NEWS EUROPA

A cura di:

  • 07/09/2021

    Dal 1° settembre 2021, nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Unione europea e alcuni Paesi dell'area paneuromediterranea – il riferimento è, nella fase iniziale, in particolare a: Svizzera, Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Albania, Giordania, Palestina e Georgia –possono trovare applicazione, in via facoltativa e transitoria, le nuove regole di origine elaborate in sede di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee (c.d. Convenzione PEM).

    Con la Guida sulle regole di origine transitorie PEM, pubblicata il 25 agosto 2021, la DG TAXUD della Commissione europea ha illustrato i principali cambiamenti introdotti dalle nuove regole in parola, fornendo anche chiarimenti alle imprese, alle Autorità doganali e alle altre parti interessate, in merito alle modalità di applicazione "in parallelo" delle norme di origine preferenziale – "ordinarie" e "transitorie" – nell'area paneuromediterranea.

    A livello nazionale, le prime istruzioni operative in materia sono state diramate dall'Agenzia Dogane e Monopoli con l'Avviso ADM del 1° settembre 2021.

    Le norme di origine transitorie PEM sono destinate a stabilire un nuovo standard per le regole di origine preferenziale applicabili tra l'Unione e i suoi partner commerciali paneuromediterranei e, inoltre, a consentire l'ulteriore sviluppo di catene di approvvigionamento integrate e di scambi all'interno di tale area geografica, che rappresenta circa il 60% del commercio preferenziale dell'UE.

     

    Il contesto normativo

    Per maggiore chiarezza, giova preliminarmente ricordare che la Convenzione PEM, entrata in vigore il 1° maggio 2012, costituisce il quadro normativo di riferimento per l'applicazione del sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine tra le Parti contraenti della Convenzione stessa, che sono:

    - l'Unione europea,

    - gli Stati dell'EFTA (Islanda, Svizzera e Liechtenstein, Norvegia),

    - la Danimarca, per quanto riguarda le Isole Fær Øer;

    - i Paesi partecipanti al processo di partenariato euromediterraneo (c.d. processo di Barcellona: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia),

    - i Paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo),

    - Moldova,

    - Georgia,

    - Ucraina.

    Il sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine si basa su una rete di Accordi bilaterali di libero scambio, conclusi tra le menzionate Parti contraenti, aventi Protocolli di origine che fanno riferimento alle norme della Convenzione PEM per quanto attiene, tra l'altro, alla nozione di "prodotti originari", alle regole di applicazione del cumulo dell'origine (sull'argomento, v. la Guida Assonime "Le regole doganali e il commercio internazionale", par. 3.2.4), alla prova dell'origine preferenziale e ai metodi di cooperazione amministrativa. Ed invero, la Convenzione PEM costituisce uno strumento giuridico istituito con l'obiettivo principale di consentire una gestione più efficace della rete di circa 60 Protocolli bilaterali complessivamente in vigore nella zona paneuromediterranea: com'è evidente, infatti, in caso di modifiche da apportare alle regole di origine preferenziale, risulta più agevole intervenire su un unico Atto – e cioè, sulla Convenzione regionale di riferimento – piuttosto che sulla complessa e articolata rete di Protocolli bilaterali.

    Nell'ambito dei negoziati avviati nel 2012 per modificare tale Convenzione, al fine di adeguarne le regole alla realtà economica in rapida evoluzione, è stato elaborato un insieme di norme di origine moderne e più flessibili, coerenti con quelle già concordate dall'Unione in altri Accordi recenti – il riferimento è, in particolare, all'Accordo UE-Canada (CETA, in News Legislative Assonime del 18 settembre 2017), all'Accordo UE-Giappone (EPA, in News Legislative Assonime dell'8 aprile 2020), all'Accordo UE-Vietnam (in News Legislative Assonime del 19 giugno 2020 e del 3 agosto 2020) e all'Accordo con il gruppo degli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC EPA: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland, Sud Africa) – o stabilite dall'Unione nei regimi di preferenze generalizzate.

    A causa delle riserve espresse da alcune Parti contraenti (in particolare: Algeria, Marocco, Siria e Tunisia), non è stato ancora possibile raggiungere l'unanimità necessaria per adottare formalmente la revisione della Convenzione PEM. Tuttavia, le altre Parti contraenti hanno comunque deciso di anticipare l'applicazione, in via facoltativa e transitoria, delle norme di origine rivedute, avviando di conseguenza le procedure previste per l'inserimento delle predette norme nei Protocolli sull'origine contenuti in ciascun Accordo commerciale bilaterale sottoscritto con i Paesi dell'area PEM interessati (per l'Unione europea: v. le Decisioni del Consiglio, del 7 dicembre 2020, pubblicate in GUUE n. L419 dell'11 dicembre 2020 e n. L 424 del 15 dicembre 2020).

    La data fissata per l'applicazione delle norme transitorie è il 1° settembre 2021. Al riguardo, la DG TAXUD ha reso noto che, come detto, dalla predetta data le nuove regole di origine sono già applicabili, in via facoltativa e transitoria, negli scambi con Svizzera, Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Albania, Giordania, Palestina e Georgia; per quanto riguarda le modifiche ai Protocolli bilaterali di origine con gli altri partner interessati (Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Moldova, Ucraina, Libano, Turchia ed Egitto), le relative procedure di adeguamento sono in corso e in fasi diverse di avanzamento.

