NEWS LEGISLATIVE

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  • 25/09/2020

    Dal 1° ottobre 2020 sarà obbligatorio l'utilizzo del Documento di Accompagnamento Semplificato in versione elettronica (c.d. e-DAS) ai fini della circolazione, nel territorio nazionale dello Stato, di benzina e gasolio, usati come carburante, assoggettati ad accisa.

    Al riguardo, è utile ricordare preliminarmente che la previsione di un sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione di prodotti ad imposta assolta (c.d. DAS), di cui all'art. 12 del testo unico delle accise (TUA), era stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 (in circolari Assonime n. 41 del 2006 e n. 15 del 2007). Tuttavia, l'operatività di tale previsione era stata più volte differita in relazione alla necessità di allineare gli sviluppi del sistema informatizzato nazionale al piano delle attività predisposto dalla Commissione europea per l'adozione in ambito UE del DAS elettronico.

    Nelle more del completamento delle predette attività a livello unionale, è stata ravvisata l'opportunità di anticipare nel nostro ordinamento l'introduzione dell'obbligo in questione nel settore dei carburanti, ritenuto a maggiore rischio di frodi. A tal fine, l'art. 11 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) "sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica", del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa. Come illustrato nella nostra comunicazione relativa alle disposizioni in materia di accise del c.d. Decreto Rilancio (v. News Legislativa Assonime del 22 maggio 2020), il predetto termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2020, è stato differito – come detto, al 30 settembre 2020 – "al fine di tenere conto della particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19".

    Le disposizioni attuative della citata normativa sono state adottate con la Determinazione Direttoriale n. prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, alla quale hanno fatto seguito la pubblicazione della circolare ADM n. 9/2020 del 26 maggio 2020, con la quale sono stati definiti i tracciati informatici corrispondenti ai messaggi elettronici (emissione dell'e-DAS, Tracciato DE815; annullamento dell'e-DAS, Tracciato DE810; cambio di destinazione del prodotto, Tracciato DE813; rapporto di ricezione del prodotto, Tracciato DE818) citati nella direttoriale stessa, nonché il rilascio delle specifiche tecniche in ambiente di prova relative alle modalità di scambio e ai messaggi e, da ultimo, gli adeguamenti alle Tabelle resi disponibili, con nota ADM n. 325034 del 24 settembre 2020, al fine di garantire la trasmissione dell’e-DAS agli operatori che sono tenuti alla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità.

    Nell'approssimarsi della data di decorrenza dell'obbligo in questione (1° ottobre 2020), l'Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato due declaratorie – la Circolare n. 34/2020 del 19 settembre 2020 e la Circolare n. 36/2020 del 23 settembre 2020 – volte a fornire primi chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del nuovo sistema, che tengono conto anche dei contenuti emersi nelle recenti occasioni di confronto con gli operatori e con le associazioni rappresentative dei diversi attori della catena logistica promosse dall'Agenzia medesima. Il riferimento è, in particolare, agli open hearings – innovativa modalità di dialogo recentemente introdotta dall'ADM e già utilizzata per confronti su importanti tematiche, anche in materia doganale – dedicati al nuovo e-DAS obbligatorio, tenutisi il 15 e il 23 settembre u.s..

    Al fine di assistere gli operatori del settore nella delicata fase di transizione dal DAS cartaceo all'e-DAS telematico, la Direzione Generale dell'Agenzia ha reso noto, con comunicato del 25 settembre 2020, di aver disposto la formazione di un gruppo di supporto nazionale per offrire, presso ogni Ufficio delle dogane, un servizio di front-office agli speditori che sono tenuti ad adeguare i propri sistemi elettronici alle nuove disposizioni. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto un breve filmato riassuntivo delle principali caratteristiche della nuova procedura telematica (c.d. videoprocesso) e ha, inoltre, annunciato nel corso dei recenti open hearings che a breve sarà messa a disposizione una web app destinata ai trasportatori per agevolarne la formazione al nuovo colloquio telematico cui saranno tenuti.

     

    Per quanto riguarda gli aspetti transitori della disciplina in esame, si segnala che, con la Circolare ADM n. 34/2020, è stata introdotta una procedura che consente, a determinate condizioni, il differimento dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS nei casi in cui lo speditore riscontri dei problemi tecnici tali da impedire l'emissione del DAS telematico in questa prima fase di applicazione. In particolare, la procedura prevede la presentazione di un'istanza all'Ufficio delle Dogane competente da parte dello speditore, che dovrà attestare e motivare la propria impossibilità ad emettere e-DAS, per riscontrate ragioni tecniche, di carattere oggettivo, afferenti alla funzionalità del sistema elettronico. A seguito di valutazione da parte dell'Autorità doganale, lo speditore potrà essere autorizzato, per un periodo massimo di 60 giorni, ad emettere ancora il documento su formato cartaceo, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, nel quale dovranno comunque essere riportati i nuovi dati obbligatori previsti dall'art. 3, comma 4, della Determinazione direttoriale del 10 maggio 2020; tale possibilità decorrerà dalla data di autorizzazione dell'Ufficio delle dogane e fino alla scadenza indicata nella stessa autorizzazione.

