Nell'ambito delle misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale introdotte dal c.d. decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16 luglio 2020), sono state previste alcune importanti semplificazioni al quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani di sviluppo strategico.
In particolare, l'art. 46 del decreto in parola modifica gli artt. 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), istitutivi delle Zone Economiche Speciali. Com'è noto, le ZES sono delle zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, che comprendano almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dalla disciplina unionale in tema di sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (c.d. TEN-T: v. Reg. UE n. 1315/2013, dell'11 dicembre 2013); per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di condizioni particolarmente favorevoli, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. Per la disciplina attuativa delle ZES, si veda il d.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, specialmente per quanto attiene al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo e per la definizione delle modalità istitutive di una ZES, la sua durata e per la definizione dei criteri per l'accesso alle condizioni favorevoli previste per tali zone.
Le principali novità apportate alla disciplina delle ZES dal DL Semplificazioni riguardano il ruolo e i poteri del Commissario straordinario del governo, finalizzati alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche legate all'attuazione dei piani di sviluppo strategico, nonché la possibilità di istituire nelle ZES e nelle ZES interregionali delle zone franche doganali intercluse, ai sensi degli artt. 243 e ss. del Codice doganale dell'Unione (CDU, istituito dal Reg. UE n. 952/2013, del 9 ottobre 2013) e dei correlati regolamenti delegati e di esecuzione.
Sotto quest'ultimo profilo, si segnala che la modifica normativa introdotta dall'art. 46, par. 1, lett. b), del DL Semplificazioni, amplia la possibilità di istituire, nelle ZES e nelle ZES interregionali, delle zone franche doganali intercluse, possibilità prima prevista solo per incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenerne l'occupazione. La nuova formulazione dell'art. 5, comma 1, lett. a-sexies) del DL n. 91/2017, precisa ora che "la perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle Regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;"
È utile ricordare, al riguardo, che, nell'ambito dei regimi doganali speciali, così come innovati, in base alle funzioni economiche perseguite, dal Codice doganale dell'Unione (sull'argomento, v. la Guida Doganale Assonime, par. 2.8.), le zone franche sono state assimilate all'istituto del deposito e ricondotte ad un unico regime di zona franca, interclusa e soggetta a vigilanza doganale nel suo perimetro e nei punti di entrata e di uscita.
In particolare, l'art. 243 del CDU autorizza gli Stati membri a determinare delle zone franche intercluse (zone franche di tipo I, unica tipologia utilizzabile dopo la soppressione della zona franca di tipo II, c.d. "non interclusa", prevista dal precedente codice doganale comunitario), nel territorio doganale dell'Unione, non assoggettandone l'istituzione all'autorizzazione di cui all'art. 211 del CDU e consentendone la costituzione a livello locale, che identifica e stabilisce l'area interessata e relativi i punti di entrata e di uscita, soggetti, come detto, a vigilanza doganale; i controlli doganali, pertanto, possono essere effettuati alle persone, alle merci e ai mezzi di trasporto che entrano o escono dalle zone franche così definite. I successivi articoli del CDU, da 244 a 249, indicano le condizioni alle quali sono introdotte e gestite le merci, unionali e non unionali, e alle quali sono consentite le attività e la costruzione di immobili all'interno delle zone franche.
Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.