    Maggiori informazioni, aggiornate in tempo reale, sui partner in grado di applicare le norme di origine transitorie sono disponibili sia sul sito web della DG TAXUD, che negli avvisi della Commissione europea che saranno pubblicati in Gazzetta ufficiale. Rimane, comunque, ferma la posizione ufficiale della Commissione europea che, nelle competenti sedi istituzionali, ha confermato che l'obiettivo principale dell'Unione rimane quello di adottare formalmente la revisione della Convenzione, in modo tale da poter applicare un unico insieme di norme a tutta l'area PEM, ribadendo la propria disponibilità a proseguire le discussioni bilaterali e multilaterali con tutte le Parti contraenti per il raggiungimento dell'unanimità necessaria.

     

    Applicazione delle nuove regole di origine PEM in via facoltativa e transitoria: le principali novità

    Nella Guida della DG TAXUD è evidenziato che la soluzione di anticipare, in via facoltativa e transitoria, le nuove regole di origine PEM consente alle imprese delle Parti contraenti interessate di potersi avvalere dei benefici correlati a norme di origine moderne, semplificate e più flessibili: ed invero, tali norme sono considerate più favorevoli alle imprese e più adeguate alle attuali esigenze commerciali, risultando – come detto – anche maggiormente allineate alle norme introdotte nei più recenti Accordi commerciali conclusi dall'UE.

    Come accennato, peraltro, i due insiemi di norme di origine – "ordinarie" e "transitorie" – sono destinate a coesistere temporaneamente tra le Parti contraenti richiedenti: gli operatori economici possono, quindi, scegliere se richiedere un trattamento preferenziale sulla base delle norme di origine transitorie o, in alternativa, se applicare le attuali norme della Convenzione PEM; inoltre, tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione.

    Le principali novità introdotte dalle norme di origine rivedute sono le seguenti:

    • il cumulo regionale dell'origine è reso più flessibile, con l'introduzione generalizzata della regola del cumulo c.d. "pieno" per la maggior parte dei prodotti (cfr.: art. 7, Conv. PEM riveduta). Con specifico riferimento ai prodotti tessili (Capitoli da 50 a 63 del Sistema Armonizzato, SA), l'applicazione del cumulo "pieno" può essere decisa, in via opzionale, dalle Parti contraenti a livello bilaterale;
    • è ora prevista la possibilità di applicare la restituzione dei dazi versati per la maggior parte dei materiali non originari importati, utilizzati nella fabbricazione di prodotti successivamente esportati (eliminazione del principio generale del "no duty drawback": v. art. 16, Conv. PEM riveduta);
    • le norme di origine per determinate tipologie di prodotti risultano ora più flessibili e più semplici (cfr.: art. 4, Conv. PEM riveduta): al riguardo, è tra l'altro prevista l'eliminazione dei requisiti cumulativi, sono inserite soglie più basse di valore aggiunto locale, è ammessa una nuova doppia trasformazione per i tessili (più operazioni di finitura conferiscono l'origine), nonché una regola di scelta multipla per le sostanze chimiche (le reazioni chimiche conferiscono origine);
    • la percentuale di tolleranza, riferita alle soglie di materiali non originari, è aumentata dal 10% al 15% (cfr.: art. 5, Conv. PEM riveduta);
    • la regola del "trasporto diretto" è sostituita con la regola di "non manipolazione" (cfr.: art. 14, Conv. PEM riveduta);
    • riguardo alle regole di separazione contabile (cfr.: art. 12, Conv. PEM riveduta), ne è ora prevista un'applicazione più flessibile;
    • in tema di prove dell'origine (cfr.: art. 17, Conv. PEM riveduta), infine, è prevista l'eliminazione del certificato EUR.MED., con la possibilità di provare l'origine preferenziale delle merci mediante un certificato EUR.1 o una dichiarazione di origine rilasciata dall'importatore. In via opzionale, è anche ammessa la possibilità di sostituire i certificati di origine con attestati di origine da parte di esportatori registrati (c.d. sistema REX) e di rilasciare e/o presentare prove di origine in formato elettronico (v. News legislativa Assonime del 29 marzo 2021).
       
      Chiarimenti forniti da ADM
      Con il citato Avviso ADM, è stato reso noto che, in vista dell'applicazione delle norme transitorie, in TARIC sono stati creati due nuovi codici entrati in vigore a partire dal 1° settembre 2021:
      U075 = Certificato di circolazione EUR. 1 (a condizione che nella casella 7 sia inserita la dicitura "Transitional rules") nel contesto delle norme transitorie di origine Pan-Euro-mediterranee;
      U076 = Dichiarazione di origine (a condizione che la dichiarazione menzioni "origin according to the transitional rules") nel contesto delle regole di origine transitorie Pan-Euro-Med.
      Il codice per la dichiarazione di origine deve essere utilizzato indipendentemente dall'importo della spedizione o dal tipo di esportatore.
      Come evidenziato anche nell'Avviso ADM, gli operatori economici che usano una dichiarazione di origine e che vorranno applicare le regole transitorie, dovranno aggiungere nella dichiarazione medesima la dicitura "secondo le norme transitorie di origine".
      È utile osservare che gli operatori economici che rilasciano una dichiarazione del fornitore su richiesta dell'esportatore possono indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti: in mancanza di un richiamo alle regole di origine utilizzate, si applicheranno automaticamente quelle previste dalla Convenzione PEM.
      L'Avviso ADM rileva, infine, che il set di regole transitorie di origine prolunga il periodo di validità della prova dell'origine da 4 a 10 mesi: ne consegue che il certificato EUR.1 o la dichiarazione di origine possono essere emessi entro detto periodo.

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