 3):
l'attuale comma 3 già prevede che i poteri speciali possano essere esercitati al ricorrere di una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;
con la modifica introdotta, il nuovo comma 3 chiarisce ora che, ai fini della valutazione sull'esercizio dei poteri speciali su materie già oggetto di regolamentazione settoriale, debbano essere prese in considerazione anche le valutazioni prudenziali sull'acquisizione di partecipazioni qualificate nel settore finanziario e quelle in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese espresse dalle autorità competenti;
(ii) il coordinamento tra i procedimenti di autorizzazione pendenti di fronte alle Autorità europee e l'esercizio dei poteri speciali (art. 2, comma 4 e comma 6-bis):
con la modifica al comma 4 e con il nuovo comma 6-bis, si prevede che, nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, il Governo può esercitare i poteri speciali solo successivamente alla chiusura dei procedimenti autorizzativi avviati dalle Autorità europee competenti a valutare i profili prudenziali e concorrenziali dell'operazione e che i termini per la notifica degli acquisti o delle operazioni che impattano sulla titolarità, controllo o disponibilità degli asset strategici decorrano dal completamento dei già menzionati procedimenti;
(iii) la definizione di sicurezza pubblica (art. 2, comma 7, lett. b-bis):
il comma 7, lett. b-bis) dell'art. 2, prevede che, per l'esercizio dei poteri speciali, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, debba essere valutata anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
con la modifica si include espressamente la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella nozione di sicurezza pubblica, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, incluse quelle in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese.