Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza per le società quotate sono disciplinate dagli artt. 140-143 RE.
Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, della generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. Il voto è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
La scheda su cui è espresso il voto per corrispondenza deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea (art. 141, comma 1, RE). Poiché il socio è chiamato ad esprimere il proprio voto in anticipo, analogamente a quanto accade nel caso di delega al rappresentante designato, appare opportuno che tutte le proposte di deliberazione, incluse quelle che vengono normalmente poste in assemblea, vengano formulate prima della data fissata per lo svolgimento della stessa e adeguatamente pubblicizzate.
In ogni caso, il RE già prevede che in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può scegliere tra (i) confermare il voto già espresso; (ii) modificare il voto indicando l'astensione, il voto contrario o favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo amministrativo o da altro azionista; (iii) revocare il voto già espresso, con la conseguenza che le sue azioni verranno computate solo ai fini del quorum costitutivo e non deliberativo, con riferimento alla singola deliberazione. In assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso (art. 143, comma 3, RE).
Il voto per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea oppure mediante dichiarazione espressa resa dal socio direttamente in assemblea (art. 141, comma 4, RE). Nel caso di assemblea a porte chiuse tale ultima modalità di revoca non è applicabile; nella descrizione delle modalità di esercizio del voto per corrispondenza, appare opportuno ricordare che la revoca può essere esercitata solo fino al giorno prima dell'assemblea.
(Stampa pdf)