Il 28 maggio 2020 la Commissione ha risposto alla lettera congiunta di EuropeanIssuers e altre associazioni di categoria di intermediari e depositari centrali in cui si chiedeva il rinvio di 12 mesi dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 (di seguito "regolamento di esecuzione") della direttiva sui diritti degli azionisti (SRHD II) che à fissata a settembre 2020, chiedendo quindi un rinvio a settembre 2021 (si veda nostra news).
Nella lettera inviata alla Commissione Europea le associazioni rappresentavano le criticità per l'implementazione del regolamento di esecuzione anche a fronte del fatto che la pandemia ha avuto degli impatti sulle attività quotidiane del personale di intermediari ed emittenti coinvolto nell'attività di compliance al regolamento di esecuzione (soprattutto con riferimento all'Information Technology) ed ora impegnato su altri fronti. Tra le altre difficoltà rappresentate vi è quella del mancato completamento del quadro normativo nazionale in alcuni Stati membri; è il caso dell'Italia ove mancano ancora i regolamenti attuativi che dovranno tra l'altro definire le modalità operative per l'applicazione dell'identificazione degli azionisti a norma dell'art. 83-duodecies Tuf e per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti (cfr. art. 82, comma 4-bis Tuf).
Con riferimento al diritto di identificazione degli azionisti, il legislatore italiano ha previsto, a differenza di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea tranne l'Olanda, una limitazione al diritto per gli emittenti, riconosciuto dalla Direttiva, di identificare tutti i propri azionisti, stabilendo che questo possa avvenire solo per gli azionisti che detengano una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale dell'emittente. L'aspetto più rilevante da definire a livello regolamentare riguarda l'applicazione della soglia agli azionisti che abbiano frazionato la propria partecipazione in più conti presso diversi intermediari, per evitare rischi di un'elusione dell'identificazione che comprometterebbe l'efficacia della discplina, già fortemente ridotta dalla scelta, contestata da Assonime nella risposta alla consultazione del MEF, di introdurre la soglia.
Con riguardo all'agevolazione e trasmissione dei diritti degli azionisti, l'art. 3-quater, par. 2, comma 2 della direttiva stabilisce che: "Gli Stati membri assicurano che dopo l'assemblea generale l'azionista o un soggetto terzo nominato dall'azionista possano ricevere, almeno su richiesta, una conferma del fatto che i rispettivi voti sono stati validamente registrati e conteggiati dalla società, a meno che non siano già in possesso di tale informazione. Gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la richiesta di tale conferma. Tale termine non può essere superiore a tre mesi dalla data del voto".
Riteniamo che la conferma in oggetto sia applicabile a tutte le assemblee (non solo a quelle che prevedono votazioni elettroniche ai sensi del medesimo articolo, par. 2, comma 1) ma solo allorché le informazioni previste non siano già disponibili per altra via; è il caso, nella disciplina italiana secondo la quale l'emittente deve mettere a disposizione sia il rendiconto, entro 5 giorni dall'assemblea, sia il verbale, entro 30 giorni dall'assemblea (cfr. art. 125-quater Tuf). Tale ultimo termine appare del tutto compatibile con quello previsto dalla direttiva ma non anche con quello del regolamento di esecuzione che ha stabilito un termine in violazione della direttiva (15 giorni). Stante il fatto che la disciplina italiana vigente già assicura un regime di piena trasparenza dei voti, sarebbe opportuno mantenere tale disciplina chiarendo, nella regolamentazione secondaria di futura emanazione, che il verbale già ottempera alle previsioni dell'art. 3-quater, par. 2, comma 2 della direttiva. Ciò sarebbe inoltre in linea con le posizioni espresse dalla Commissione Europea nei lavori di implementazione della direttiva.
Nella lettera di risposta la Commissione, pur manifestando comprensione per le difficoltà derivanti dalla situazione senza precedenti causata dalla pandemia, sottolinea che la direttiva è stata pubblicata 3 anni fa e che i requisiti minimi stabiliti nel regolamento di esecuzione sono noti da oltre 1 anno e per tale motivo il tempo è stato sufficiente per prepararsi alle nuove disposizioni. La Commissione, inoltre, ribadisce la necessità di una rapida applicazione delle nuove regole che favoriscono un impegno degli azionisti nel lungo periodo e facilitano l'esercizio transfrontaliero dei loro diritti. Pertanto, la Commissione conclude di non poter accogliere la richiesta delle associazioni e che il regolamento di esecuzione si applicherà, come previsto, a decorrere dal 3 settembre 2020.
Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.