La Consob ha approvato, con delibera n. 21359/2020, le modifiche all'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti che definisce i criteri applicativi delle nuove quote di genere introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.
Le modifiche al Regolamento Emittenti sono apportate in seguito alla consultazione pubblica avviata il 30 gennaio 2020, cui Assonime aveva risposto, congiuntamente a Confindustria (cfr. risposta Assonime-Confindustria).
Ad esito della consultazione, la Consob ha approvato, senza modifiche, le proposte di revisione poste in consultazione, nonostante le osservazioni presentate dalle associazioni degli emittenti (Abi Assonime e Confindustria; cfr. risposte) fossero concordi nel suggerire l'adozione di un approccio meno rigido nell'applicazione di una disciplina che è, già a livello di normativa primaria, tra le più rigorose a livello internazionale.
Rispetto alla delega legislativa, le novità apportate al Regolamento Emittenti incidono, infatti, in maniera sostanziale sull'applicazione concreta della disciplina delle quote di genere, definendo sia la durata temporale della nuova disciplina sia il criterio di arrotondamento della quota del 40%.
- Sul profilo temporale, la Consob ha stabilito che il nuovo criterio di riparto del 40% si applica per ulteriori sei mandati a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020. Si tratta di una disposizione regolamentare sostanzialmente innovativa rispetto al testo della norma legislativa, che presentava degli elementi di ambiguità la cui portata avrebbe dovuto essere chiarita dal legislatore primario e non in sede regolamentare (cfr. risposta Assonime-Confindustria). Peraltro, la relazione illustrativa alla legge n. 160/2019 forniva una chiara indicazione circa l'intenzione del legislatore di prolungare gli effetti della precedente legge n. 120/2011 (cd. Golfo-Mosca) per ulteriori tre mandati e non sei.
- Sul profilo del criterio di arrotondamento, la cui normazione è espressamente delegata alla Consob, le modifiche all'art. 144-undecies.1 Regolamento Emittenti hanno stabilito che il criterio di riparto si applica in base al criterio dell'arrotondamento per eccesso, fatta eccezione per i collegi di tre componenti, per i quali l'arrotondamento avviene – come già anticipato nella Comunicazione Consob n. 1/2020 – per difetto all'unità inferiore. Questa soluzione è stata contestata da ABI, Assonime e Confindustria in sede di consultazione (cfr. risposte), suggerendo all'Autorità l'approccio più prudente e omogeneo – anche in un'ottica di competitività tra ordinamenti – del criterio dell'arrotondamento aritmetico. Al contrario, la posizione adottata dalla Consob estremizza il dato letterale della norma e irrigidisce notevolmente la composizione degli organi sociali, nonostante le società quotate italiane abbiano mostrato una chiara propensione ad assicurare un'applicazione più che piena degli obiettivi posti dalla legge Golf-Mosca. Sul piano quantitativo, infatti, la quota di donne nei consigli delle società quotate alla fine del 2019 era pari a circa il 37%, a fronte di una quota imposta dalla legge in vigore in quel momento del 33,3%. Sul piano qualitativo, anche l'autodisciplina ha risposto tempestivamente alle sollecitazioni del legislatore e del mercato: con le modifiche apportate già nel 2018 e ulteriormente rafforzate nel 2020, il Codice di Corporate Governance ha fatto proprio il principio della diversità di composizione degli organi sociali e la relativa quota del 33% del genere meno rappresentante negli organi sociali e ha inoltre esteso il principio della parità di trattamento e di opportunità dei generi all'intera organizzazione aziendale (cfr. Codice di autodisciplina 2018, Codice di Corporate Governance 2020), penetrando ben più nel profondo della realtà aziendale rispetto alla mera presenza negli organi sociali.
Una simulazione dell'applicazione del criterio di arrotondamento per eccesso, adottato dalla Consob, alla composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate al 31 dicembre 2019, mostra che il numero di posizioni riservate al genere meno rappresentato sarebbe pari a 983, a fronte delle 821 attuali, con un incremento di 162 posizioni. Il peso complessivo del genere meno rappresentato sarebbe pari a circa il 44% del totale dei consiglieri di amministrazione. Circa l'85% delle società avrebbe un peso del genere meno rappresentato superiore al 40%, richiesto dalla legge. Nel 15% circa delle società si avrebbe una composizione paritaria del consiglio L'aumento significativo dei posti riservati alle donne, indotto dalla nuova quota del 40% e rafforzato dall'adozione del criterio di arrotondamento per eccesso, rischia di amplificare il fenomeno, già presente, dell'interlocking femminile, cioè del cumulo di cariche in capo alla stessa persona: alla fine del 2019 i consiglieri donna presentavano un numero di incarichi pro-capite superiore del 12% a quello dei consiglieri uomo (1,24 incarichi vs. 1,11); la percentuali di consiglieri donna con un numero di incarichi pari o superiore a tre era pari al 5,6% del totale a fronte dell'1,3% dei consiglieri uomo.
Con un peso del 44% sul totale, la rappresentante femminile nelle società quotate italiane sarebbe la più elevata in Europa, insieme alla Francia, a fronte di una media dei 28 paesi dell'Unione Europea pari al 28%, superiore anche alla soglia del 40% individuata dalla proposta di direttiva della Commissione Europea.
Se si fosse applicato il criterio di arrotondamento aritmetico, l'incremento sarebbe stato pari a 100 nuove posizioni e il peso complessivo del genere meno rappresentato sarebbe stato pari a circa il 41% del totale dei consiglieri di amministrazione, comunque superiore alla quota del 40% fissata dalla legge. Solo il 3% delle società quotate avrebbe mantenuto una percentuale del genere meno rappresentato pari a 1/3, il 24% un peso compreso tra 1/3 e il 40% e il 72% avrebbe avuto comunque un peso superiore al 40% richiesto dalla legge.
Tabella 1. Distribuzione per genere della composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate al 31/12/2019
| situazione reale | | arrotondamento per eccesso | | arrotondamento aritmetico | |
| numero | in % totale | numero | in % totale | numero | in % totale |
donne | 821 | 36,6% | 983 | 43,8% | 921 | 41,1% |
uomini | 1422 | 63,4% | 1260 | 56,2% | 1322 | 58,9% |
totale | 2243 | 100,0% | 2243 | 100,0% | 2243 | 100,0% |
Tabella 2. Distribuzione delle società quotate al 31/12/2019 secondo i diversi criteri di arrotondamento della quota del 40%
| Arrotondamento per eccesso | | Arrotondamento aritmetico | |
quota donne | numero società | in % totale | numero società | in % totale |
33,30% | - | - | 8 | 3% |
>33,3% e <40% | - | - | 54 | 24% |
40% | 37 | 16% | 37 | 16% |
>40% e <=45% | 130 | 57% | 129 | 56% |
>45% e <50% | 25 | 11% | - | - |
50% | 37 | 16% | - | - |
Totale | 229 | 100% | 229 | 100% |
Grafico 1. Quota di donne (in %) nei consigli di amministrazione delle società quotate nell'Unione Europea
(dati al 31/12/2019)