NEWS LEGISLATIVE

A cura di:

  • 10/04/2020

    1. Le previsioni del Decreto

    Il d.l. 8 aprile 2020 n. 23 dispone una serie di misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

    L'art. 1 del d.l. prevede la possibilità per tutte le imprese aventi sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid 19 e diverse da banche o altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, che rispondono a determinati requisiti, di accedere alle garanzie concesse da SACE SpA fino al 31 dicembre 2020 per i finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese (un commento complessivo all'art. 1 del d.l. 23/2020 sarà oggetto di una prossima news).

    La concessione di queste garanzie è subordinata a una serie di condizioni che attengono sia alla situazione in cui versa l'impresa sia all'ammontare e all'utilizzo dei finanziamenti garantiti. Il decreto subordina la concessione della garanzia all'assunzione dell'impegno di non approvare la distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Questo impegno è richiesto sia alle imprese con sede Italia che intendono beneficiare della garanzia e sia alle imprese con sede in Italia che fanno parte del gruppo cui appartiene l'impresa beneficiaria della garanzia.

    La disposizione impone una riflessione sulla portata e sulle ricadute applicative della norma.

    Un primo tema riguarda i suoi effetti sulle assemblee già convocate nelle quali sia stata prevista la distribuzione dei dividendi. Questo aspetto ha una immediata rilevanza rispetto all'attuale stagione assembleare, considerando che la maggior parte delle imprese ha infatti già convocato l'assemblea per deliberare, tra l'altro, sulla proposta di distribuzione dei dividendi. L'eventuale approvazione di tali proposte implicherebbe un'automatica perdita della facoltà di accedere alle garanzie offerte dal nuovo decreto, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste. In questi casi, quindi, il consiglio di amministrazione che volesse avvalersi o riservarsi la possibilità di potersi avvalere delle misure del d.l. liquidità dovrà procedere al ritiro delle relative proposte di delibera oppure alla riformulazione delle medesime. In tal modo la   decisione di assumere l'impegno a non distribuire dividendi assume un carattere prettamente gestorio, in quanto condizione necessaria perché il consiglio di amministrazione possa avvalersi della garanzia concessa ai sensi dell'art. 1 d.l. 23/2020. 

    Per quanto riguarda le operazioni di acquisto di azioni proprie, anche in questo caso il decreto sembra individuare nell'approvazione delle relative delibere la condizione che inibisce il riscorso alle garanzie, benché l'esecuzione di tali operazioni resti nella disponibilità del consiglio di amministrazione anche successivamente all'autorizzazione assembleare, a differenza della distribuzione dei dividendi dove l'approvazione assembleare determina un obbligo per il consiglio di darle attuazione. È quindi da chiedersi se la condizione prevista dal decreto sia da riferirsi non tanto all'approvazione di delibere che conferiscono al consiglio la facoltà di effettuare acquisti di azioni proprie quanto piuttosto all'esecuzione da parte del consiglio di tali operazioni.

    Un secondo tema degno di attenzione riguarda l'eventuale retroattività delle condizioni. La condizione per la concessione della garanzia si traduce nell'impegno dell'impresa (e delle imprese appartenenti al medesimo gruppo) di non distribuire dividendi o acquistare azioni proprie nell'arco del 2020. Considerato che il decreto entra in vigore il 9 aprile 2020, vi è da chiedersi quale sia il suo effetto sulle imprese che avessero già proceduto all'approvazione della distribuzione degli utili o che avessero già deliberato sull'acquisto o acquistato azioni proprie prima di tale data. Considerando che la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 preleggi) pare ragionevole ritenere che l'approvazione della distribuzione di dividendi così come l'approvazione e l'acquisto di azioni proprie conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto – anteriori dunque al 9 aprile 2020 – non costituiscano un ostacolo all'accesso delle garanzie concesse dal decreto. Considerata la portata del tema, questo aspetto non può però essere relegato a una mera interpretazione del d.l. e sarebbe pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche mediante linee guida applicative del decreto, come è avvenuto ad esempio in Francia.

     

    2. Le misure adottate in Francia e Germania

    Misure che prevedono vincoli alla distribuzione dei dividendi per le società destinatarie di sostegno alla liquidità analoghe a quelle previste in Italia sono state adottate, o annunciate, al momento in Francia e in Germania.

    In particolare, il governo francese prevede l'accesso di tutte le imprese francesi al beneficio delle garanzie statali sui crediti, ma impone soltanto alle imprese di grandi dimensioni il divieto di pagare dividendi o di acquistare azioni proprie quale condizione per l'accesso alla menzionata garanzia. In Germania, la legge limita le misure a sostegno delle imprese alle sole imprese grandi e medie; i requisiti per l'accesso non sono stati ancora puntualmente definiti, tuttavia è interessante notare che, in generale, essi potranno essere diversificati in ragione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie e, in particolare, tali requisiti riguarderanno, tra l'altro, sia la distribuzione dei dividendi sia le remunerazioni degli organi sociali delle imprese beneficiarie. Rispetto alle norme francesi e italiane, l'attuale previsione del legislatore tedesco non menziona espressamente l'acquisto di azioni proprie (che potrebbero però essere menzionate nei futuri decreti attuativi).  

