Con la circolare n. 26/D del 30 giugno 2021, l'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha diramato le attese istruzioni relative alle nuove procedure doganali in tema di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile, applicabili a partire dal 1° luglio 2021.
Tali procedure doganali si riferiscono, in particolare, alle novità introdotte in materia di IVA a seguito dell'approvazione, in ambito unionale, del c.d. "Pacchetto IVA e-commerce" e del suo recepimento, nel nostro ordinamento, ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (in News Legislative Assonime del 29 giugno 2021).
Come evidenziato nelle premesse della citata circolare n. 26/2021, tra le principali novità che trovano applicazione dal 1° luglio del c.a., notevole rilevanza assume l'abolizione della previgente esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi, con la conseguenza che, dalla predetta data del 1° luglio, l'imposta è dovuta su tutti i beni oggetto di importazione.
Ai fini dell'importazione, inoltre, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale: in particolare, con riferimento alle spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, o per quelle aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato, provenienti da un territorio o da Paese terzo, è possibile utilizzare l'apposita modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (c.d. dichiarazione H7, in News Legislative Assonime del 14 maggio 2021), pur con alcune esclusioni illustrate nella circolare ADM in parola.
Per quanto attiene alla riscossione dell'imposta sulle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro, merita richiamare il regime semplificato di assolvimento dell'IVA – lo sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop, IOSS) – e il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione, introdotti in alternativa al meccanismo ordinario.
Sono escluse dalle semplificazioni soprariportate le spedizioni di valore trascurabile aventi ad oggetto i prodotti soggetti ad accisa (i.e. alcolici e tabacchi).
Con riferimento alla menzionata dichiarazione doganale H7, la circolare ADM n. 26/2021 evidenzia che la scelta dell'utilizzo di tale set di dati ridotto, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, è nella facoltà del soggetto che presenta la dichiarazione doganale. Ed invero, qualora non si utilizzi la modalità dichiarativa semplificata H7, rimane ferma la possibilità di optare per una dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, anche secondo le nuove modalità (H1 ovvero H6 per l'operatore postale, quando ne ricorrono le condizioni).
Nella circolare n. 26/2021, ADM precisa che la dichiarazione doganale H7 può essere resa da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana, qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario) a condizione che:
- il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro, esenti dai dazi doganali ai sensi dell'art. 23, par. 1, Reg. (CE) n. 1186/2009;
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.
In caso di eventuale riscontro, al momento dell'accettazione da parte della Dogana, di un valore che eccede il suddetto importo di 150 euro, la circolare ADM n. 26/2021 chiarisce che la dichiarazione H7 è rifiutata automaticamente prima dell'accettazione: di conseguenza, il dichiarante deve presentare una nuova dichiarazione, utilizzando l'insieme di dati H1 o, se trattasi dell'operatore postale, H6.
Qualora, invece, il superamento della soglia dei 150 euro dovesse essere rilevato successivamente allo svincolo della merce, si deve procedere con l'invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione H1 (o, se del caso, H6), nonché al ricalcolo dei diritti e all'eventuale rimborso o sgravio.
Nei casi in cui la merce oggetto di importazione deve essere restituita, perché non consegnata (ad es., quando il destinatario non viene trovato o si rifiuta di accettarla), la circolare ADM n. 26/2021 chiarisce che è possibile ottenere automaticamente l'invalidamento dell'H7.
Con l'utilizzo del nuovo sistema AIDA reingegnerizzato, l'operatore economico può trasmettere l'istanza di annullamento della dichiarazione mediante invio di apposito messaggio, con successiva validazione, ove ne ricorrano le condizioni, da parte dell'ufficio doganale. Infine, la dichiarazione doganale può necessitare di una modifica che, se riguarda elementi diversi dal valore o che non causano il superamento della soglia dei 150 euro, può avvenire su istanza di parte o d'ufficio.
Con riferimento ai regimi doganali, la circolare n. 26/2021 precisa che il tracciato H7 non è utilizzabile per le merci che, dopo essere state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, sono vincolate al regime di deposito doganale; possono essere, invece, importate utilizzando il tracciato H7 le merci che, prima della loro introduzione nella UE o subito dopo il loro arrivo, sono vincolate al regime di transito esterno.
Nell'ambito della circolare ADM n. 26/2021, apposite istruzioni operative sono fornite in relazione a ciascuna delle menzionate modalità di assolvimento dell'IVA all'importazione:
i) il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop, IOSS);
ii) il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta;
iii) il meccanismo ordinario di riscossione dell'imposta.
Con specifico riferimento al "regime speciale" sub ii, per l'importazione ed il pagamento dell'IVA relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore, si informa che le relative modalità di applicazione sono state diramate con le Determinazioni Direttoriali ADM del 30 giugno 2021 n. 219776 e n. 219778.
I chiarimenti forniti dall'ADM con la citata circolare n. 26/2021 e le disposizioni delle sopracitate Determinazioni Direttoriali formeranno oggetto di approfondimento nell'ambito di una circolare Assonime di prossima pubblicazione.