NEWS LEGISLATIVE

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  • 22/06/2021

    Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/984 della Commissione, del 17 giugno 2021, ha modificato l'articolo 6, secondo comma, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/466 del 30 marzo 2020, prorogando ulteriormente – dal 1° luglio al 1° settembre 2021 – l'applicazione di talune misure temporanee per l'esecuzione di controlli sanitari e di altre attività ufficiali su merci importate.

    Occorre preliminarmente ricordare che con il citato Reg. (UE) n. 2020/466 (in G.U.U.E. n. L 98 del 31 marzo 2020), sono state istituite delle misure temporanee volte garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, anche nel periodo in cui, per l'emergenza da Covid-19, si potevano creare gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri. La Commissione europea, a fronte di comprovate gravi disfunzioni del sistema di controllo, causate da specifiche circostanze connesse alla pandemia, con il Reg. n. 2020/466 aveva accordato agli Stati membri la possibilità di applicare alcune misure temporanee, con una efficacia di due mesi: tale periodo è stato successivamente esteso, dapprima fino al 1° agosto 2020, successivamente fino al 1° ottobre 2020 e, infine, visto il permanere delle difficoltà di esecuzione delle attività relative ai certificati e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell'Unione e all'interno dell'Unione e le difficoltà di organizzare riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale, fino al 1° luglio 2021 (vedi news legislativa Assonime del 5 febbraio 2021).

    Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/984 mantiene in vigore, a decorrere dal 2 luglio 2021 e fino al 1° settembre p.v., le seguenti misure temporanee, contenute nel Reg. (UE) n. 2020/466, come modificato dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 714, n. 1087, n. 1341 del 2020 e dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2021/83 del 27 gennaio 2021:

    - la possibilità di consentire che i controlli e le altre attività ufficiali possano essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'Autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, in modo imparziale e in assenza di ogni conflitto di interessi. Dette persone autorizzate restano in contatto con l'Autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e sono tenute a seguirne le istruzioni per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali (art. 3, Reg. n. 2020/466, come reintrodotto dal Reg. n. 2021/83);

    - la possibilità di eseguire, in via eccezionale, i controlli e le altre attività relativi ai certificati e agli attestati ufficiali "a) su una copia dell'originale di tali certificati o attestati trasmessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale fornisca all'autorità competente una dichiarazione attestante che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure b) sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in TRACES (TRAde Control and Export System, piattaforma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine animale) dall'autorità competente" (art. 4, Reg. n. 2020/466, come riformulato dal Reg. n. 2020/714);

    - la possibilità di autorizzare l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza ove fossero necessarie riunioni con gli operatori e il loro personale nell'attuazione dei controlli con i metodi e le tecniche di cui all'art.14 del Reg. n. 2017/625 (art. 5, lett. b, Reg. n. 2020/466).

    È utile ricordare che la normativa generale di riferimento che regola, a regime, la materia dei controlli e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, è contenuta nel Regolamento quadro (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, recepito, a livello nazionale, da una serie di decreti legislativi approvati, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 2021,che introducono nel nostro ordinamento le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2017/625. 

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