In prossimità della scadenza del termine del 31 marzo, fissato dalla normativa in materia di accise per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative all'energia elettrica (art. 53, comma 8, e art. 53-bis del testo unico delle accise, TUA) e al gas naturale (v. art. 26, commi 13 e 14, TUA), il Direttore Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha stabilito, con la Determinazione n. 93814 del 29 marzo 2021, apposite disposizioni per consentire l'acquisizione delle dichiarazioni stesse in modalità diversa da quella telematica.
Come evidenziato nella circolare n. 50/2020, del 20 dicembre 2020, con la quale l'ADM ha diffuso i modelli e le istruzioni da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni in parola per l'anno d'imposta 2020, da quest'anno l'adempimento dichiarativo deve essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali – System to System (S2S) e User to System (U2S) – già descritti nella nota ADM n. 156148 del 31 ottobre 2019 della Direzione Organizzazione e digital transformation.
Tuttavia, l'Agenzia – preso atto delle difficoltà rappresentate dagli operatori, da ultimo, anche nel corso dell'Open Hearing del 29 marzo scorso e rilevato che, nonostante il servizio di assistenza fornito mediante help desk attivo 7 giorni/h24, permangono talune difficoltà nell'utilizzo della Nuova Piattaforma, anche accentuate dall'attuale stato di emergenza sanitaria da COVID 19 – ha ritenuto opportuno predisporre modalità alternative all'invio telematico per acquisire le dichiarazioni in questione.
In particolare, con la citata Determinazione Direttoriale del 29 marzo scorso, è stato disposto che:
- fermo restando il rispetto del termine del 31 marzo previsto dalle richiamate disposizioni del TUA, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica possono comunque assolvere tale adempimento, in caso di difficoltà operative nell'utilizzo della Nuova Piattaforma di Accoglienza, mediante trasmissione via pec al competente Ufficio locale della predetta dichiarazione in forma cartacea compilata in tutte le sue parti. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a consolidare l'esecuzione dell'obbligo dichiarativo procedendo all'invio telematico, mediante tale Piattaforma, della medesima dichiarazione entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2021;
- in caso di mancato consolidamento mediante l'invio telematico di cui sopra, si rende applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del TUA (come richiamato dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, in circolare Assonime n.15 del 2007, par. 1), salvo che da tale condotta non derivi evasione o tentativo di evasione d'imposta;
- resta immutato l'obbligo di effettuare i versamenti di accisa dovuti alle scadenze previste dal TUA.
Per completezza d'informazione, si ricorda che i principali aggiornamenti sostanziali apportati quest'anno ai modelli di dichiarazione per l'energia elettrica e il gas naturale attengono all'inserimento di un apposito campo, nei quadri di riepilogo e saldo dell'accisa, destinato a fornire l'informazione relativa alla modalità di versamento dell'eventuale conguaglio a debito, vale a dire in un'unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo, come consentito dall'art. 129, comma 1, del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in News Legislative Assonime del 22 maggio 2020).