NEWS LEGISLATIVE

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  • 05/02/2021

    Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/83 della Commissione, del 27 gennaio 2021, è stata ulteriormente prorogata – dal 1° febbraio al 1° luglio 2021 – l'applicazione delle misure temporanee per l'esecuzione dei controlli sanitari e delle altre attività ufficiali introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/466 del 30 marzo 2020.

    Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che la normativa generale di riferimento che regola, a regime, la materia dei controlli e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, è contenuta nel Regolamento quadro (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che trova applicazione dal 14 dicembre 2019. Per completezza, è il caso di aggiungere che, nella seduta del 29 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, i decreti legislativi che introducono nel nostro ordinamento le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2017/625; tali decreti sono ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Per quanto riguarda le misure temporanee introdotte dal citato Reg. (UE) n. 2020/466, è utile ricordare che tali misure sono state adottate dalla Commissione europea per contenere i rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante, nonché per il benessere degli animali, al fine di far fronte alle disfunzioni dei sistemi di controllo dovute all'emergenza da Covid-19 e segnalate dagli Stati membri, quali, ad es.: la disponibilità e la presenza fisica di personale adeguato per effettuare i controlli sugli spostamenti di animali e merci nell'Unione; la difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori nel contesto dei controlli ufficiali; la necessità, per alcune merci, di essere accompagnate dai certificati e dagli attestati sanitari ufficiali, firmati e rilasciati in originale e in formato cartaceo, in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri.

    Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali misure, l'art. 6 del Reg. (UE) n. 2020/466 ne aveva originariamente previsto l'applicazione in via eccezionale fino al 1° giugno 2020; tale termine è stato dapprima prorogato al 1° agosto 2020 (v. il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/714), poi al 1° ottobre 2020 (v. il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1087), successivamente al 1° febbraio 2021 (v. il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1341) ed infine, come detto, al 1° luglio 2021.

    A seguito dei soprarichiamati provvedimenti emendativi, sono tuttora in vigore, fino al 1° luglio p.v., le seguenti misure temporanee del Reg. (UE) n. 2020/466, che prevedono:

    - la possibilità di consentire che i controlli e le altre attività ufficiali possano essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'Autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, in modo imparziale e in assenza di ogni conflitto di interessi. Dette persone autorizzate restano in contatto con l'Autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e sono tenute a seguirne le istruzioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali (art. 3, Reg. n. 2020/466, come reintrodotto dal Reg. n. 2021/83);

    - la possibilità di eseguire, in via eccezionale, i controlli e le altre attività relativi ai certificati e agli attestati ufficiali "a) su una copia dell'originale di tali certificati o attestati trasmessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale fornisca all'autorità competente una dichiarazione attestante che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure b) sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in TRACES dall'autorità competente" (art. 4, Reg. n. 2020/466, come riformulato dal Reg. n. 2020/714);

    - la possibilità di autorizzare l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza ove fossero necessarie riunioni con gli operatori e il loro personale nell'attuazione dei controlli con i metodi e le tecniche di cui all'art.14 del Reg. (UE) n. 2017/625 (art. 5, lett. b, Reg. n. 2020/466).

    Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti in merito ai prossimi sviluppi della materia saranno forniti con apposite pubblicazioni Assonime.

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