In tema di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/466 del 30 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato talune misure temporanee per contenere i rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante, nonché per il benessere degli animali, al fine di far fronte alle disfunzioni dei sistemi di controllo segnalate dagli Stati membri, dovute all'emergenza da Covid-19 (tra queste, ad es., la disponibilità e la presenza fisica del personale preposto ai controlli, nonché la necessità, per alcune merci, di essere accompagnate dai certificati e dagli attestati sanitari ufficiali, firmati e rilasciati in originale e in formato cartaceo, in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri).
Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali misure, l'art. 6 del Reg. di esecuzione n. 2020/466 ne aveva originariamente previsto l'applicazione in via eccezionale per due mesi, fino al 1° giugno 2020; successivamente, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/714, del 28 maggio 2020, ne aveva esteso l'applicazione per ulteriori due mesi, fino al 1° agosto 2020. Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1087, del 23 luglio 2020 (in G.U.U.E. n. L 239 del 24 luglio 2020), la Commissione ha ora esteso ulteriormente al 1° ottobre 2020 l'applicazione delle sole misure temporanee riportate nell'art. 4 e nell'art. 5, lett. b), del Reg. di esecuzione n. 2020/466, relative all'utilizzo della documentazione in formato elettronico e alla trasmissione dei dati dei certificati e degli attestati mediante il sistema TRACES.
Ed invero, il Reg. n. 2020/1087 è stato adottato dalla Commissione a seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri che, in considerazione della crisi connessa all'emergenza da COVID-19, hanno segnalato che determinate gravi disfunzioni del funzionamento dei loro sistemi di controllo, le difficoltà di esecuzione dei controlli e delle altre attività relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell'Unione e all'interno dell'Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali si sarebbero protratte oltre il 1° agosto 2020. Relativamente, invece, alle disfunzioni legate alla disponibilità di personale e alla capacità dei laboratori ufficiali nel contesto dei controlli ufficiali, gli Stati membri hanno informato la Commissione che tali difficoltà sono in via di risoluzione e pertanto non si sarebbero protratte oltre il 1° agosto 2020: di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere la soppressione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5, lett. a), del Reg. n. 2020/466, che consentivano l'adozione di misure eccezionali in questi settori.
Con specifico riferimento alle misure temporanee per l'esecuzione dei controlli sanitari in importazione applicabili fino al 1° ottobre 2020, l'art. 4 del Reg. n. 2020/466, come riformulato dal citato Reg. n. 2020/714, consente che i controlli e le altre attività relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possano essere eseguiti in via eccezionale:
"a) su una copia dell'originale di tali certificati o attestati tramessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale fornisca all'autorità competente una dichiarazione attestante che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure
b) sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in TRACES dall'autorità competente".
Nell'effettuare i menzionati controlli e altre attività ufficiali, l'autorità competente tiene conto, tra l'altro, del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori per quanto riguarda il risultato dei controlli ufficiali effettuati su di essi, e il loro rispetto della normativa generale di riferimento.
L'art. 5, lett. b), autorizza l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza ove fossero necessarie riunioni con gli operatori e il loro personale nell'attuazione dei controlli con i metodi e le tecniche di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2017/625.
Per completezza di informazione, è utile ricordare che la normativa generale di riferimento in materia di controlli e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari è prevista principalmente dal citato Regolamento quadro (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre 2019 e in fase di attuazione a livello nazionale. Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti in merito ai prossimi sviluppi della materia saranno forniti con apposite pubblicazioni Assonime di prossima emanazione.
Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.