È stato pubblicato nella G.U.del 19 maggio 2020 il c.d. Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
In materia di accise, è subito da evidenziare che il citato provvedimento dispone una rimodulazione dei versamenti d'imposta in scadenza tra maggio e settembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica.
Per quanto riguarda, in particolare, l'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, l'art. 129 del DL Rilancio introduce un meccanismo di riduzione delle relative rate di acconto mensili da versare nel predetto periodo da maggio a settembre 2020, prevedendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente.
Relativamente alla rata dell'accisa sull'energia elettrica per il mese di maggio 2020, il DL Rilancio ne ha differito il termine di pagamento dal 16 al 20 maggio 2020.
Per l'eventuale versamento a conguaglio, l'art. 129 cit. stabilisce che possa essere effettuato in un'unica soluzione, entro le normali scadenze fissate dal testo unico delle accise (vale a dire, entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale, entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica), oppure, in alternativa, ripartito in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.
Per quanto attiene all'accisa sui prodotti energetici, l'art. 132 del DL Rilancio stabilisce che i pagamenti dell'imposta sui prodotti immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto; in tal caso, il versamento del saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile, il versamento deve essere effettuato entro il 25 maggio 2020.
Sempre in tema di accise sui prodotti energetici, l'art. 131 del DL Rilancio dispone la rimessione in termini per i versamenti relativi ai prodotti immessi in consumo nel mese di marzo 2020. Ed invero, al fine di tenere conto delle difficolta derivanti dalla grave situazione emergenziale in corso, se effettuati entro il giorno 25 maggio 2020 tali versamenti si considerano comunque tempestivi e su di essi non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
L'art. 162 del DL Rilancio modifica le disposizioni dell'art. 3, comma 4-bis del testo unico delle accise, nel senso di permettere la concreta possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici che ne faccia richiesta, dimostrando di trovarsi in "documentate e riscontrabili" condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. In caso di approvazione di tale richiesta, l'Amministrazione autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito d'imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno". Per effetto della soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 4-bis, in parola – nel quale si faceva rinvio a un decreto ministeriale per individuare le condizioni e le modalità di applicazione della norma – la disciplina in tema di rateizzazione del debito di accisa assume ora "carattere di autoesecutività" (in questi termini, cfr.: relazione di accompagnamento al DL Rilancio).
L'art. 130 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa. Il riferimento è, in particolare, ai nuovi e specifici adempimenti che, comportando un forte impatto sia per l'Amministrazione finanziaria (in termini di implementazione e sperimentazione delle procedure telematiche), sia per gli operatori economici (per quanto attiene all'organizzazione gestionale degli impianti), si si è ritenuto opportuno rinviare per un limitato periodo di tempo al fine di tenere conto della particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19.
In particolare, con l'art. 130 cit. è disposto, tra gli altri, il differimento:
- al 30 settembre 2020, dell'obbligo di presentazione, in forma telematica, del documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti ad accisa assolta (c.d. e-DAS);
- al 1° ottobre 2020, dell'applicazione del nuovo sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di oli lubrificanti;
- al 31 dicembre 2020, dell'installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi fiscali di prodotti energetici in regime sospensivo aventi capacità superiore a 3.000 mc.
Si segnala, infine, che l'art. 123 del DL Rilancio prevede la soppressione definitiva delle c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, avrebbero comportato automatiche variazioni in aumento delle aliquote d'accisa su taluni carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio).
Le disposizioni in materia di accise previste dal DL Rilancio hanno formato oggetto di primi chiarimenti con la circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 8/D del 22 maggio 2020.
Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.