In base all'art. 106, comma 2, del d. l. n. 18/2020, le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono decidere di svolgere le assemblee, di natura ordinaria o straordinaria, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Alla luce di quanto sopra si è posta la questione se le regola prevista sia dal Codice Civile (art. 2366) sia dal Tuf per le società con azioni quotate (art. 125-bis) che richiede che l'avviso di convocazione indichi il luogo di convocazione dell'assemblea possa essere derogata.
Secondo l'interpretazione del Consiglio notarile di Milano (cfr. la motivazione della massima n. 187 del 2020), qualora la società preveda che la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, "si darà luogo, come nei casi di assemblea totalitaria, a un'assemblea non convocata in un luogo fisico. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l'intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell'avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l'esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia partecipazione fisica di alcun soggetto".
In base a questa interpretazione, per le assemblee che si svolgono esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione, è da ritenere che non sia necessaria l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di convocazione dell'assemblea.
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