NEWS LEGISLATIVE

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  • 29/06/2020

    Con la nota n. 197450 del 23 giugno 2020, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha fornito un importante chiarimento per quanto concerne la modalità di calcolo dell'importo dei pagamenti in acconto dell'accisa sui prodotti energetici.

    Come già rilevato (in News legislative del 22 maggio 2020), l'art. 132 del c.d. "Decreto Rilancio" ha stabilito che i pagamenti dell'imposta sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto; in tal caso, il versamento del saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

    Con la menzionata nota del 23 giugno u.s., nel rilevare preliminarmente che i pagamenti degli importi riferiti all'accisa dovuta per le immissioni in consumo effettuate in ciascun mese sono calcolati, in via ordinaria, al netto degli importi relativi ai provvedimenti di accredito che vengono utilizzati a scomputo del pagamento dell'accisa dovuta, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori che, anche in caso di pagamento a titolo di acconto nella misura dell'ottanta per cento prevista dal predetto art. 132, "l'importo da versare dovrà essere calcolato dopo aver operato la decurtazione corrispondente all'ammontare dei provvedimenti di accredito che si intendono utilizzare nel mese di riferimento".

    Nello stesso documento di prassi, infine, l'Agenzia invita gli operatori che abbiano effettuato un versamento in misura inferiore rispetto a quanto dovuto, in applicazione di un meccanismo di calcolo diverso da quello descritto, ad integrare tale versamento: al riguardo, è precisato che, sia per la finalità perseguita dall'art. 132 cit. – e cioè, alleviare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale – sia per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma stessa, nel rispetto dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del Contribuente, "non si ravvisano i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per i ritardati od omessi versamenti dei tributi".

    Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.

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