NEWS LEGISLATIVE

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  • 07/01/2021

    Come è noto, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non partecipa più né al mercato unico né all'unione doganale dell'UE (c.d. Brexit): dalla predetta data, pertanto, le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito, o che lasciano detto territorio doganale dirette verso il Regno Unito, sono soggette a formalità, verifiche e controlli doganali. È opportuno precisare, al riguardo, che una regolamentazione particolare è prevista per le operazioni che interessano il territorio della Irlanda del Nord, il quale rimane parzialmente allineato alle norme dell'UE, in attuazione delle previsioni dell'Accordo di recesso e, in particolare, del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord.

    È, altresì, importante evidenziare che, al termine di intensi negoziati, il 24 dicembre 2020, è stato raggiunto un Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, che trova applicazione a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021.

     

    Per conoscere le disposizioni e le istruzioni diramate sulla Brexit dalla Commissione europea, può essere utile consultare le versioni aggiornate delle FAQ e degli "avvisi sui preparativi" per la Brexit riguardanti il settore fiscale e doganale, predisposti e aggiornati dalla DG TAXUD (Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale) della Commissione – con specifico riferimento alle accise, all'IVA sui beni, all'IVA sui servizi, alle dogane (incluse le regole di origine preferenziale) e alla Guida all'utilizzo dei codici di geonomenclatura GB (Regno Unito) e XI (Irlanda del Nord) – nonché le informazioni sulla Brexit per i paesi partner dell'UE e il memorandum d'intesa sull'applicazione della Convenzione relativa ad un regime comune di transito. Al seguente link è, inoltre, possibile accedere a tutti gli avvisi sui preparativi alla Brexit predisposti per ciascun settore e, più in generale, ai materiali pubblicati dalla Commissione per informare sui cambiamenti che riguardano le Amministrazioni, le imprese e i cittadini dal 1° gennaio 2021.

    Relativamente al materiale pubblicato dal Governo britannico per preparare gli operatori ai cambiamenti post Brexit, è da segnalare la Guida alle novità doganali che riguardano la gestione operativa dei confini con l'Unione europea, la raccolta aggiornata sia della nuova normativa UK in materia di dogane, IVA e accise, sia degli Accordi commerciali del Regno Unito con Paesi extraUE, nonché le sezioni dedicate alla tariffa doganale entrata in vigore nel Regno Unito il 1° gennaio 2021 e alle indicazioni operative per gli spostamenti di merci da, verso o attraverso l'Irlanda del Nord.

     

    In ambito nazionale, a seguito dell'Open Hearing svoltosi il 30 dicembre 2020, la Direzione Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha emanato la versione aggiornata della circolare n. 49/2020 (prot. n. 495536 del 30 dicembre 2020), relativa alle facilitazioni e alle indicazioni operative previste nell'ambito delle procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali, e talune FAQ in tema di Brexit, al fine di tenere conto delle questioni e delle problematiche applicative rappresentate dalle Associazioni di categoria e dagli operatori nel corso della consultazione in parola.

    È da evidenziare che tali facilitazioni e indicazioni operative – anticipate dal Direttore Centrale dell'Area Dogane dell'ADM, ing. Roberta De Robertis, nel corso del webinar Assonime svoltosi il 16 dicembre scorso – riguardano, in particolare:

    - facilitazioni operative in materia di decisioni doganali per i regimi speciali e di autorizzazioni (c.d. luogo approvato all'export);

    - indicazioni procedurali sulle formalità dichiarative di esportazione, anche in abbinamento al transito, con riferimento agli Uffici presso i quali effettuare gli adempimenti.

    Rispetto alla formulazione originaria del 18 dicembre scorso, la versione aggiornata della circolare n. 49/2020 reca ora, tra l'altro, anche appositi chiarimenti in tema di prove dell'origine preferenziale (v. parte I, nuovo par. 2) e ulteriori precisazioni in merito ai criteri per la corretta individuazione degli Uffici doganali di esportazione (v. parte II, par. 1).

     

    Una prima illustrazione dei contenuti dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito – che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo partenariato economico e commerciale tra le Parti – è contenuta nell'apposito documento (Questions and Answers) pubblicato dalla Commissione UE e nella sintesi (Summary Explainer) predisposta dal Governo britannico.

    L'Accordo è stato tempestivamente firmato dalle Parti (per l'Unione, v. la Decisione UE n. 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020) e si applica, come detto, a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

    Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L444 del 31 dicembre 2020 è stata pubblicata la versione in italiano del testo dell'Accordo. Come evidenziato nell'apposito avviso informativo, dal momento che i negoziati tra le Parti sono stati portati a termine, come detto, il 24 dicembre 2020 e che, di conseguenza, tutte le versioni linguistiche dell'Accordo sono state rese disponibili molto tardi, il 27 dicembre 2020, il testo ora pubblicato può contenere errori tecnici e imprecisioni che saranno corretti nei prossimi mesi; il testo dell'Accordo facente fede e definitivo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 aprile 2021.

    L'Accordo in questione stabilisce il principio secondo cui, dal 1° gennaio 2021, nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno Unito sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'altra Parte, dovendosi intendere come tali le merci conformi alle regole in materia di origine previste dall'Accordo stesso (per una prima illustrazione delle regole in questione, si rinvia alla Guida predisposta dal Governo britannico sull'argomento).

    Al riguardo, si segnala la pubblicazione (in G.U.U.E. n. L 446 del 31 dicembre 2020) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2254 della Commissione, del 29 dicembre 2020, relativo alla compilazione delle attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni preferenziali verso il Regno Unito durante il periodo transitorio.

    Con avviso della Direzione Generale dell'ADM, pubblicato il 31 dicembre 2020, è stato reso noto che nella banca dati TARIC sono stati inseriti, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i seguenti aggiornamenti relativi all'Accordo sugli scambi commerciali tra UE e UK:

    1. implementazione delle misure preferenziali a dazio zero per l'origine "GB", a livello di capitolo, per tutta la Nomenclatura Combinata;
    2. creazione di tre nuovi codici certificato da inserire nella casella 44 del DAU:
    • U116 "Attestazione di origine (articolo ORIG.19, della TCA UE-UK)"
    • U117 "Conoscenza da parte dell'importatore (articolo ORIG. 21, della TCA UE-UK)"
    • U118 "Attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici (articolo ORIG.19, della TCA UE-UK)".

      Nell'avviso si pone in evidenza che "l'importatore è responsabile della corretta richiesta del trattamento preferenziale e dovrà poter esibire la documentazione rilevante a tal fine per i previsti controlli".

       

    Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito dell'ADM è presente un'apposita sezione, "InfoBrexit", che raccoglie gli aggiornamenti, i materiali informativi e i link a documenti e altre istruzioni nazionali e unionali, per consentire alle imprese che hanno scambi commerciali con il Regno Unito di adeguarsi ai cambiamenti, nei settori della fiscalità e delle dogane, intervenuti dal 1° gennaio 2021. In tale contesto, particolare interesse rivestono le FAQ, costantemente aggiornate sulle principali tematiche connesse alla Brexit.

     

    Eventuali questioni e problematiche in tema di Brexit possono essere inviate al nostro indirizzo dogane@assonime.it per essere portate all'attenzione dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

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