    Qui di seguito maggiori dettagli sul quadro normativo francese e tedesco.

    In Francia, il 23 marzo 2020 è stata adottata la legge n. 2020-289 che prevede la concessione di garanzie statali ai prestiti concessi alle imprese non finanziarie con sede legale in Francia (art. 6), le cui condizioni di applicazione sono determinate con successivo decreto.

    In seguito all'emanazione del decreto attuativo del 23 marzo scorso (disponibile nella sua versione consolidata al 9 aprile 2020), il Governo ha adottato una serie di disposizioni attuative per regolare la concessione delle menzionate garanzie a seconda delle caratteristiche dell'impresa, stabilendo procedure meno onerose per le imprese con meno di cinque mila dipendenti e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro in Francia.

    Alle imprese di grandi dimensioni (società e gruppi francesi di grandi dimensioni che hanno avuto nell'esercizio 2019 almeno cinquemila dipendenti o ricavi superiori a 1,5 miliardi di euro) che chiedono una proroga nei pagamenti di imposte o contributi o che accedono a un prestito garantito dallo Stato, si richiede invece di non procedere alla distribuzione dei dividendi e di non acquistare azioni proprie nel 2020.

    Il Governo specifica in una FAQ dedicata che si intendono a tal fine ricomprese le distribuzioni cash o in azioni decise dall'assemblea, qualsiasi altra distribuzione in cash o in azioni (inclusi acconti sui dividendi e la distribuzione di riserve), gli acquisti di azioni proprie seguiti dalla riduzione volontaria di capitale (i.e. non motivate da perdite). Mentre sono espressamente escluse e dunque consentite anche in caso di accesso alle dilazioni e alle garanzie menzionate sopra: tutte le distribuzioni deliberate dall'assemblea prima del 27 marzo 2020, l'allocazione di azioni dovuta a mera riorganizzazione, le distribuzioni infra-gruppo effettuate per assicurare supporto finanziario a una società francese, le distribuzioni effettuate da una componente estera del gruppo a favore delle componenti francesi, alcuni acquisti di azioni proprie (volti all'attribuzione di azioni ai dipendenti, dovuti in base a un impegno assunto prima del 27 marzo, dovuti in base a contratti di liquidità conclusi prima del 27 marzo dovuti in base a un'operazione di crescita esterna che si è legalmente conclusa prima del 27 marzo).

    Delle principali società quotate industriali francesi, alcune hanno già annunciato che non procederanno alla distribuzione dei dividendi (ad esempio Airbus, Engie, Renault, Safran), alcune altre hanno annunciato il blocco degli acquisti di azioni proprie (EssilorLuxottica), altre società che avevano annunciato dividendi hanno posticipato l'assemblea e la relativa decisione (ad esempio L'Oreal).

    In Germania, il 25 marzo il Governo ha adottato un provvedimento normativo che istituisce il Fondo per la Stabilizzazione Economica (Wirtschaftsstabilisierungsfund) e dispone un ampio spettro di misure volte a concedere garanzie pubbliche per i crediti alle imprese dell'economia reale, diverse da banche, che  con riferimento all'esercizio 2019 soddisfano, tra l'altro, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: attivo patrimoniale superiore a 43 milioni di euro, ricavi superiori a 50 milioni di euro, più di 249 dipendenti. L'intervento normativo affida al §25, comma 3, al Ministero delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Economia e dell'Energia e il Ministero per la Giustizia, il compito di definire con decreto i requisiti per l'accesso alle misure di sostegno pubblico, tra cui sono menzionate anche la distribuzione di dividendi e le remunerazioni degli organi sociali. Per espressa disposizione normativa, le misure attuative potranno essere diversificate anche in ragione della tipologia delle imprese beneficiarie.

    Un secondo intervento normativo è avvenuto a livello di diritto societario, con la modifica del §59 AktG che consente al consiglio di gestione di pagare, previo parere favorevole del consiglio di sorveglianza, acconti sui dividendi, anche in assenza di una previsione statutaria in tal senso. La misura dell'acconto non può eccedere la metà del dividendo pagato nell'esercizio precedente.

    L'annuncio di queste misure ha creato grande discussione sulla stampa circa le attuali proposte di dividendo e le remunerazioni del top management delle principali società industriali quotate tedesche. La scelta della maggior parte delle grandi quotate tedesche (ad esempio BMW, VW, Daimler, Bayern, Siemens) di mantenere al momento le proposte di distribuzione è stato particolarmente criticata, in particolare con riferimento ad alcune società che a fronte del mantenimento delle proposte hanno già avuto accesso ai fondi pubblici per il pagamento dei propri lavoratori (si veda l'articolo del Financial Times del 2 aprile 2020). Al momento poche società hanno annunciato la sospensione del dividendo (Lufthansa) o il blocco dei programmi di acquisto di azioni proprie (Adidas).

     Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.

  • Condividi:

Non sei associato?

Per le nostre Associate a disposizione notizie e archivi documentali sempre aggiornati.
Servizi e consulenze personalizzate pensati per rispondere ai diversi bisogni.

contattaci per associarti
tieniti aggiornato sui temi di tuo interesse

Accedi

Effettua il login per accedere alla tua area riservata e consultare il dettaglio dei documenti.