    È utile aggiungere che la circolare n. 34/2020 introduce anche il divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale per gli esercenti che, alla data del 30 settembre 2020, non avranno adeguato i propri sistemi elettronici e avranno omesso di inviare la prescritta comunicazione. Gli esercenti assoggettati al divieto dovranno richiedere agli Uffici delle Dogane la bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.

     

    È da evidenziare che l'art. 18 della Determinazione n. 138764 del 2020 stabilisce la regola generale secondo cui l'impiego dell'e-DAS deve essere appositamente autorizzato dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente, previa comunicazione obbligatoria di avvenuto adeguamento dei propri sistemi elettronici da parte di ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale, "sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.lgs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA ed indipendentemente dalla tipologia di destinatario … dei menzionati prodotti" (in questi termini, v. la circolare ADM n. 34/2020).

    Con riferimento agli effetti giuridici dell'avvenuta presentazione della comunicazione in parola, la circolare ADM n. 36/2020 chiarisce, al punto 1, che "effettuata la comunicazione prevista, l'esercente dal 1° ottobre 2020 inizia ad emettere e-DAS, per ogni movimentazione dei prodotti sottoposti all'obbligo, senza soluzione di continuità; gli e-DAS emessi hanno piena rilevanza giuridica ai fini della disciplina dell'accisa. L'Ufficio delle dogane, rilevata l'assenza di criticità tecniche nella compilazione ed emissione dell'e-DAS, ratifica la regolare funzionalità del sistema elettronico dello speditore autorizzandolo alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, con efficacia retroattiva; in tal senso, nell'autorizzazione viene specificata la data di decorrenza di validità del provvedimento che sarà coincidente con la data di prima spedizione di prodotti con la scorta dell'e-DAS, a partire dal 1° ottobre 2020. Restano valide in ogni caso le autorizzazioni già rilasciate ad operatori che hanno effettuato la sperimentazione con esito positivo".

     

    L'e-DAS, regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario.

    Come accennato, con la citata Determinazione Direttoriale sono stati, tra l'altro, integrati i dati previsti per il DAS cartaceo dall'art. 10, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996, n. 210 (v. art. 3, comma 4, della Determinazione): tale integrazione risponde all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale, prevenire i fenomeni fraudolenti, rendere più efficace la lotta all'illegalità nel settore dei carburanti e potenziare i controlli dei relativi obblighi fiscali.

    La Determinazione Direttoriale definisce, inoltre, le modalità di emissione e compilazione dell'e-DAS (art.3), i controlli e la conseguente applicazione del sigillo di controllo (art. 4), gli obblighi dello speditore (art. 5), del depositante (art. 6), dell'incaricato del trasporto (art. 8) e del destinatario, distinguendo tra il soggetto interconnesso con la piattaforma dell'Autorità doganale (art. 9) e il destinatario non interconnesso (art. 10). Le disposizioni disciplinano anche la validità temporale dell'e-DAS per la circolazione (art. 7), il cambio di destinazione del prodotto (artt. 11 e 12), la reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente (art. 13), e il trasferimento tra depositi commerciali (art. 16), per il quale lo speditore è comunque tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.

    Con riferimento all'ambito di applicazione dell'e-DAS, nella Circolare ADM n. 36/2020 è precisato che "per la circolazione degli altri prodotti energetici, diversi dalla benzina e dal gasolio usati come carburante, continua a trovare impiego il DAS cartaceo. Relativamente a tale ultima circostanza, l'art. 21, comma 7, della determinazione disciplina la facoltà degli speditori di compilare i DAS cartacei integrandoli con gli ulteriori dati di cui all'art. 3, comma 4, della determinazione stessa".

     

    La Determinazione del 10 maggio 2020 prevede, al comma 2 dell'art. 17, una procedura c.d. di fall back, da applicarsi qualora, per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell'Agenzia, non sia possibile il dialogo telematico che consente l'emissione dell'e-DAS. Nell'ambito di tale procedura, la Determinazione stabilisce gli obblighi dello speditore, dell'incaricato del trasporto e del destinatario, prevedendo che l'emissione del documento è effettuata su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall'articolo 3, comma 4 della Determinazione stessa, e precisando che i nuovi dati obbligatori sono inseriti nel DAS cartaceo. Al riguardo, la Circolare ADM n. 36/2020 chiarisce che, nel caso di applicazione della procedura ex art.17, comma 2, è facoltà dello speditore collocare tali dati ulteriori "in qualsiasi posizione del DAS cartaceo, a condizione che siano univocamente identificabili e chiaramente distinti dagli altri dati in origine contemplati e per i quali sono disponibili appositi campi", fornendo anche un esempio pratico.

     

    Anche in risposta alle questioni e alle problematiche tecniche evidenziate dagli operatori, con la Circolare ADM n. 36/2020 sono stati forniti chiarimenti riguardo, tra l'altro, alla definizione di "incaricato del trasporto" e al colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore, che sarà effettuato tramite l'applicazione web responsive messa a disposizione degli operatori dall'Autorità doganale e che sarà accessibile sul portale dell'Agenzia, oppure tramite altri applicativi interoperabili con il sistema dell'Agenzia. Inoltre, con la citata circolare n. 36/2020, l'Agenzia ha confermato la possibilità di inserire il numero di partita IVA o il codice fiscale nel caso in cui il destinatario non sia censito e, quindi, il relativo codice ditta non sia disponibile.

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