Il decreto legge n. 13/2023 prevede una serie di disposizioni volte ad accelerare le procedure relative agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC. Esse comprendono sia misure di tipo orizzontale sia misure specifiche relative a vari settori, tra cui i contratti pubblici, le infrastrutture digitali, l'ambiente e i beni culturali.
Le misure in materia di affidamento di contratti pubblici (articolo 14)
In particolare, l'articolo 14 interviene sulle procedure relative all'affidamento di contratti pubblici.
Anzitutto viene previsto che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi di investimenti pubblici, in particolare di finanziati con risorse PNRR, se sottoposti al parere delle Conferenza Stato Regioni, possono essere adottati anche senza tale parere, se questo non è reso entro il termine previsto di 20 giorni (comma 1, lettera b).
Inoltre, in casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente può chiedere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di esentare il progetto dalla procedura di VIA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Ambiente (articolo 6, comma 11) in base al quale è richiesto tra l'altro che sia informata la Commissione europea circa i motivi che giustificano l'esenzione (comma 1 lettera c).
Nell'ottica di portare a regime le misure, previste dall'articolo 48 del decreto legge n. 77/2021, per gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR, del PNC e dei fondi strutturali europei sono estese anche alle infrastrutture di supporto connesse ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, e vengono altresì introdotte alcune novità per quanto riguarda le procedure di approvazione del progetto, soprattutto in relazione alla disciplina della conferenza di servizio (comma 1, lettera d). In particolare, l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto secondo le indicazioni delle linee guida del MIMS; la conferenza di servizi è svolta sempre in forma semplificata; nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti gli esiti della verifica preventiva di interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale; la determinazione conclusiva della conferenza di servizi che approva il progetto sostituisce tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica e della risoluzione delle interferenza e delle relative opere mitigatrici e compensative. Essa ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Tra le novità introdotte in tema di conferenza di servizi viene prevista una disciplina più restrittiva nel caso di dissensi. Le determinazioni di dissenso, comprese quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, salute dei cittadini) non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma devono, tenuto conto delle circostanze concrete, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera (c.d. dissenso costruttivo).
Sempre per accelerare la conclusione delle procedure di affidamento di contratti pubblici, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni eccezionali introdotte dal decreto legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) e dal decreto legge n. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri). Ad esempio: la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000; l'obbligo di aggiudicazione del contratto entro tempi fissati, l'individuazione di ipotesi tassative per la sospensione dei lavori, l'applicazione generalizzata della procedura d'urgenza per il rilascio della documentazione antimafia, l'obbligo di costituire il collegio tecnico consultivo per la risoluzione delle controversie o dispute tecniche sorte durante la fase di esecuzione del contratto.
In tale contesto vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 13 del decreto legge n. 76/20220 in tema di conferenza di servizi; in particolare viene previsto l'obbligo (non più la facoltà) per le amministrazioni procedenti, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, di ricorrere alla forma semplificata i cui tempi di conclusione vengono ulteriormente ridotti a trenta giorni (prima erano sessanta), ad eccezione delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati per le quali vale il termine di 45 giorni, salvo maggiori termini previsti dalle disposizioni europee (comma 4 e comma 8).
Le misure in materia di infrastrutture digitali e acquisti dispositivi informatici (articolo 18)
In tema di digitalizzazione, il decreto PNRR introduce sia misure di semplificazione sia disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della strategia nazionale dei dati.
In particolare, per gli acquisti di strumenti informatici nonché di servizi di connettività, finanziati con risorse PNRR, viene eliminato l'obbligo di richiedere il parere di Agid sullo schema di contratto o accordo quadro (comma 1).
Per accelerare la posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga al fine del raggiungimento degli obiettivi europei, sono prorogati di 24 mesi i termini relativi a tutti i permessi, autorizzazioni e ogni altro titolo abilitativo, comprese segnalazioni di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del decreto (comma 4).
Inoltre, per gli interventi effettuati con la metodologia della microtrincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori non sono richieste le autorizzazioni paesaggistiche né l'invio alla soprintendenza della documentazione relativa al proprio tracciato e allo stato dei luoghi né di procedere a indagini preventive sulle aree interessate dai lavori (comma 9).
Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, se gravate da usi civici non è più richiesta l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dalla legge n. 1766/1927; inoltre per l'installazione di apparati con tecnologia 4G o per modificare impianti già esistenti o realizzare iniziative volte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività continua dei servizi di telecomunicazione non si applica il vincolo paesaggistico (comma 7).
Tra le previsioni per implementare la realizzazione della piattaforma nazionale digitale dei dati (PDND), viene disposto che in essa confluiranno anche i dati attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla difesa e alla sicurezza nazionale nonché alla polizia giudiziaria ed economica-finanziaria, che comunque non possono essere trattati oltre quanto strettamente necessario per lo svolgimento dele finalità istituzionali. Inoltre, viene costituita un'apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma, separata dall'infrastruttura dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi; in essa saranno messi a disposizioni dati aggregati e anonimizzati finalizzati a supportare politiche pubbliche basate sui dati (comma 2).
Le misure in materia di ambiente (articoli 19, 41, 47 e 48)
Il Decreto legge n. 13/2023 contiene alcune misure volte a razionalizzare le procedure nel caso in cui sono richieste sia la VIA sia l'AIA. In questi casi l'articolo 19 consente, su richiesta del proponente, che i due procedimenti siamo coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore formato da componenti sia della Commissione tecnica VIA sia della Commissione istruttoria per l'AIA; conseguentemente l'istanza di avvio del procedimento è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità per entrambe le procedure. Inoltre, l'adozione del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi.
Vi sono poi alcune specifiche misure di semplificazione che riguardano tra l'altro lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile (articolo 41), lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (articolo 47) e la disciplina delle terre e delle rocce da scavo (articolo 48).
Anzitutto per favorire la realizzazione di impianti a idrogeno verde o rinnovabile, l'articolo 41 attribuisce a tali progetti e ai connessi impianti da fonti rinnovabili, se previsti, priorità di trattazione nell'ambito della procedura di valutazione ambientale di competenza statale. Per quanto riguarda l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'articolo 47 prevede una serie di misure, tra cui: la riduzione delle distanze di rispetto in caso di installazione di pale eoliche; il superamento dell'obbligo di acquisizione di ogni tipo di permesso, autorizzazione o atto di assenso per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale o in discariche o cave già sfruttate; nel caso in cui gli impianti fotovoltaici sono collocati in aree o immobili di notevole interesse pubblico, l'autorizzazione da parte della Soprintendenza deve essere rilasciata entro 45 giorni, decorsi i quali vale il silenzio assenso; per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve essere concluso entro 150 giorni.
Infine, l'articolo 48 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sia definita una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo che sostituisce quella attualmente in vigore (DPR n. 120/2017).
Le misure in materia di beni culturali (articoli 20 e 46)
Il decreto PNRR introduce alcune diposizioni volte ad accelerare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR qualora essi interessino beni sottoposti a tutela culturale e paesaggistica.
Anzitutto, l'articolo 20 modifica la disciplina relativa al funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR istituita dall'articolo 29 del decreto legge n. 77/2021. Pertanto, nei casi in cui i beni culturali e paesaggistici siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR (e non solo nei casi di necessità per assicurare la tempestiva realizzazione dell'obiettivo prefissato), l'autorizzazione è adottata dalla Soprintendenza speciale che si avvale dell'attività istruttoria svolta dalle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
Sono inoltre introdotte alcune misure di semplificazione che interessano specifiche procedure (articolo 46). In particolare, gli interventi di manutenzione ordinaria che interessano immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico tutelati dal Codice dei beni culturali, se finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, possono essere eseguiti previa segnalazione alla Soprintendenza competente per territorio (comma 1). Inoltre, viene previsto che il procedimento di verifica di interesse culturale deve concludersi entro 90 giorni (e non più 120 giorni) dal ricevimento della richiesta e in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento finale è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministro della cultura che vi provvede entro i successivi 30 giorni (comma 5).