Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L186 del 12 giugno 2020, è stato pubblicato il testo dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA), firmato ad Hanoi il 30 giugno 2019.
La pubblicazione fa seguito al completamento delle procedure di approvazione o ratifica da entrambe le parti contraenti. Al riguardo, per l'Unione europea, è utile ricordare che l'Accordo era stato approvato il 12 febbraio 2020 dal Parlamento europeo e il 30 marzo scorso dal Consiglio (v. la Decisione (UE) n. 2020/753); più recentemente, per il Vietnam, l'8 giugno u.s. è intervenuta la ratifica dell'Assemblea generale.
Ai sensi dell'articolo 17.16 dell'Accordo, le relative disposizioni entreranno in vigore "il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale le parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche nazionali". La data di entrata in vigore dell'EVFTA sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Sul sito della DG Trade della Commissione europea, nella sezione dedicata ai negoziati e agli accordi commerciali, sono riassunti i principali obiettivi e contenuti dell'Accordo (v., in particolare: Guide to the EU-Vietnam trade and investment agreements).
Come evidenziato nel comunicato stampa pubblicato dall'Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Dogane il 12 giugno scorso, l'EVFTA prevede, nell'arco temporale di 10 anni, la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam (quali, ad es., macchinari, automobili e prodotti chimici).
L'EVFTA costituisce il secondo Accordo di libero scambio concluso dall'Unione europea con un Paese dell'area ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, in Guida doganale Assonime, par. 1.2), dopo l'Accordo UE-Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019 e modificato dalla Decisione n. 1/2020 del Comitato per il commercio UE-Singapore del 17 aprile 2020.
In tema di origine preferenziale, è utile evidenziare che nell'ambito del Protocollo 1, allegato all'Accordo, sono stabiliti la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra le autorità dell'Unione europea e del Vietnam.
Nel definire le prescrizioni generali relative alle prove dell'origine preferenziale, l'art. 15 di tale Protocollo dispone, al par.1, che i prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione in Vietnam, della preferenza tariffaria prevista dall'Accordo su presentazione di una qualsiasi delle seguenti "prove dell'origine:
a) un certificato di origine compilato conformemente agli articoli da 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine) a 18 (Rilascio di un duplicato del certificato di origine);
b) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine):
i) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato) per qualsiasi partita, indipendentemente dal suo valore; o
ii) da qualsiasi esportatore per ogni partita il cui valore totale non supera 6 000 EUR;
c) un'attestazione dell'origine compilata da esportatori registrati in una banca dati elettronica [c.d. sistema REX] conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione [cfr.: art. 68, par. 1, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447], una volta che l'Unione abbia notificato al Vietnam che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Detta notifica può stipulare che le lettere a) e b) cessano di applicarsi all'Unione".
Con la Comunicazione n. 2020/C 196/06, pubblicata in G.U.U.E. n. C196 dell'11 giugno 2020, la Commissione europea ha reso noto di aver notificato al Vietnam, l'8 aprile scorso, che la soprariportata lett. c) dell'art.15, par. 1, del Protocollo 1 dell'EVFTA si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e che le richiamate lettere a) e b) dello stesso paragrafo non troveranno applicazione.
Pertanto, come evidenziato nella Comunicazione stessa, "i prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione in Vietnam, del trattamento tariffario preferenziale stabilito dell'ALS UE-Vietnam alla presentazione di attestazioni di origine compilate da esportatori registrati o da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale non supera 6 000 EUR. I certificati di origine EUR.1 e le dichiarazioni di origine non saranno rilasciati o compilati nell'Unione europea per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in Vietnam … Gli operatori dell'Unione europea già registrati allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali sono tenuti a utilizzare il numero REX che è già stato loro assegnato".
Per completezza, si informa che l'Assemblea generale della Repubblica socialista del Vietnam ha ratificato anche l'accordo relativo alla protezione degli investimenti (EU-Vietnam Investment Protection Agreement, EVIPA), precedentemente integrato nell'accordo di libero scambio, che entrerà in vigore successivamente alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE.