NEWS LEGISLATIVE

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  • 08/08/2019

    Come illustrato nella Guida Assonime "Le regole doganali e il commercio internazionale" (v. par. 4.2.3), le imprese che trattano i prodotti c.d. a duplice uso (dual use) – e cioè, i beni e le tecnologie (componenti, macchinari, software, etc.) che vengono venduti a scopo civile, ma che possono, per la loro natura, avere un uso militare, potendo essere destinati alla costruzione di armi o di impianti militari – sono tenute a rispettare i requisiti in materia di controllo strategico degli scambi commerciali prescritti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea (cfr.: Regolamento CE n. 428/2009, del 5 maggio 2009, in News Legislative Assonime del 20 dicembre 2018) e dei suoi Stati membri (per l'Italia, v. il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, in News Legislative Assonime del 28 settembre 2017 e del 18 gennaio 2018).

    Peraltro, l'efficacia dei controlli dipende in larga misura anche dalla consapevolezza delle imprese e dagli sforzi da esse attivamente compiuti per garantire il pieno rispetto della soprarichiamata normativa di riferimento: a tal fine, di norma, le imprese predispongono una serie di politiche e procedure interne, note anche come programma interno di conformità (internal compliance programme, ICP).

    Sul tema è intervenuta la Raccomandazione (UE) n. 2019/1318, della Commissione europea, del 30 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L205 del 5 agosto 2019, con la quale sono stati resi noti gli "Orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso" ai sensi del citato Reg. 428/09.

    Come evidenziato nelle relative considerazioni introduttive, tali orientamenti – che "non hanno carattere vincolante" – sono volti a fornire un quadro di riferimento, da un lato, per aiutare gli esportatori a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso; dall'altro, per sostenere le autorità competenti degli Stati membri nella loro valutazione dei rischi, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale in merito alle autorizzazioni da rilasciare per l'esportazione, per i servizi di intermediazione, per il transito dei prodotti a duplice uso non comunitari o per il trasferimento, all'interno dell'Unione, dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV del Reg. n. 428/2009.

    Gli orientamenti adottati dalla Commissione europea si concentrano sull'esame di sette elementi fondamentali, ritenuti essenziali ai fini dell'efficacia del programma interno di conformità relativo ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso:

    • 1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità
    • 2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse
    • 3. Formazione e sensibilizzazione
    • 4. Processi e procedure di verifica delle transazioni
    • 5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
    • 6. Tenuta dei registri e documentazione
    • 7. Sicurezza fisica e delle informazioni.

    Come, peraltro, precisato nell'introduzione agli orientamenti in questione, tale elenco non deve considerarsi esaustivo, né l'ordine in cui i predetti sette elementi fondamentali sono riportati deve essere inteso come una classifica dal più importante al meno importante, rappresentando invero tali elementi le "pietre miliari", gli "strumenti di base" che compongono il PIC specifico, personalizzato di un'impresa.

    In via generale, gli orientamenti in esame chiariscono che "l'aspetto più importante dell'elaborazione di un PIC consiste nel preservarne l'attinenza con l'organizzazione e le attività dell'impresa, nonché nel garantire che i processi interni siano semplici da comprendere e seguire e che riflettano le operazioni e le procedure quotidiane. Lle caratteristiche e i requisiti specifici di un PIC dipenderanno dalle dimensioni, dalla struttura e dall'ambito delle particolari attività commerciali dell'impresa, ma anche dalla natura strategica dei suoi prodotti e dai possibili usi o utilizzatori finali, dalla presenza geografica dei suoi clienti e dalla complessità delle procedure interne di esportazione".

    Un accenno è, infine, effettuato anche alla compliance doganale, laddove si afferma che se un'impresa è in possesso di un'autorizzazione che le conferisce lo status di operatore economico autorizzato (AEO), "la valutazione della conformità dell'impresa per quanto concerne le attività doganali pertinenti potrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'elaborazione o del riesame di un PIC": in sostanza, avendo le autorità doganali effettuato i controlli sulle pratiche e procedure doganali dell'impresa, "la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica".

     

    Gli orientamenti sui programmi interni di compliance (ICP) delle imprese formeranno oggetto di approfondimento in una nostra circolare di commento e saranno anche discussi in occasione della prossima riunione del Tavolo tecnico delle imprese istituito da Assonime, che sarà convocata dopo la pausa estiva. Per maggiori informazioni contattare Marina Brunazzi marina.brunazzi@assonime.it

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