NEWS EUROPA

A cura di:

  • 14/06/2019

    Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 - che recepisce la direttiva UE 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti di società quotate - è stato pubblicato in G.U n. 134 del 10 giugno 2019.

    L'iter del decreto è dunque completato, dopo la consultazione avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze lo scorso mese di novembre (cfr. . news del 21 novembre 2018) cui Assonime ha risposto congiuntamente con Confindustria (cfr. Interventi e Consultazioni 1/2019), l'approvazione del Consiglio dei Ministri (cfr. news del 18 febbraio 2019) e i pareri delle commissioni parlamentari competenti cui Assonime aveva inviato le proprie osservazioni (cfr. Interventi e consultazioni 5/2019 e news dell'8 aprile 2019).

    L'art. 7 detta un regime differenziato per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute dal decreto, come indicato di seguito.

    Il decreto inoltre prevede che le disposizioni di attuazione siano attuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle relative ai costi e all'identificazione degli azionisti, che sono adottate entro il 3 settembre 2020, vale a dire entro 24 mesi dall'adozione degli atti di esecuzione (cfr. Regolamento di esecuzione 2018/1212 UE del 3 settembre 2018).

    Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal decreto legislativo n. 46 saranno abrogate dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti materie. Fino a tale data esse continuano ad essere applicate.

    In particolare, per quanto qui interessa, le disposizioni attuative della Consob richiamate dal decreto sono quelle relative alla disciplina in materia di operazioni correlate (art. 2391-bis c.c) e in materia di relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (art. 123-ter.) Pertanto sembrerebbe che le sanzioni previste ex-novo dal decreto nelle materie sopraindicate, e descritte in prosieguo, siano applicabili solo al completamento del quadro normativo e quindi dall'adozione delle disposizioni regolamentari.

    Quello appena descritto è il quadro normativo vigente; si segnala tuttavia che il disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, nel prevedere i criteri di delega per il recepimento della direttiva, stabilisce minimi edittali inferiori a quelli del decreto (e pari a duemilacinquecento euro) e massimi edittali superiori (e pari a dieci milioni di euro).

    Le principali novità apportate dal decreto al Codice Civile e al Tuf riguardano:


    Operazioni con parti correlate

    Il decreto modifica l'art. 2391-bis c.c. introducendo, il divieto, posto in capo all'amministratore "coinvolto nell'operazione", di votare alla relativa riunione del consiglio, mentre è consentito il voto dell'azionista che presenta la medesima correlazione, purché siano adottati adeguati presidi a tutela dell'interesse della società (whitewash).

    La novità di maggiore impatto sistematico riguarda il quadro sanzionatorio: il nuovo art. 192-quinquies TUF introduce un nuovo set di sanzioni amministrative che si aggiunge all'attuale potere della Consob di sanzionare le società per la violazione degli obblighi di trasparenza e i componenti dell'organo di controllo delle società quotate per violazione degli obblighi di vigilanza di cui all'art. 149 TUF.

    In particolare, il decreto introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violino, genericamente, le disposizioni contenute all'art. 2391-bis c.c. e le relative disposizioni attuative adottate dalla Consob, e per le medesime violazioni anche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila e euro centocinquantamila nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, purché la loro condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale ovvero abbia prodotto un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato (parametri introdotti per il richiamo all'art. 190-bis, comma 1, lett. a), TUF).

     

    Costi identificazione azionisti e trasmissione delle informazioni (art. 83-novies.1)

    Il decreto introduce un nuovo articolo nel Tuf in tema di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi per i servizi prestati in tema di identificazione azionisti e trasmissione delle informazioni (art. 83-novies.1).

    Le disposizioni sui costi entreranno in vigore a decorrere dalla data di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018 (e pertanto dal 3 settembre 2020).


    Identificazione degli azionisti (art. 83-duodecies Tuf)

    Il decreto modifica la disposizione sull'identificazione degli azionisti limitando il diritto per le società di identificare gli azionisti che detengono azioni in misura superiore alla soglia dello 0,5% del capitale sociale con diritto di voto (ed eliminando la facoltà di non farsi identificare, come previsto nella norma previgente). La soglia pone il problema di come sarà possibile identificare gli azionisti che detengono una partecipazione superiore alla soglia distribuita su più conti di deposito, atteso che la relazione al decreto aveva specificato che gli intermediari non sono tenuti a svolgere ulteriori ricerche presso altri intermediari ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di possesso azionario indicata.

