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  • 01/08/2020

    Con la Decisione (UE) n. 2020/1101, del 23 luglio 2020, la Commissione europea ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 la validità della Decisione (UE) n. 2020/491 del 3 aprile 2020, che – come ampiamente illustrato nel par. 2.2 della nostra circolare n. 7 del 2020, dedicata all'esame dell'impatto dell'emergenza da COVID-19 sulle regole doganali e sulle dinamiche del commercio internazionale – ha riconosciuto l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

    È utile ricordare che le procedure operative ai fini dell'accesso al beneficio in esame erano state definite con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli n. 107042 del 3 aprile 2020, le cui disposizioni erano state illustrate dalla medesima Agenzia con la nota n. 107046 di pari data.

     

    Nella menzionata circolare Assonime, avevamo rilevato che la misura di esenzione in questione era stata limitata a tale breve periodo temporale al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i produttori dell'Unione europea in una fase in cui la produzione europea di questo tipo di merci era in via di sviluppo. Peraltro, come riportato nel considerando n. 5 della citata Decisione, prima della fine di detto periodo, la situazione sarebbe stata riesaminata e, se del caso, il periodo di applicazione del beneficio avrebbe potuto essere prorogato.

    Proprio a seguito della consultazione degli Stati membri intervenuta nelle scorse settimane, la Commissione europea ha preso atto che le importazioni effettuate in base alla suddetta Decisione n. 2020/491 "sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ad attrezzature mediche e a dispositivi di protezione individuale, per cui vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che tali importazioni sono tuttora importanti" (in questi termini, v. il considerando 3 alla Decisione n. 2020/1101). "Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute e poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19" – prosegue la Commissione – si è quindi ritenuto necessario prorogare di tre mesi, fino al 31 ottobre 2020, il periodo di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19.

     

    Misure per il controllo e la rendicontazione delle operazioni

    Nel prorogare la validità della citata Decisione n. 2020/491, la Commissione ne ha anche confermato la portata e le condizioni di applicazione, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione. A tale riguardo, la Decisione n. 2020/1101 ha anche differito – dal 30 novembre al 31 dicembre 2020 – il termine entro il quale gli Stati membri informano la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle merci ammesse alla misura di esenzione in parola, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell'epidemia.

    Al riguardo, al punto 7 della Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli n. 262063 del 28 luglio 2020 – che sostituisce la citata Determinazione direttoriale n. 107042 del 3 aprile 2020, "fatti salvi gli effetti prodotti" – è stabilito che, "ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle Dogane preposti allo sdoganamento". Più in generale, come riportato nella nota della Direzione Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli n. 262364 del 28 luglio 2020, destinata alle Associazioni di categoria, è utile evidenziare che "le importazioni in esenzione sono oggetto di un particolare regime di controllo a posteriori per il quale, all'emergere di irregolarità di natura amministrativa e/o penale, seguiranno le sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all'eventuale recupero dei diritti dovuti".

    La citata Determinazione Direttoriale del 28 luglio 2020 stabilisce, al punto 5, che l'applicazione della misura di esenzione è soggetta alla "verifica da parte dell'Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla Decisione 2020/491 della Commissione". Come precisato al punto 6 della medesima Determinazione, infine, resta onere del destinatario finale delle merci importate attestare sia l'appartenenza alle categorie dei soggetti ammessi al beneficio, sia la destinazione della merce importata alle finalità e con i vincoli previsti dalla citata Decisione UE n.491/2020: a tal fine, le modalità operative da applicare sono quelle impartite con la Circolare dell'Agenzia Dogane e Monopoli n.19 del 9 luglio 2020, alla quale si rinvia per ogni approfondimento del caso.

    Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.

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