L'articolo 43 del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (ai sensi dell'art. 185-bis del Codice della proprietà industriale-d.lgs. n. 30/2005, cfr. news Assonime 26/2/2020), e delle società di capitali con un numero di dipendenti non inferiore a 250 in difficoltà economico-finanziarie, individuate sulla base dei criteri che saranno definiti con decreto del MISE, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con tale decreto verranno stabilite anche le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo e le procedure per l'accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
Il Fondo opera, nel limite delle risorse disponibili, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese sopra individuate effettuati a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato e attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
Le imprese che intendono beneficiare del finanziamento del Fondo e che rispondono ai requisiti richiesti devono fornire al MISE informazioni su: le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; le imprese che abbiano già manifestato interesse alla loro acquisizione o alla prosecuzione dell'attività d'impresa o le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto e ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
Vengono contestualmente abrogate la norma istitutiva del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale) e la disposizione relativa al suo finanziamento (art. 1, comma 2, primo periodo del decreto legge n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019).
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