In prossimità della scadenza del termine per l'adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione attestanti l'origine preferenziale delle merci – fissata al 31 ottobre p.v. dalla circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020 (in News Legislativa Assonime del 17 luglio scorso) – la Direzione Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ne ha disposto un'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 con la circolare n. 42/2020 del 28 ottobre 2020. Rimane, quindi, ancora ammessa la procedura di "previdimazione" dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR., anche se ritenuta dall'Agenzia ormai datata e non più compatibile con il nuovo sistema normativo delineato dal Codice doganale dell'Unione (CDU: in questi termini, v. la nota ADM n. 91956 del 26 luglio 2019, nella nostra citata News Legislativa del 17 luglio 2020).
Tale proroga ulteriore, che si è resa opportuna, secondo l'ADM, al fine di "contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti nello strategico settore dell'export", tiene conto del prolungamento dello stato di emergenza da COVID-19 fino alla predetta data del 31 gennaio 2021, disposto dal Governo con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre u.s..
Con la citata circolare n. 42/2020, l'Agenzia ha anche reso noto di avere nel frattempo sviluppato una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR., nel rispetto dell'impegno assunto dall'Agenzia stessa con la precedente circolare n. 21/2020 e al fine di assicurare una maggiore fluidità operativa. Tale iniziativa si pone in linea con l'auspicio di conseguire la completa digitalizzazione del processo di richiesta, gestione e rilascio dei menzionati certificati di origine, formulato da Assonime in occasione dell'open hearing tenutosi il 22 giugno scorso sul tema del rilancio del commercio estero (sul punto, v. il nostro contributo alla consultazione promossa dall'Agenzia, disponibile anche in lingua inglese).
Come precisa la circolare n. 42/2020, la procedura sviluppata dall'Agenzia sarà resa fruibile tramite il portale AIDA e consentirà, in via digitale, agli operatori di effettuare la richiesta dei suddetti certificati, nonché di acquisire i dati utili alla compilazione dei certificati medesimi direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento. Restano, invece, invariati i modelli tipografici e i formulari da stampare in formato cartaceo, in base alla vigente normativa in materia di certificazione dell'origine delle merci, nonché le modalità – ordinaria o "previdimata" – di rilascio da parte dell'Ufficio delle Dogane.
La circolare n. 42/2020 evidenzia, inoltre, come la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR consente, da un lato, il superamento delle criticità connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 in corso – in conformità alla limitazione degli spostamenti non necessari – e, dall'altro, elimina il rischio di possibili non corrispondenze tra i dati presenti nella dichiarazione doganale e quelli contenuti nella certificazione dell'origine delle merci.
La procedura in questione sarà resa disponibile, in via sperimentale, a partire dal 10 novembre 2020 – secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell'Agenzia – e potrà essere usata facoltativamente, diventando obbligatoria a decorrere dal 19 gennaio 2021.
Nella circolare n. 42/2020 si osserva che, pur essendo l'attuale orientamento del legislatore unionale "chiaramente indirizzato verso un sistema di prove dell'origine fondato sull'autodichiarazione resa dall'esportatore", il Consiglio dell'Unione Europea si è recentemente espresso a favore della possibilità di presentare e rilasciare elettronicamente le prove dell'origine preferenziale, sulla base dell'accordo di due o più parti contraenti (cfr.: art. 17, par. 4, della Decisione (UE) n. 2019/2198 del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione).
Ciò posto, l'Agenzia ribadisce l'auspicio che i soggetti esportatori aderiscano al sistema della prova dell'origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, i cui vantaggi sono stati evidenziati nella citata nota ADM n. 91956/RU del 26 luglio 2019.