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  • 18/05/2020

    Con la nota n. 121851 del 20 aprile scorso, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha confermato che, a far data dal 5 maggio 2020, è obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e di tutti i relativi sottocampi nelle dichiarazioni doganali di importazione, fornendo anche alcuni chiarimenti in merito al nuovo adempimento procedurale. La decorrenza dell'obbligatorietà di compilazione di tale campo era stata già comunicata dalla predetta Agenzia con la precedente nota n. 32879 del 20 febbraio 2020.


    Eccezioni a tale regola generale sono attualmente previste, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, dalla Circolare n. 1/D del 2020, Prot. 14903/RU /DTI, del 5 maggio 2020, a firma congiunta della Direzione regionale per la Lombardia e della Direzione interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, e dalla Circolare n. 2/2020, Prot. 15069/RU/DTIII, del 18 maggio 2020 della Direzione regionale per il Veneto, con le quali si dispone, rispettivamente, per le regioni della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e per la regione del Veneto, la proroga al 31 luglio 2020 della decorrenza dell’obbligo in questione. Nel fornire istruzioni in merito alle modalità di compilazione della predetta casella n. 2 e dei relativi sottocampi, le Direzioni territoriali precisano che tale proroga “non ha efficacia relativamente alle operazioni doganali riconducibili all’emergenza COVID-19”.


    E' utile ricordare che l'introduzione di tale obbligo era stata inizialmente prevista dalla nota n. 7949 del 22 gennaio 2018 nell'ambito di alcune innovazioni – relative alle regole di compilazione del tracciato del Messaggio IM ed ai correlati controlli automatizzati – volte a favorire la compliance degli operatori. Tuttavia, con la nota n. 16696 del 9 febbraio 2018, l'Agenzia Dogane e Monopoli ne aveva sospeso la decorrenza, fissata al 13 febbraio 2018, accogliendo le richieste in tal senso pervenute da associazioni ed operatori economici e, nel contempo, riservandosi di compiere i necessari approfondimenti per dirimere taluni dubbi e incertezze applicative in merito alla corretta modalità di compilazione del menzionato campo 2, nonché per tenere conto delle difficoltà riscontrate nell'adeguamento dei sistemi informatici.

     

    Sciogliendo la predetta riserva, con la citata nota n. 32879 del 20 febbraio 2020, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato la reintroduzione dell'obbligo di compilazione – con decorrenza, come detto, dal 5 maggio 2020 – allo scopo di migliorare l'analisi automatizzata del rischio e produrre, di conseguenza, una riduzione dell'incidenza dei controlli allo sdoganamento.

    Ed invero, come successivamente evidenziato dalla stessa Agenzia nella nota n. 121851 del 20 aprile scorso, tale adempimento può rivelarsi oneroso e problematico per il dichiarante specialmente in relazione a determinate fattispecie operative. Il riferimento è, in particolare, a:

    - la difficoltà di reperimento dei dati necessari alla compilazione della casella n. 2 nel caso di dichiarazione di importazione per merci estratte da un deposito doganale (c.d. appuramento del regime a scarico della dichiarazione IM7), in quanto le transazioni commerciali che hanno dato origine all'introduzione in deposito potrebbero risalire a periodi molto antecedenti nel tempo;

    - l'onerosità legata alla redazione di distinte dichiarazioni doganali di importazione quando varie partite di merce, provenienti e fatturate da diversi soggetti cedenti esteri, devono essere estratte insieme dal deposito, oppure arrivano dal Paese terzo consolidate in un'unica spedizione.

    Al riguardo, nella nota del 20 aprile scorso, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha chiarito che "in entrambi i casi prospettati dovranno pertanto essere predisposte più dichiarazioni doganali, a fronte delle diverse transazioni economiche intercorse con i cedenti/fornitori esteri".

    A fronte del maggior onere di compilazione richiesto, peraltro, l'Agenzia evidenzia nel contempo anche i vantaggi che gli operatori potranno trarre, a regime, dall'innovazione in esame. Ed invero, l'acquisizione a sistema e il trattamento immediato dei dati dei soggetti esteri che esportano verso il territorio doganale dell'Unione europea consentiranno agli operatori di non ricevere richieste o verifiche "a posteriori" aventi ad oggetto i dati in questione, con conseguente risparmio di tempi e di costi; inoltre, grazie all'ulteriore affinamento dell'analisi di rischio sulla base di flussi informativi celeri, completi e costantemente aggiornati, gli operatori potranno anche beneficiare di un sensibile alleggerimento del numero dei controlli.

     

    L'obbligo in questione riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2 della dichiarazione doganale di importazione, relativi, in particolare, a:

    - il codice del paese di rilascio del numero di identificazione dell'esportatore (sottocampo 2.1);

    - il codice EORI dell'esportatore (sottocampo 2.2.). Se l'esportatore non è registrato in EORI, occorre indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice "0";

    - il nome o la ragione sociale del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU (sottocampo 2.3);

    - l'indirizzo (sottocampo 2.4), il codice di avviamento postale CAP (sottocampo 2.5), la città (sottocampo 2.6) e il paese (sottocampo 2.7).

    Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo in questione, si rinvia alle indicazioni contenute nella Appendice C1 del Regolamento (UE) n. 2016/341 (Note esplicative del D.A.U., Titolo II, Indicazioni relative alle varie caselle, Casella 2).

    Come riportato nella nota del 20 febbraio scorso, si evidenzia, infine, che "in assenza dei dati dello Speditore/Esportatore, fino ad oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno accettate/acquisite a sistema".

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