Dogane e Commercio internazionale

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Il fattore doganale ha un'importanza strategica per le imprese e un impatto decisivo sullo sviluppo del commercio internazionale, sia nell’ottica di una piena conformità alle regole che nelle scelte di pianificazione e innovazione.

Assonime monitora e approfondisce l’evoluzione degli istituti doganali e si rapporta con le autorità e le istituzioni con un approccio propositivo e di stretta cooperazione, intervenendo sull'applicazione delle disposizioni e promuove l’innovazione e il miglioramento della normativa unionale e nazionale, favorendo lo sviluppo e il consolidamento delle competenze doganali nelle imprese italiane. Attraverso tavoli di confronto e dialogo, gruppi di lavoro, seminari e attività di formazione e con un rapporto interattivo quotidiano con le imprese, il team Assonime dedicato alla materia doganale ha raccolto negli anni e continua a raccogliere documenti, materiali e informazioni fondamentali per la governance doganale dell’impresa, di interesse per tutti i settori aziendali coinvolti nelle dinamiche commerciali con i mercati esteri.


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SANZIONI EC​​ONOMICHE E MISURE RESTRITTIVE DELL'UE​

TA​RIFFE USA E CONTROMISURE UE​

dazi e diritti doganali

CBAM

TRADE COMPLIANCE E EXPORT CONTROL

ACCORDI COMMERCIALI DELL'UE

A​CCISE

ZES (Zone eco​nomiche speciali) e ZLS (zone logistiche semplificate) ​

​DEFORESTAZIONE

MATERIE PRIME CRITICHE

LAVORO FORZATO

​CONVENZIONE DI MINAMATA

aeo - operatore economico autorizzato

importazione responsabile d​​​​i minerali e metalli

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DOGANALE E DELLE ACCISE

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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE del Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, viene completato il processo di adozione del nuovo Codice doganale dell'Unione e viene istituita l'Autorità doganale dell'Unione europea (EUCA), nuovo organismo centrale per il coordinamento e il supporto alle Amministrazioni doganali nazionali. Inoltre, il nuovo regolamento reca le disposizioni e le misure transitorie per l'istituzione e la gestione del Centro doganale digitale dell'UE (c.d. Data Hub), che sarà alimentato dagli operatori economici, dalle Autorità doganali degli Stati membri, nonché mediante lo scambio di informazioni con altri sistemi, Autorità e organismi pertinenti dell'Unione e degli Stati membri.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, e prevede l'applicazione già da tale data di una serie di disposizioni organizzative, istitutive e di delega. Il Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 viene abrogato secondo la disciplina transitoria prevista dal nuovo Codice, che assicura la necessaria continuità normativa e consente l'introduzione graduale di importanti novità che impatteranno sulla operatività delle imprese e sui rapporti con le Autorità doganali.

La piena applicazione di una parte significativa delle nuove disposizioni dovrà attendere l'adozione di ulteriori provvedimenti; pertanto, per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione, il nuovo Codice mantiene l'efficacia degli atti adottati a norma del Regolamento (UE) n. 952 del 2013, che continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati sulla base del nuovo regolamento. Ogni riferimento al Regolamento (UE) n. 952 del 2013 contenuto in tali atti deve essere intanto inteso come riferito alla corrispondente disposizione del nuovo Codice; a tal fine, il regolamento reca in allegato una utile Tavola di concordanza.

Il nuovo Codice sarà applicabile in via generale dal 21 settembre 2027, mentre un secondo blocco importante di disposizioni, soprattutto regolatorie delle vendite a distanza e relative alla gestione del Data Hub, si applicherà a partire dal 1° luglio 2028.

Le altre disposizioni ed istituti saranno applicabili secondo un calendario definito dal nuovo regolamento, salvo proroghe dovute, ad esempio, al completamento dei sistemi elettronici previsti per determinati istituti.

In particolare, dal 1° marzo 2031 sarà possibile utilizzare in via ordinaria ma su base temporaneamente volontaria, il Centro doganale digitale dell'UE, utilizzo che diventerà generalizzato e obbligatorio con la piena operatività del sistema, prevista dal 1° marzo 2034, data che sancirà il passaggio definitivo dal sistema fondato sulla dichiarazione doganale al sistema fondato sui dati (c.d. data-driven system). A partire da tale data è prevista, in particolare, la scadenza di una serie di autorizzazioni rilasciate nel frattempo per alcune agevolazioni procedurali, come, ad esempio, la dichiarazione semplificata, lo sdoganamento centralizzato e l'iscrizione nelle scritture del dichiarante.