    Il decreto mantiene inoltre la facoltà per gli azionisti superiori ad una determinata soglia di richiedere alle società di avviare il processo di identificazione, a spese della società stessa, e l'obbligo per la società di rendere nota al mercato l'attivazione della procedura. 

    Opportunamente invece il decreto ripristina la facoltà per le società ammesse a negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione di prevedere statutariamente l'identificazione degli azionisti.

    Le disposizioni sull'identificazione degli azionisti entreranno in vigore a decorrere dalla data di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018 (e pertanto dal 3 settembre 2020).

     

    Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (art. 123-ter)

    Il decreto:

    • estende l'obbligo di descrivere la politica di remunerazione anche per i componenti degli organi di controllo;
    • specifica che la politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo;
    • introduce il voto vincolante sulla politica di remunerazione che deve essere sottoposta all'assemblea almeno ogni tre anni e in occasione di ogni modifica della stessa;
    • introduce il voto consultivo sulla relazione sui compensi corrisposti;
    • mantiene gli obblighi informativi sui compensi corrisposti anche da società collegate.

    Il decreto introduce inoltre l'obbligo per il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di verificare le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione.

    Le disposizioni si applicano alle relazioni sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019.

    Si segnala inoltre che l'opzione prevista dalla direttiva per le PMI di consentire a tali società di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti alla discussione in assemblea in luogo della votazione non è stata esercitata.

    La violazione della disciplina sulla relazione sulla remunerazione è per la prima volta assistita da un apparato sanzionatorio; il decreto infatti introduce, in capo alle società quotate per la violazione delle disposizioni previste all'art. 123-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a centocinquantamila e le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal comma 1 dell'articolo 192-bis.

    Inoltre introduce la sanzione amministrativa da euro diecimila a centomila in capo al revisore che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione sulla remunerazione.

     

    Trasparenza dei consulenti in materia di voto degli investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto (artt. 124-quater e 124-octies Tuf):

    Il decreto introduce nel Tuf, al Capo II del Titolo III della Parte IV, la sezione I-ter sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto le cui definizioni sono contenute all'art. 124-quater.  

    In base alle nuove disposizioni:

    1. gli investitori istituzionali e i gestori degli attivi sono tenuti ad adottare e a comunicare annualmente, sulla base del principio comply or explain, la politica di impegno che descrive le modalità con le quali monitorano le società partecipate e dialogano con esse;
    2. i consulenti in materia di voto devono pubblicare annualmente una relazione il cui contenuto minimale comprende la portata e la natura del dialogo, se del caso intrattenuto con le società oggetto delle loro ricerche e raccomandazioni, l'eventuale adesione a un codice di comportamento ovvero le ragioni della mancata adesione. Su tali soggetti la Consob può esercitare i poteri previsti dagli artt. 114 commi 5 e 6 Tuf (potere di richiedere notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico) e 115 comma 1, lett. a)b), e c) (potere di chiedere la comunicazione di notizie e documenti, di assumere notizie, di eseguire ispezioni).

    Le disposizioni si applicano decorso 1 anno dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 giugno 2019.

    Le nuove disposizioni in tema di investitori istituzionali, gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto sono assistite da sanzioni amministrative pecuniarie (che vanno da duemilacinquecento euro a centocinquantamila euro) e non (artt. 193-bis.1, 194-quater-c-sexies194-septies-e-quinquies).

    Le disposizioni sulla trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi e dei consulenti di voto si applicheranno decorso 1 anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo.


    Diritto di porre domande (art. 127- ter)

    Il decreto mantiene l'impostazione attuale del Tuf che prevede due diverse date di cut-off, allungando i termini a disposizione delle società per rispondere alle domande poste prima dell'assemblea; la presentazione delle domande da parte degli azionisti può avvenire: i) fino a cinque giorni di mercato aperto prima dell'assemblea e in tal caso la società fornisce risposta al più tardi durante l'assemblea; ii) fino alla record date indicata all'art. 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo case le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date indicata all'art. 83-sexies, comma 2.   

    La disposizione si applicherà alle assemblee il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo il 1° gennaio 2020.


    Si coglie infine l'occasione per rammentare che il prossimo 24 giugno, nel seminario organizzato da Assonime "The principles and governance of sustainable remuneration policies", si approfondiranno, in particolare, alcune tematiche relative agli effetti della direttiva sulle politiche di remunerazione.

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