Con il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2023/66, del 21 ottobre 2022 (in G.U.U.E. n. L9 dell'11 gennaio 2023), è stato effettuato l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti e delle tecnologie cc.dd. a duplice uso (EU Dual-Use Control List) rientranti nell'ambito del regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
In particolare, il citato Reg. n. 2023/66 – in vigore dal 12 gennaio 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione – dispone la sostituzione integrale del testo dell'Allegato I.
Com'è noto, il regime di controllo disciplinato dal Reg. n. 2021/821 si riferisce ai prodotti, generalmente ad elevato contenuto tecnologico (componenti, macchinari, software, know-how, assistenza tecnica etc.), siano essi fisici che intangibili, destinati ad impieghi civili ma che, in virtù delle loro particolari caratteristiche tecniche o prestazionali, possono essere utilizzati anche per la realizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche (cc.dd. armi di distruzione di massa) o dei loro vettori.
L'Unione europea esercita un'attività di vigilanza su tali prodotti, volta ad assicurarne la corretta circolazione e a contrastarne il traffico illecito, ponendo le condizioni per il loro trasferimento verso Paesi terzi: tali condizioni si traducono principalmente nel rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva alla loro esportazione (sul tema dello svolgimento dei procedimenti autorizzativi in modalità esclusivamente elettronica, v. la News Legislativa Assonime del 1° luglio 2022 sul nuovo sistema di E-licensing) e nell'adozione di una serie di procedure particolarmente restrittive per la circolazione degli stessi, anche nell'ambito del territorio unionale.
Come si ricorderà, nella Circolare Assonime n. 8 del 2021 ci siamo soffermati sulla crescente importanza che la corretta classificazione dei beni riveste nell'applicazione della normativa doganale e del regime di export control, anche al fine di favorire una compliance aziendale sempre più efficace ed integrata.
Al riguardo, è utile evidenziare che, nell'ambito della complessa attività di analisi di potenziale dualità dei prodotti, notevole rilevanza assume la verifica se un prodotto sia sottoposto ad autorizzazione preventiva, ovvero se sia di libera esportazione: a tal fine, gli operatori possono consultare la Tariffa doganale d'uso integrata sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli, nonché la tavola di correlazione tra i codici della Nomenclatura Combinata 2023 (vedi News legislativa Assonime del 23 gennaio 2023) e i codici dell'elenco riportato nell'allegato I del Reg. (UE) n. 2021/821, aggiornata a cura della Direzione generale Commercio (DG Trade) della Commissione europea.
Per un ulteriore approfondimento della disciplina, delle categorie e dei prodotti a duplice uso, si vedano anche la sezione istituzionale dell'UE dedicata, la citata Circolare Assonime n. 8 del 2021 relativa alla classificazione dei prodotti ai fini della normativa doganale e della disciplina dual use e i materiali del Convegno Assonime sul tema "Il nuovo regolamento dual use e la trade compliance delle imprese", svoltosi il 18 novembre 2021.
Le principali novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2023/66
L'Allegato I del Reg. (UE) n. 2021/821 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione. Tale elenco è aggiornato regolarmente, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza e di recepire le modifiche intervenute nell'ambito degli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali in tema di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni. Il riferimento è, in particolare, al Gruppo Australia (AG), al Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), al Gruppo dei fornitori nucleari (GFN), all'Intesa di Wassenaar (WA) e alla Convenzione sulle armi chimiche (CWC).
Le modifiche più rilevanti apportate all'Allegato I del Reg. n. 2021/821 sono state illustrate, in sintesi, nel comunicato della DG Trade della Commissione europea e descritte più puntualmente con un'apposita nota informativa (Comprehensive summary of amendments to Regulation (EU) no. 2021/821 for 2022); gli aggiornamenti intervenuti in relazione alle specifiche voci delle diverse categorie di prodotti sono stati presentati nel corso dell'annuale Export Control Forum, svoltosi lo scorso 6 dicembre 2022.
È utile ricordare che la struttura dell'Allegato I è articolata, come segue, in undici parti:
➢ Parte I - Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni
➢ Parte II - Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
➢ Parte III - Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
➢ Parte IV - Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
➢ Parte V - Categoria 3 Materiali elettronici
➢ Parte VI - Categoria 4 Calcolatori
➢ Parte VII - Categoria 5 Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
➢ Parte VIII - Categoria 6 Sensori e laser
➢ Parte IX - Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
➢ Parte X - Categoria 8 Materiale navale
➢ Parte XI - Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione.
Le novità principali introdotte dal Reg. (UE) n. 2023/66, illustrate nel dettaglio nel documento tecnico allegato, riguardano le categorie 1, 2, 3, 4, 6 e 9, e consistono sia in nuove voci di controllo, nuovi acronimi e nuove definizioni, che in cancellazioni e modifiche editoriali/redazionali; alcune innovazioni relative a numerosi prodotti si riferiscono solo alla versione inglese (ad es., il termine "airfoils" viene corretto in "aerofoils" in tutte le categorie in cui viene citato, vengono aggiunti alcuni articoli determinativi e si è intervenuti sui trattini per l'aggregazione di aggettivi multipli o complessi, ecc.).
In particolare, le principali novità intervenute riguardano l'introduzione di nuove voci e sottovoci nel settore dell'elettronica (Electronic Computer-Aided Design utilizzato nella progettazione di Gate-All-Around Field-Effect Transistor, alcuni sintetizzatori di frequenza e generatori di segnali), l'inserimento degli elementi "ossido di gallio" e "diamante" nell'ambito dei semiconduttori, e una nuova soglia di TeraFLOPS per computers; nel settore chimico e biologico, le novità si riferiscono alle tecnologie e ai programmi appositamente progettati per assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici; nel settore dell'aerospazio e della propulsione, si segnalano l'importante aggiunta dei velivoli suborbitali e di alcune tecnologie per la produzione di turbine a gas, oltre a una modifica relativa alle apparecchiature di produzione additiva progettate per le "superleghe". Sono state anche aggiunte note tecniche per le definizioni di "risoluzione" e di "superleghe", per la "pressatura idraulica ad azione diretta", oltre a nuovi "nota bene" (N.B.) per i motori a turbina a gas e alla definizione di GAAFET ("Transistor a effetto di campo a porta (gate) circostante").
Rispetto a precedenti aggiornamenti dell'Allegato I, con il Reg. (UE) n. 2022/66 non sono state apportate modifiche agli altri allegati al Reg. (UE) n. 2021/821: il riferimento è, in particolare, alle sezioni che definiscono le autorizzazioni generali dell'Unione per determinate esportazioni e destinazioni (Allegato II) ed ai prodotti a duplice uso per i quali è necessaria una autorizzazione per il trasferimento all'interno dell'Unione (Allegato IV).
Per completezza, è utile osservare che l'elenco dei prodotti dovrebbe essere oggetto di un ulteriore aggiornamento straordinario nel corso del 2023, in anticipo rispetto al prossimo consueto aggiornamento annuale, per assicurare il recepimento di alcune misure adottate del Gruppo Australia riguardanti, in particolare, alcuni adeguamenti a determinati agenti patogeni, l'integrazione di quattro particolari "tossine marine" e l'eliminazione di una voce relativa alla tossina del colera.
Assonime prosegue le attività di monitoraggio e approfondimento della materia, anche attraverso i lavori del tavolo tecnico con le imprese dedicato all'Export Control e la stretta cooperazione con l'Autorità UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), istituita presso il Ministero degli Affari esteri e la cooperazione internazionale, competente dell'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, in virtù del Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.