Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1341, del 28 settembre 2020, la Commissione europea ha ulteriormente prorogato, fino al 1° febbraio 2021, l'applicazione delle misure temporanee, relative all'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, necessarie per contenere i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, nonché per il benessere degli animali, indicate agli artt. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/466, del 30 marzo 2020 (sull'argomento, v. la news legislativa Assonime del 6 agosto 2020).
È utile ricordare che, nell'ambito del potere della Commissione di adottare tali misure, a fronte di comprovate gravi disfunzioni del sistema di controllo degli Stati membri, causate da specifiche circostanze connesse alla crisi legata alla malattia da coronavirus (COVID-19), con il citato Reg. n. 2020/466, la Commissione ha accordato agli Stati membri la possibilità di applicare temporaneamente alcune misure relative ai controlli e alle altre attività ufficiali. Come comunicato dagli Stati membri, permangono tuttora gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e difficoltà di esecuzione delle attività relative ai certificati e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell'Unione e all'interno dell'Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale.
Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre la proroga, alla predetta data del 1° febbraio 2021, per le misure indicate all'art. 4, lettere a) e b), del Reg. n. 2020/466, come riformulato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/714, del 28 maggio 2020. Tali misure consentono di eseguire i controlli e le altre attività relativi ai certificati e agli attestati ufficiali su una copia dell'originale di tali certificati o attestati tramessa elettronicamente, "a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale fornisca all'autorità competente una dichiarazione attestante che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in TRACES dall'autorità competente". Nell'effettuare i menzionati controlli e attività ufficiali, l'autorità competente tiene conto, tra l'altro, del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori per quanto riguarda il risultato dei controlli ufficiali effettuati su di essi, e il loro rispetto della normativa generale di riferimento.
La proroga, infine, estende l'applicazione al 1° febbraio 2021 anche della disposizione contenuta nell'art. 5, lett. b), del Reg. n. 2020/466, che autorizza l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza ove fossero necessarie riunioni con gli operatori e il loro personale nell'attuazione dei controlli con i metodi e le tecniche di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2017/625.
Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.