Il nuovo Codice definisce, inoltre, l'introduzione graduale del nuovo status di operatore Trust and Check, che rappresenta un'evoluzione del modello di partenariato tra imprese e Autorità doganali, già alla base dell'istituto dell'Operatore Economico Autorizzato (vedi Circolare Assonime n. 2 del 2025, Operatore Economico Autorizzato (AEO): ottenimento e gestione dell'autorizzazione). Tale status prevederà l'applicazione di importanti semplificazioni e sarà concesso agli operatori a fronte del riscontro di requisiti particolarmente elevati di affidabilità e trasparenza e, in particolare, della concessione all'Autorità doganale dell'accesso ai propri dati e sistemi elettronici. Il nuovo istituto, la cui disciplina troverà applicazione dal 21 settembre 2027 ma vedrà le connesse semplificazioni operative solo a decorrere dal 1° luglio 2028, segna il progressivo passaggio a un sistema fondato sull'analisi continua dei dati e delle informazioni, ed è, pertanto, strettamente connesso all'utilizzo del nuovo Data Hub.

Una novità importante che potrebbe esplicare i suoi effetti a breve è rappresentata dalla nuova tassa di gestione (c.d. handling fee), che il nuovo Codice istituisce nell'ambito dei costi e degli oneri che le Autorità nazionali possono, o devono, riscuotere per la copertura delle attività amministrative e di controllo. La tassa di gestione si aggiunge al nuovo dazio istituito in via transitoria nella misura fissa di tre euro per articolo, applicabile alle spedizioni di modico valore (vedi News legislativa Assonime del 18 febbraio 2026) e, a livello nazionale, dovrà essere coordinata con il contributo di due euro istituito per le medesime spedizioni, la cui riscossione è stata rinviata, da ultimo, al 1° dicembre 2026.

In ambito nazionale, occorrerà rivedere la compatibilità delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'UE di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (e All. 1), in vigore dal 4 ottobre 2024, che ha attuato la revisione della disciplina doganale nazionale e il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la legge n. 111 del 2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale.

Con il successivo decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, sono state apportate delle modifiche al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. In particolare, l'art. 17 del decreto correttivo ha apportato delle modifiche, in vigore dal 13 giugno 2025, agli artt. 88, 96, 112 e 118, relativi al sistema sanzionatorio tributario doganale.

A corredo di tali disposizioni, l'Agenzia delle dogane è intervenuta con diverse circolari e determinazioni direttoriali, reperibili nella sezione del sito di ADM dedicata alla Regolamentazione dell'Agenzia, raggiungibile a questo link.

Assonime svolge attività di analisi e approfondimento sulla riforma della normativa doganale nazionale e unionale, fornendo il proprio sostegno sia alle imprese che alle Istituzioni. A tal fine ha anche costituito Gruppo di lavoro Customs Law Review, composto dai migliori esperti nella materia tra i responsabili delle imprese associate – che si riunisce periodicamente sia in presenza che in modalità da remoto – per confrontarsi sui principali profili interpretativi e applicativi e formulare proposte volte a favorirne la coerenza, la semplificazione e l'uniforme applicazione.

 



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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE del Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, viene completato il processo di adozione del nuovo Codice doganale dell'Unione e viene istituita l'Autorità doganale dell'Unione europea (EUCA), nuovo organismo centrale per il coordinamento e il supporto alle Amministrazioni doganali nazionali. Inoltre, il nuovo regolamento reca le disposizioni e le misure transitorie per l'istituzione e la gestione del Centro doganale digitale dell'UE (c.d. Data Hub), che sarà alimentato dagli operatori economici, dalle Autorità doganali degli Stati membri, nonché mediante lo scambio di informazioni con altri sistemi, Autorità e organismi pertinenti dell'Unione e degli Stati membri.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, e prevede l'applicazione già da tale data di una serie di disposizioni organizzative, istitutive e di delega. Il Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 viene abrogato secondo la disciplina transitoria prevista dal nuovo Codice, che assicura la necessaria continuità normativa e consente l'introduzione graduale di importanti novità che impatteranno sulla operatività delle imprese e sui rapporti con le Autorità doganali.

