NEWS LEGISLATIVE

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  • 29/06/2020

    Con la circolare n. 15 del 16 giugno 2020, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle dichiarazioni dei consumi di gas naturale ed energia elettrica da presentare ai fini dell'accertamento e della liquidazione dell'accisa dovuta per l'anno d'imposta 2019. Ed invero, come già evidenziato in Nota Assonime del 23 marzo 2020 (par. 4), ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 62 del c.d. Decreto Cura Italia, tale dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020, senza l'applicazione di sanzioni.

    A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per mitigare l'esposizione finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, l'art. 129 del c.d. Decreto Rilancio ha introdotto un meccanismo di riduzione delle relative rate di acconto mensili da versare nel periodo da maggio a settembre 2020, prevedendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (sull'argomento, e sui relativi chiarimenti forniti dalla predetta Agenzia con la circolare n. 8 del 2020, si veda la News legislative Assonime del 22 maggio 2020).

    Con la citata circolare n. 15 del 2020, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha precisato che la menzionata disposizione del Decreto Rilancio incide soltanto sull'entità dei versamenti da effettuare nel predetto periodo, compreso tra maggio e settembre 2020, mentre non produce alcun effetto sulla determinazione dei ratei di acconto, che rimangono dovuti sulla base dei consumi effettivi dell'anno 2019, così come accertati e liquidati in dichiarazione, le cui modalità di compilazione restano invariate.

    Pertanto, l'Agenzia, richiamando le istruzioni contenute negli allegati 1 e 2 della circolare n. 6 del 23 dicembre 2019, ribadisce che:

    "- il conguaglio per l'anno d'imposta 2019 va definito mediante il raffronto tra il liquidato relativo ai consumi 2019 e il dovuto secondo i ratei d'acconto calcolati in base ai consumi 2018;

    - i campi concernenti le rate di acconto per il 2020, andranno compilati tenendo conto dell'intero importo calcolato in relazione ai consumi accertati nel 2019, indipendentemente dai corrispondenti versamenti, effettuati o da effettuare, in conseguenza del conguaglio o dell'esistenza di crediti pregressi nonché in relazione all'art. 129".

    Nella stessa circolare viene, infine, evidenziato che l'art. 129 del Decreto Rilancio non contempla la possibilità di versare in misura ridotta le rate di acconto dovute per l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale, ferme restando eventuali disposizioni in materia emanate dalle Regioni destinatarie del tributo.

    Potete consultare alla presente pagina tutte le novità e gli approfondimenti di Assonime sugli effetti per le imprese della legislazione legata all'emergenza sanitaria.

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