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  • 11/12/2020

    La compliance nel settore doganale è caratterizzata dalla figura dell'AEO, l'operatore economico autorizzato, che, com'è noto, in virtù della propria comprovata affidabilità e dell'elevato livello di conformità nell'adempimento degli obblighi tributari, riconosciuti e certificati dall'Autorità doganale, può accedere a rilevanti semplificazioni e benefici ad esso riservati dalle norme del Codice doganale dell'Unione (CDU), istituito dal Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (sul tema, v. la Guida Assonime "Le regole doganali e il commercio internazionale", parr. 5.1 e 6.1.2).

    Nell'ambito dei requisiti necessari per il conseguimento dello status di AEO, stabiliti dall'art. 39 del CDU, notevole importanza assume il c.d. criterio della conformità, relativo alla "assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente" (cfr.: art. 39, lett. a, CDU, in Guida doganale Assonime, par. 5.1.2).

    Con il Regolamento (UE) n. 2020/1727 del 18 novembre 2020, entrato in vigore il 9 dicembre 2020, sono state introdotte talune modifiche alle disposizioni attuative di tale criterio, previste dall'art. 24 del Regolamento di esecuzione del CDU (RE, Reg. UE n. 2015/2447 del 24 novembre 2015), volte a renderne più chiara la formulazione e a garantirne un'applicazione, per quanto possibile, uniforme in tutti gli Stati membri.

    Ed invero, come evidenziato nell'avviso della Direzione Dogane, pubblicato il 9 dicembre 2020 sul sito web dell'Agenzia Dogane e Monopoli, i chiarimenti forniti con la nuova formulazione dell'art. 24, RE cit. si riferiscono, in particolare, a:

    • l'arco temporale entro il quale possono essere prese in considerazione le infrazioni gravi e ripetute in ambito doganale e/o fiscale ed il momento dal quale far decorrere detto arco temporale;
    • la tipologia di decisione (se amministrativa o giudiziaria) che deve essere presa in considerazione per la valutazione delle infrazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e/o fiscale;
    • i soggetti da controllare nel caso in cui il richiedente lo status di AEO sia una persona giuridica (sia per le infrazioni gravi e ripetute in ambito doganale e fiscale sia per i reati);
    • l'ambito all'interno del quale occorre verificare la presenza di infrazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e/o fiscale o di reati gravi.
      Con riferimento alle "violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica", l'art. 24, par. 1, lett. a), RE, chiarisce ora che il criterio della conformità si considera soddisfatto se nessuna Autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato una decisione che concluda che siffatte violazioni siano state commesse, nel corso degli ultimi tre anni, dal richiedente lo status di AEO o da una delle altre persone indicate alla successiva lett. b) del medesimo art. 24, par. 1. Sul punto, il considerando del Reg. 2020/1727 precisa, inoltre, che "i fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'Autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione".
      Un'ulteriore modifica introdotta dal Reg. 2020/1727 cit. consente di chiarire quali persone diverse dal richiedente lo status di AEO debbano essere valutate sulla base del criterio di conformità, in funzione della struttura organizzativa del richiedente. Al riguardo, l'art. 24, par. 1, lett. b), RE, stabilisce ora che tale criterio si considera soddisfatto se "nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente" lo status di AEO:
      i) il richiedente stesso,
      ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
      iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.
      A seguito della modifica apportata dal Reg. 2020/1727 al par. 3 del più volte citato art. 24, RE, è ora anche previsto che se tale ultima persona, diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un Paese terzo, l'Autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di conformità "sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili".
      Come evidenziato nel menzionato avviso della Direzione Dogane, le modifiche normative introdotte dal Reg. 2020/1727 sono applicabili "a tutte le decisioni doganali che prevedono il requisito di cui all'art. 39 a) e quindi l'applicazione dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione".

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