In base all'art. 106, comma 3, del d. l. n. 18/2020, le società a responsabilità limitata possono consentire che l'espressione del voto del socio, in alternativa al metodo assembleare, avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, "anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie".
Secondo l'art. 2479, quarto comma, c. c., le decisioni dei soci non possono seguire i metodi della consultazione scritta o del consenso scritto ma devono essere adottate mediante deliberazione assembleare: a) quando la possibilità di adottare questi strumenti non sia prevista dall'atto costitutivo; b) quando, pur essendo previsto nell'atto costitutivo, un numero qualificato di amministratori o soci richieda una delibera assembleare; c) quando l'oggetto della decisioni riguardi specifiche materie (modifiche dell'atto costitutivo; operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; riduzione del capitale per perdite superiori al terzo).
La previsione dell'art. 106, comma 3, del d. l. n. 18/2020, facendo generico riferimento alle previsioni dell'art. 2479, quarto comma, sembra derogare a tutte le limitazioni sopra indicate che impediscono l'espressione della volontà dei soci mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
La norma trova giustificazione negli obiettivi generali del decreto-legge e negli obiettivi specifici in tema di assemblee. Se l'intento generale del d. l. è quello di dettare misure di sostegno delle attività d'impresa, la disciplina specifica in tema di assemblee è volta a semplificare, in via eccezionale e per un periodo limitato, le modalità di espressione della volontà dei soci, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività d'impresa in un contesto di eccezionali limitazioni alla possibilità di riunioni in un unico luogo fisico. In tal senso, il possibile ricorso generalizzato, nelle srl, alle tecniche di decisione diverse dalle assemblee, intende agevolare tutte quelle realtà societarie in cui anche l'approntamento di mezzi di telecomunicazione a distanza potrebbe creare problemi pratici non indifferenti.
Vero è però che, in particolare con riferimento alle decisioni di modifica dell'atto costitutivo, la necessità di rispettare le formalità del verbale redatto dal notaio, ai sensi dell'art. 2480 c.c., potrebbe non essere coerente con tali esigenze di semplificazione ma introdurre anzi elementi di rigidità nell'adozione dei suddetti atti.
In via pratica, è quindi auspicabile che le società, quando intendano modificare l'atto costitutivo, utilizzino comunque la strada della riunione assembleare nella forma semplificata della riunione attraverso mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 106.
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