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  • 23/01/2023

    Ai fini della classificazione doganale delle merci, dal 1° gennaio 2023 si applica la versione completa e aggiornata della Nomenclatura Combinata (NC), adottata dalla Commissione europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1998, del 20 settembre 2022 (in G.U.U.E. n. L282 del 31 ottobre 2022).

    Il Reg. n. 2022/1998 dispone la sostituzione dell'allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987 (in circolare Assonime n. 54 del 1988), che ha istituito una nomenclatura delle merci ("Nomenclatura Combinata", "NC", in Guida doganale Assonime, par. 3.1.2). Tale strumento risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione delle merci (il riferimento è, ad es., alle misure di politica commerciale o di politica estera e sicurezza comune che prevedono divieti o restrizioni sia all'importazione che all'esportazione).

     

    Come emerge dai "considerando" del Reg. n. 2022/1998, l'intervento emendativo in esame risponde a esigenze di semplificazione e aggiornamento della Nomenclatura Combinata delle merci, anche al fine, tra l'altro, di attuare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti ad alto contenuto tecnologico contemplati dall'Accordo plurilaterale che ne stabilisce la progressiva liberalizzazione (c.d. Information Technology Agreement, ITA2), concluso in sede WTO ed approvato dall'Unione europea con la Decisione (UE) n. 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016 (in Guida doganale Assonime, par. 6.2.2).

     

    È utile segnalare, inoltre, che, per quanto riguarda le sostanze e i prodotti farmaceutici, per i quali è prevista l'esenzione del dazio, è stata modificata la classificazione di alcune sostanze riportate nell'elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità e nell'elenco dei prodotti farmaceutici intermedi.

     

    Le modifiche apportate quest'anno alla Nomenclatura Combinata tengono anche conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, prevedendo, da un lato, la cancellazione di denominazioni e codici obsoleti e, dall'altro, l'introduzione di nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di prodotti specifici.

    Tra le novità più rilevanti, si evidenzia la creazione delle seguenti sottovoci NC relative, in particolare, a:

    - le "pesche tabacchiere" e le "pesche noci platerina", nell'ambito della voce 0809 30 ("Pesche, comprese le pesche noci") rientrante nel capitolo 8 ("Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni");

    - taluni tipi di "riso" (voce 1006), nell'ambito del capitolo 10 ("Cereali");

    - talune "materie prime critiche" atte, tra l'altro, all'estrazione del litio, dello scandio e dell'ittrio (v. le "Materie minerali non nominate né comprese altrove" rientranti nella voce 2530 90), ai cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio atti al recupero del vanadio (v. sottovoci in 2619 00), nonché rientranti nell'ambito delle voci 2805 30 ("Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro"), 2846 90 ("Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli"), 8504 40 ("Convertitori statici") e 8505 11 ("Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione" contenenti determinati metalli);

    - alcuni prodotti chimici organici ("DOTP") rientranti nell'ambito del capitolo 29;

    - placche e billette di alluminio greggio del capitolo 76 ("Alluminio e lavori di alluminio").

     

    Tra i nuovi codici introdotti nella NC 2023, è anche il caso di richiamare quelli relativi ai seguenti prodotti, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/859, del 24 maggio 2022 (v. la comunicazione TAR n. 2022-036, del 16 giugno 2022):

    - "bare di pannelli di fibre" (442120 10), assoggettate al dazio convenzionale del 4 per cento;

    - "macchine per la fabbricazione additiva", note anche come stampanti 3D, "mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali" (8485 80 10), che beneficiano del regime di esenzione dal dazio.

     

    Come di consueto, l'Agenzia Dogane e Monopoli (Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione) ha reso disponibili sul proprio sito internet, a beneficio degli operatori interessati, sia l'elenco dei codici di nomenclatura NC 2022 soppressi che quello dei nuovi codici validi a partire dal 1° gennaio 2023, nonché le relative tabelle di trasposizione (v. la comunicazione TAR n. 2022-069, del 10 novembre 2022).

     

    È utile, infine, evidenziare che, nell'ambito della complessa attività di classificazione delle merci ai fini doganali, si inserisce anche l'analisi di potenziale dualità dei prodotti, necessaria ad una compliance efficace e integrata, che tenga adeguatamente conto anche delle esigenze di export control, volte ad escludere che la transazione possa essere effettuata in violazione delle norme (sull'argomento, v. la circolare Assonime n. 8 del 2021).

    Per verificare se un prodotto sia sottoposto ad autorizzazione preventiva, ovvero se sia di libera esportazione, gli operatori possono consultare la Tariffa doganale d'uso integrata sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli, nonché la tavola di correlazione tra i codici della Nomenclatura Combinata 2023 e i codici dell'elenco riportato nell'allegato I del Reg. (UE) n. 2021/821, aggiornata a cura della Direzione generale Commercio (DG Trade) della Commissione europea.

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