NEWS LEGISLATIVE

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  • 28/09/2017

    Lo scorso 15 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

    Come illustrato nella Guida Assonime "Le regole doganali e il commercio internazionale" (v. par. 4.2.3), i beni cosiddetti a duplice uso (dual use) sono costituiti da prodotti e tecnologie che vengono venduti a scopo civile, ma che possono – per la loro natura – avere un uso militare, potendo essere destinati alla costruzione di armi o di impianti militari. La normativa di riferimento in materia è contenuta nel Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 – che forma, peraltro, oggetto di una proposta di rifusione presentata dalla Commissione europea nel settembre 2016 e attualmente all'esame delle competenti Commissioni del Parlamento europeo – che disciplina il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.

    Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), si osserva che esso è volto a adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni della normativa europea e internazionale con riferimento anche ad altre tipologie di beni, quali:

    - i prodotti o le attività che formano oggetto di misure restrittive e embarghi commerciali adottati dall'Unione europea nei confronti di taluni Paesi terzi, ai sensi dell'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

    - le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, elencate dal Regolamento CE n. 1236/2005 del 27 giugno 2005 (c.d. "Regolamento antitortura");

    - i materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa (cosiddetti "materiali proliferanti"), quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori.

    Lo schema di decreto stabilisce (art. 3) il principio generale secondo cui le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali sono imposti divieti o autorizzazioni preventive sono soggette al controllo dello Stato. Tale controllo è esercitato in conformità alle politiche dell'Unione europea ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese e la tutela dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. L'Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame è il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale (art. 4).

    In merito alle tipologie di autorizzazione che la predetta Autorità competente può rilasciare, l'art. 8 dello schema di decreto distingue tra:

    - "autorizzazione specifica individuale", con validità da sei mesi a due anni (prorogabile una tantum), che può essere richiesta da singoli esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica (v. art. 10);

    - "autorizzazione globale individuale", con validità non superiore a tre anni (prorogabile una tantum), destinata al "singolo esportatore non occasionale" (che abbia, cioè, già ottenuto analoghe autorizzazioni) (v. art. 11);

    - "autorizzazione generale dell'Unione europea", per l'esportazione di prodotti da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla citata normativa comunitaria di riferimento (v. art. 12);

    - "autorizzazione generale nazionale", che risponde a esigenze di riduzione degli oneri a carico delle imprese e di semplificazione amministrativa, rilasciata "secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo" (v. art. 13).

    Carattere innovativo rispetto alla disciplina attualmente in vigore riveste la cosiddetta "Licenza Zero" (art. 8, comma 5), già da tempo presente negli ordinamenti di altri Paesi Ue: si tratta di una specifica dichiarazione che l'Autorità competente può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda, con la quale si attesta che una determinata merce non è soggetta ad autorizzazione e può, quindi, essere liberamente esportata.

    Particolare importanza riveste anche la disciplina della "clausola onnicomprensiva mirata" (c.d. "catch all": v. art. 9), che consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione di esportazione, altrimenti libera ex lege, ritenuta potenzialmente a rischio in base alle informazioni ricevute dall'Autorità stessa.

    Sono, infine, previste (artt. da 18 a 21) le sanzioni applicabili nei casi di violazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto.

    Il testo dello schema di decreto è ora all'esame della Camera e del Senato (Atto Governo n. 457), per l'acquisizione – entro il 26 ottobre prossimo – del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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