La piena applicazione di una parte significativa delle nuove disposizioni dovrà attendere l'adozione di ulteriori provvedimenti; pertanto, per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione, il nuovo Codice mantiene l'efficacia degli atti adottati a norma del Regolamento (UE) n. 952 del 2013, che continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati sulla base del nuovo regolamento. Ogni riferimento al Regolamento (UE) n. 952 del 2013 contenuto in tali atti deve essere intanto inteso come riferito alla corrispondente disposizione del nuovo Codice; a tal fine, il regolamento reca in allegato una utile Tavola di concordanza.

Il nuovo Codice sarà applicabile in via generale dal 21 settembre 2027, mentre un secondo blocco importante di disposizioni, soprattutto regolatorie delle vendite a distanza e relative alla gestione del Data Hub, si applicherà a partire dal 1° luglio 2028.

Le altre disposizioni ed istituti saranno applicabili secondo un calendario definito dal nuovo regolamento, salvo proroghe dovute, ad esempio, al completamento dei sistemi elettronici previsti per determinati istituti.

In particolare, dal 1° marzo 2031 sarà possibile utilizzare in via ordinaria ma su base temporaneamente volontaria, il Centro doganale digitale dell'UE, utilizzo che diventerà generalizzato e obbligatorio con la piena operatività del sistema, prevista dal 1° marzo 2034, data che sancirà il passaggio definitivo dal sistema fondato sulla dichiarazione doganale al sistema fondato sui dati (c.d. data-driven system). A partire da tale data è prevista, in particolare, la scadenza di una serie di autorizzazioni rilasciate nel frattempo per alcune agevolazioni procedurali, come, ad esempio, la dichiarazione semplificata, lo sdoganamento centralizzato e l'iscrizione nelle scritture del dichiarante.

Il nuovo Codice definisce, inoltre, l'introduzione graduale del nuovo status di operatore Trust and Check, che rappresenta un'evoluzione del modello di partenariato tra imprese e Autorità doganali, già alla base dell'istituto dell'Operatore Economico Autorizzato (vedi Circolare Assonime n. 2 del 2025, Operatore Economico Autorizzato (AEO): ottenimento e gestione dell'autorizzazione). Tale status prevederà l'applicazione di importanti semplificazioni e sarà concesso agli operatori a fronte del riscontro di requisiti particolarmente elevati di affidabilità e trasparenza e, in particolare, della concessione all'Autorità doganale dell'accesso ai propri dati e sistemi elettronici. Il nuovo istituto, la cui disciplina troverà applicazione dal 21 settembre 2027 ma vedrà le connesse semplificazioni operative solo a decorrere dal 1° luglio 2028, segna il progressivo passaggio a un sistema fondato sull'analisi continua dei dati e delle informazioni, ed è, pertanto, strettamente connesso all'utilizzo del nuovo Data Hub.

Una novità importante che potrebbe esplicare i suoi effetti a breve è rappresentata dalla nuova tassa di gestione (c.d. handling fee), che il nuovo Codice istituisce nell'ambito dei costi e degli oneri che le Autorità nazionali possono, o devono, riscuotere per la copertura delle attività amministrative e di controllo. La tassa di gestione si aggiunge al nuovo dazio istituito in via transitoria nella misura fissa di tre euro per articolo, applicabile alle spedizioni di modico valore (vedi News legislativa Assonime del 18 febbraio 2026) e, a livello nazionale, dovrà essere coordinata con il contributo di due euro istituito per le medesime spedizioni, la cui riscossione è stata rinviata, da ultimo, al 1° dicembre 2026.

In ambito nazionale, occorrerà rivedere la compatibilità delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'UE di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (e All. 1), in vigore dal 4 ottobre 2024, che ha attuato la revisione della disciplina doganale nazionale e il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la legge n. 111 del 2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale.

Con il successivo decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, sono state apportate delle modifiche al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. In particolare, l'art. 17 del decreto correttivo ha apportato delle modifiche, in vigore dal 13 giugno 2025, agli artt. 88, 96, 112 e 118, relativi al sistema sanzionatorio tributario doganale.

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